Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 383 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 383 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 15788-2008 proposto da:
TERRIBILE FABIO C.F. TRRFBA87S17L219L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo
studio dell’avvocato GRASSO ROSALBA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORRONE
SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3095

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 10/01/2014

2

A4C; 3 jkcAtIci-

6″Errr-A
.

FREZZA

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

REGIONE PIEMONTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE
FINANZE ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 736/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 06/06/2007 R.G.N. 265/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato D’AGOSTINO ORONZO per delega GRASSO
ROSALBA;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

nonchè contro

Udienza 5.11.2013, causa n. 10
n. 15788/08
R.G.

La Corte di appello di Torino con sentenza del 24.5.2007 rigettava la
domanda, in accoglimento dell’appello dell’INPS, proposta da Terribile Fabio
di riconoscimento del diritto a assegno di invalidità già riconosciuta dal
Tribunale di Torino con sentenza del 17.1.2007. La Corte territoriale osservava
che il requisito essenziale dell’iscrizione negli elenchi speciali era stato
dimostrato ma mancava la prova del requisito reddituale; era stata prodotta
un’attestazione riguardante i redditi in appello nella quale l’appellato si era
limitato a dichiarare di essere “studente senza reddito”, dichiarazione inidonea
in quanto l’essere studente non implica la mancanza di reddito che può derivare
anche da fonti diverse da un’attività di lavoro.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Terribile con due
motivi: resiste l’INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
13 L. n. 118/1971 e dell’art. 42 della legge n. 326/2003, nonché il vizio di
motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Doveva
accordarsi valore probatorio all’autocertificazione presentata in giudizio alla
luce dell’art. 42 L. n. 326/2003.
Il motivo appare infondato in quanto pur volendo aderire alla tesi più
favorevole al ricorrente circa la possibilità di documentare il requisito reddituale
attraverso auto-certificazione (che comunque non appare allo stato prevalente
nella giurisprudenza di legittimità; cfr. cass. n. 17358/2010) la Corte territoriale
ha osservato che Pautocertificazione prodotta, peraltro solo in appello, era
inidonea ad attestare il requisito reddituale posta la sua ambiguità in quanto
attestava solo che l’appellante era studente senza reddito collegando così il dato
della mancanza di un lavoro retribuito all’assenza di un reddito che invece può
avere diverse fonti non di tipo retributivo. A tutt’oggi peraltro non sono stati
chiariti i redditi del ricorrente e pertanto l’ambiguità non è mai stata sciolta. Si
tratta di un accertamento di fatto, correttamente ed adeguatamente motivato,
non suscettibile di censura in questa sede.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art.
149 delle disp. att. del c.p.c., dell’art. 421 e 437 c.p.c. e dell’art. 13 L. 118/71. Il
Giudice avrebbe dovuto attivare i poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c
Il motivo appare infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte
che si condivide pienamente secondo la quale “nel rito del lavoro, il mancato
esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ.,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di
giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per
cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica
richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori” ( cass. n.
6023/2009; cass. n. 14731). Nel caso in esame non è stato neppure dedotto che
sia mai stata richiesta l’attivazione dei poteri ex art. 421 c.p.c.

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte
costituita INPS delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro
100,00 per spese, nonché in euro 2.500,00 oltre accessori. Nulla spese riguardo
le parti non costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

51M.eaa3

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite, liquidate
come al dispositivo, seguono la soccombenza in favore delle parti costituite,
nulla nei confronti delle altre parti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA