Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3831 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 236-2016 proposto da:

A.F., in persona dell’erede beneficiato avvocato STEFANIA

GIOVANNA LEONARDA FARINI, rappresentata e difesa da sè medesima,

unitamente e disgiuntamente all’avvocato GABRIELE PAFUNDI ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

nonchè contro

CONDOMINIO (OMISSIS), P.P.; S.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 445/2015 del 10/06/2015 della CORTE D’APPELLO

di TRIESTE, depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato della parte ricorrente CIPROTTI ALESSIA, per delega

dell’avvocato Pafundi, che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, pur riformando parzialmente quella di primo grado in relazione all’ammontare del risarcimento dovuto al P. e alla S. (per danni provocati da infiltrazioni di acqua piovana), ha confermato la misura del concorso di responsabilità (a carico della parte ricorrente e del Condominio (OMISSIS)) e le statuizioni di primo grado in punto di spese processuali e di oneri di a.t.p. e c.t.u..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il primo motivo (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 111 Cost.” e “erronea ovvero omessa esatta valutazione di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti”) è infondato nella parte in cui prospetta una carenza motivazionale che è smentita dal contenuto della sentenza impugnata (che dà ampio e coerente conto delle ragioni della decisione) ed è inammissibile laddove deduce un vizio motivazionale sulla base di una lettura alternativa delle risultanze delle relazioni di a.t.p. e di c.t.p., risolvendosi, pertanto, nella sollecitazione ad un non consentito diverso apprezzamento di merito.

Il secondo motivo, che censura la sentenza per non aver provveduto a riliquidare le spese del giudizio di primo grado pur a fronte di una parziale riforma della sentenza, è infondato giacchè il principio secondo cui la caducazione, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina anche la caducazione ex lege della statuizione di condanna alle spese e comporta la necessità di una nuova e complessiva liquidazione delle stesse risulta rispettato laddove – come nel caso di specie- il giudice di appello abbia espressamente dichiarato di confermare la liquidazione effettuata dal primo giudice (cfr. Cass. n. 23634/2009).

Il terzo motivo è parimenti infondato, in quanto il carico delle spese di accertamento preventivo e di consulenza tecnica è stato correttamente confermato a carico di parti soccombenti rispetto alla pretesa risarcitoria.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, senza condanna alle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte degli intimati)”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, senza condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA