Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3830 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 67-2016 proposto da:
IL GIARDINO DEI FIORI DI M.A.M. in persona della
titolare M.A.M., e da D.M., elettivamente
domiciliate in Roma Piazza Cavour presso la Corte Suprema di
Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato GENNARO STELLATO,
in virtù di mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
RSA INSURANCE OFFICE LTD;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1554/2015 del GIUDICE DI PACE di GENOVA,
depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Genova ha respinto l’opposizione da esse proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della RSA – Sun Insurance Office Ltd per il pagamento della somma di Euro 900,00, oltre accessori e spese, a titolo di premio relativo ad una polizza fideiussoria.
Col primo motivo (“violazione di legge relativamente al combinato disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e dell’art. 1342 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.”), le ricorrenti si dolgono che il Giudice abbia deciso secondo equità una controversia che, richiedendo “l’interpretazione del contratto e la contraddizione ed interpretazione tra clausole generali e particolari del contratto stesso”, esula dal campo di applicazione del giudizio secondo equità.
Col secondo motivo (“violazione di legge, insufficiente contraddittoria motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti riferita all’art. 112 c.p.c. e art. 1342 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), le ricorrenti evidenziano che, dopo aver affermato che la controversia concerne una controversia “squisitamente” contrattuale, il giudice ha contraddittoriamente emesso una sentenza secondo equità, senza peraltro affrontare il tema effettivamente dedotto (ossia quello della “reale interpretazione delle clausole contrattuali”) ed incorrendo pertanto anche nella violazione dell’art. 112 c.p.c..
Con relazione datata 7.10.2016, è stato proposto il rigetto del ricorso.
All’esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio non ha condiviso tale proposta, ritenendo che debba affermarsi l’inammissibilità del ricorso alla luce del pacifico orientamento secondo cui, “riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 c.p.c., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso” (Cass., S.U. n. 27339/2008; cfr. anche Cass. n. 13019/2007, Cass. n. 8370/2009, Cass. n. 19568/2015).
Considerato, infatti, che la controversia risulta pronunciata dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, (in quanto il valore della controversia non era superiore a 1.100,00 Euro, nè risulta che il contratto fosse stato stipulato con le modalità di cui all’art. 1342 c.c.), la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello (a motivi limitati) anzichè col ricorso per cassazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese di lite (in difetto di attività difensiva da parte della intimata).
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017