Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3830 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3830 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 7134-2013 proposto da:
SOLE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO
SIRACUSA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
233

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

69/2012 della COMM.TRIB.REG.

MILANO, depositata il 21/06/2012;

Data pubblicazione: 16/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

3

FATTI DI CAUSA

Rilevato che con atto registrato il 17 dicembre 2007 la
contribuente Sole s.r.l. comprava tre terreni edificabili nel
comune di Pioltello;
che il 30 novembre 2009 l’Ufficio del Registro di Monza

rettificava i valori di acquisto ai fini dell’imposta di registro,
ipotecaria e catastale, elevandoli per il primo da 55mila euro a
207mi1a euro, per il secondo da 52.800 euro a 198mila euro e
per il terzo da 120mila euro a 447.750 euro, facendo riferimento
per tutti e tre ad un valore medio di mercato di 250 al metro
quadrato;
che la contribuente impugnava detto avviso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano;
che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza n.
35/46/2011, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di
accertamento, osservando che l’Ufficio si era basato sui dati
risultanti dal listino F.I.M.A.A. (Federazione italiana mediatori
agenti d’affari) senza approfondire se questi fossero realmente
pertinenti nella fattispecie concreta;
che l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale,
con sentenza n. 63/45/2012, accoglieva l’appello;
che la Commissione Tributaria Regionale fondava la sua
decisione sul rilievo che l’avviso, pur elevando la valutazione
dell’immobile rispetto a quanto dichiarato, teneva conto in
motivazione sia del contesto in cui gli immobili in questione si

Ric.n.rg. 7134 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

emetteva un avviso di rettifica e liquidazione con il quale

4

trovavano sia della necessità di osservare le fasce di rispetto
ferroviario;
che la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi
e l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso;

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la

sull’eccezione pregiudiziale formulata dalla ricorrente in primo
grado secondo la quale l’Agenzia delle entrate in violazione del
principio del contraddittorio non ha convocato la contribuente,
che ne aveva fatto esplicita richiesta, al fine di instaurare un
contraddittorio e procedere ad un accertamento congiunto: tale
circostanza non sarebbe stata contestata dall’Agenzia delle
entrate;
che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione
all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la contribuente
deduce insufficiente e contraddittoria motivazione ed errore
nella parte motiva della sentenza impugnata in quanto il giudice
di appello avrebbe totalmente travisato i fatti e le questioni di
diritto, in particolare procedendo ad una valutazione atomistica
dei terreni senza considerare il contesto nel quale erano inseriti;
che l’Agenzia delle entrate, nel suo controricorso, quanto al
primo motivo, sostiene che sia in primis inammissibile perché
viene censurato un profilo di corretta applicazione di legge sotto
un profilo di difetto di motivazione e in subordine infondato in
quanto non vi sarebbe alcun obbligo dell’Agenzia di convocare il
contribuente;
che, quanto al secondo motivo, l’Agenzia delle entrate ne
afferma l’inammissibilità perché verrebbe sostenuta una tesi di

Ric.n.rg. 7134 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

contribuente deduce la totale carenza di motivazione

5

merito che oltretutto non toccherebbe neppure il punto decisivo
della questione;
ritenuto che il ricorso è inammissibile;
che, quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente non
specifica se la suddetta eccezione sia stata effettivamente presa
in considerazione dal giudice di primo grado né se sia stata
reiterata davanti al giudice di appello;

merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che
si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio
di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in
quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale
sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 12
ottobre 2017, n. 24062);
che, inoltre, il ricorrente il quale, in sede di legittimità,
denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di
un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di
indicare specificamente le circostanze oggetto della prova,
provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il
controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle
prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso
per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di
compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui
lacune non è consentito sopperire con indagini integrative
(Cass. 10 agosto 2017, n. 19985);
che, ancora, in base al principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., nel
giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di
una Commissione Tributaria Regionale sotto il profilo del vizio
di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione

Ric.n.rg. 7134 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di

6

dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti
testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si
assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di
consentire la verifica della censura esclusivamente mediante
l’esame del ricorso (Cass. 16 giugno 2017, n. 16147);
che la sentenza impugnata motiva in maniera logica in
merito alla congruità dei criteri di stima adottati, in particolare

sia del contesto in cui gli immobili in questione si trovano sia
della necessità di osservare le fasce di rispetto ferroviario;
che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma
1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del di. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,
non sono più ammissibili, nel ricorso per cassazione, le censure
di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della
sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di
legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica
della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si
convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc.
civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della
motivazione quale requisito essenziale del provvedimento
giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed
irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od
incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può
essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che
abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai
fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12 ottobre
2017, n. 23940);

Ric.n.rg. 7134 del 2013 – Adunanza in cam.cons. del 25 gennaio 2018

con riferimento alla circostanza che nell’avviso si è tenuto conto

7

ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile
e che la disciplina delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in euro 4.000, oltre a spese prenotate a
debito.

quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2018.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA