Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3829 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 18/02/2010), n.3829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. VENETA METALLI (cessata), con sede in

(OMISSIS), in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Sicilia n. 66 presso lo

studio degli avv. TIEGHI Roberto e Francesco GIULIANI che la

rappresentano e difendono in forza della procura speciale rilasciata

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e

(2) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del

Ministro pro tempore, entrambi domiciliati in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 131/03/01 depositata il 31 gennaio 2002 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Veneto;

Udita la relazione svolta nella Udienza pubblica del 18 novembre 2009

dal Cons. Dott. D’ALONZO Michele;

sentite le difese delle parti, perorate dall’Avv. Roberto ESPOSITO

(delegato), per la societa’, e dall’avv. Paolo GENTILI

(dell’Avvocatura Generale dello Stato) per le amministrazioni

pubbliche;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE il 29 settembre 2004 (depositato il 12 ottobre 2004), la (cessata) s.r.l. VENETA METALLI – premesso che con due distinti avvisi (n. (OMISSIS)) del (OMISSIS) il competente Ufficio, sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (che, avendo reperito presso di essa solo “le fatture di acquisto e le bolle di accompagnamento emesse dalla s.a.s. M.F.”, aveva esteso la verifica a quest’ ultima societa’), aveva rettificato (ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR) le sue dichiarazioni dei redditi relative ai periodi 16 dicembre 1986 – 16 luglio 1987 e 16 luglio 1987 – 31 dicembre 1987 contestando, per ciascun periodo, (1) la indeducibilita’ di costi “perche’ documentati da fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti”, (2) la “omessa tenuta del libro dei compensi a terzi e/o delle schede individuali” (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 21, comma 2 sostituito poi dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 7, comma 1) e (3) la “omessa annotazione sul registro di carico stampati per beni viaggianti di n. 500 bolle di accompagnamento” -, in forza di sei motivi, chiedeva di cassare (con “ogni effetto e conseguenza di legge, anche in ordine alle spese”) la sentenza n. 131/03/01 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (depositata il 31 gennaio 2 002) che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la decisione (253/10/99) della Commissione Tributaria Provinciale di Padova – la quale, previa riunione, aveva accolto i suoi ricorsi perche’ (1) “le note della Guardia di Finanza… relative alla M.F.” non erano state portate a conoscenza di essa societa’ e (2) “l’esistenza delle fatture e l’effettiva rivendita a terzi deponevano per la non fittizieta’ delle operazioni contestate” -, aveva annullato “i provvedimenti impugnati” solo “per gli importi di L. 2.322.666.000 (avviso (OMISSIS)) e L. 52.614.000 (avviso (OMISSIS))” costituenti l’”IVA incassata nelle successive fatturazioni attive”.

Nel controricorso notificato il giorno 8 novembre 2004 (depositato il 17 novembre 2004) l’Agenzia intimata ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la refusione delle spese, instavano per la declaratoria di inammissibilita’ o per il rigetto dell’avversa impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorso del Ministero deve essere dichiarato Inammissibile perche’ la societa’ non ha proposto la propria impugnazione contro lo stesso, ma solo contro l’Agenzia delle Entrate, e detto ente non ha allegato nessun elemento idoneo a rappresentare la sua legittimazione a controdedurre in questo giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di una sentenza (depositata il 31 gennaio 2002) deliberata nella Camera di consiglio tenuta il 10 aprile 2001, quindi dopo la successione, sia sostanziale che processuale, di detta Agenzia ad esso Ministero (per effetto del D.Lgs. n. 300 del 1999) in tutti i rapporti afferenti le “entrate” tributarie.

Le spese processuali tra la societa’ e il Ministero vanno integralmente compensate ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c..

2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale – riprodotta la “sinossi dei redditi dichiarati ed accertati” risultante dai “provvedimenti impugnati” -, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha annullato detti provvedimenti solo “per gli importi di L. 2.322.666.000 (avviso (OMISSIS)) e L. 52.614.000 (avviso (OMISSIS))” costituenti l’”IVA incassata nelle successive fatturazioni attive”: siffatto capo della statuizione e’ divenuto definitivo perche’ non impugnato dall’amministrazione finanziaria.

Sulle altre questioni investite dal ricorso della contribuente il giudice di appello – il quale ha ricondotto “la vicenda…

nell’ambito degli illeciti traffici di metalli preziosi” -, a contestazione delle afferenti doglianze espresse dalla parte privata, osserva, in primo luogo:

– “e’… da ritenersi formalmente valido l’avviso di accertamento che riporti al suo interno un richiamo alla fonte informativa integrante l’antecedente della relativa emissione, non essendo comunque necessaria una specifica valutazione critica in ordine all’accettabilita’ delle risultanze da tale fonte ricavabile (…

Cass. 21 ottobre 2000 n. 14200…;”;

– “i documenti e gli altri elementi di informazione acquisiti dalla polizia tributaria, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33… ben possono… essere impiegati ai fini dell’accertamento tributario”.

La Commissione Tributaria Regionale, di poi, sulla scorta del “processo verbale di constatazione fondante l’accertamento de quo” espone che il “sistema di frode… si basa sull’immissione ufficiale nel processo distributivo del metallo proveniente, verosimilmente, dal contrabbando, assicurando ad esso copertura documentale a monte dello stesso processo, mediante l’emissione di fatture da parte di soggetti giuridicamente esistenti”, ma, in realta’, semplici strutture di comodo, connotate da “inesistente o embrionale organizzazione amministrativo – contabile, mancanza di qualsiasi struttura operativa, sedi soltanto nominali, amministratori irreperibili o persone inesistenti, scritture contabili, ove istituite, completamente in bianco, mancanza di dichiarazioni fiscali o dichiarazioni esponenti insignificanti volumi d’affari”;

– “si tratta, in sintesi, delle cosiddette cartiere, le quali, non adempiendo ad alcun obbligo fiscale, ne’ formale ne’ sostanziale ed in particolare, non presentando alcuna dichiarazione, ne’ effettuando alcun versamento d’imposta, lucrano interamente l’ammontare dell’IVA addebitata in fattura”;

– “esse sono costituite appositamente in forma societaria, talvolta utilizzando preesistenti strutture societarie inattive o in fase di liquidazione, cui viene disinvoltamente modificato o esteso l’oggetto sociale per ricomprendervi la commercializzazione dei metalli preziosi”; “le cartiere non dispongono di alcuna documentazione di acquisto, ne’ hanno la disponibilita’ materiale del metallo che, di illecita provenienza, giunge ad altri soggetti, definito filtro ove si unisce con la documentazione fiscale di copertura fornita dalla cartiera: le impresa filtro sono, al contrario delle prime, realmente esistenti destinate a conferire credibilita’ alle forniture di metallo a clienti di rilievo (cosiddetti utilizzatori) rappresentanti le maggiori imprese operanti nel settore, cosicche’ il metallo di illecita provenienza, assume cosi’ una regolare veste fiscale”.

Lo stesso giudice, quindi, riferisce delle “operazioni di verifica” svolte dalla Guardia di Finanza sulla societa’ ricorrente (che “ha svolto il ruolo di filtro”) e sulla “M.F. s.a.s.” (cartiera):

– “quelle effettuate sulla MF s.a.s.,… sono compendiate in una lettera inviata dalla Guardia di Finanza di Firenze in una nota (20 giugno 1990, n. 9634) il cui contenuto e’ puntualmente trascritto nello stesso citato processo verbale”, dal quale si apprende che:

(a) “il responsabile di fatto della MF s.a.s. (societa’ che opero’ tra il dicembre 1986 ed il giugno 1987, dichiarando un volume d’affari e acquisti pari a zero) era tale P.M., “espatriato in una imprecisata localita’ argentina nel marzo 1988”;

(b) “la verifica eseguita sulla M.F. avrebbe consentito di acquisire agli atti soltanto frammentaria documentazione, riferita quasi esclusivamente alla mera esistenza giuridica della societa’ stessa, per cui l’esame ed il controllo erano necessariamente limitati alla documentazione fiscale intestata alla MF s.a.s., gia’ oggetto di sequestro da parte del comando vicentino presso la sede della Veneta Metalli;

(c) “per quanto riguarda l’emissione di fatture per operazioni fittizie, la Guardia di Finanza di Firenze esegui un riscontro tra gli stampati per bolle di accompagnamento sequestrati al L. G. in data 21 maggio 1990 su provvedimento dell’A.G. di Firenze e gli analoghi documenti sottoposti a sequestro nel numero di (OMISSIS) dal nucleo polizia tributaria di Vicenza nei confronti di Z. I., legale rappresentante della Veneta Metalli srl”: cio’ consenti’ di appurare che “gli stampati per bolle di accompagnamento sequestrati dal Comando vicentino recavano la stessa numerazione di altrettanti documenti sequestrati al L. dal Comando di Firenze, sempre in originale ed in triplice esemplare, non scritturati”: per cui “i documenti sequestrati nei confronti dello Z.I. facevano parte di una serie di stampati materialmente falsi, riprodotti in maniera da essere identici a quelli originali” acquisiti nel corso dell’ispezione svolta in Firenze, cosi “da costituirne un duplicato”;

(d) “sempre la Guardia di Finanza di Firenze, come viene ancora riportato nel processo verbale comunicato alla societa’ qui ricorrente, segnalava che, dall’esame della documentazione formata da M.F. sas, non emergeva alcun tipo di registrazione o rilevamento contabile circa le spese generali e i costi sostenuti per i beni presuntivamente ceduti dalla stessa, dal che si desumeva che la M.F. sas pur giuridicamente esistente, non sia mai stata di fatto operante”.

In altre parole, osserva la Commissione Tributaria Regionale, la G.d.F. di Firenze aveva confermato che la M.F. sas doveva considerarsi una cartiera usata dallo Z.I., gia’ amministratore unico della Veneta metalli srl, al solo scopo di dare copertura documentale al metallo prezioso di illecita provenienza:

“della M.F., infatti, seppure giuridicamente esistente, e’ stata accertata l’inesistenza di fatto nel senso strutturale, operativo e fiscale, sicche’ la stessa puo’ aver fornito solo le bolle (quest’ultime risultate materialmente false) e fatture e non l’argento in esse indicato, che e’ invece pervenuto allo Z. da altra fonte (probabilmente contrabbando)”; lo Z., quindi, ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti, (.. ) nel senso soggettivo, perche’ recanti l’indicazione del mittente diverso da quello vero, mentre “dalle indagini ed accertamenti fin qui svolti non sono stati acquisiti elementi, almeno indiziari, tali da escludere l’esistenza della merce”.

Cio’ posto il giudice di appello ha:

(1) affermato di ritenere “infondate le censure proposte dal contribuente” e “del tutto persuasive le ragioni in forza delle quali l’Amministrazione ha qualificato come semplice cartiera la M.F.” “escludendo, dunque, che sia stata questa ad acquistare illecitamente il prodotto: sia con riferimento alla carenza di una adeguata struttura aziendale, di fatto del tutto inidonea alla conservazione ed alla cessione di metalli preziosi, ed alla mancanza di una contabilita’ completa ed organica; sia con riguardo alla sua effimera operativita’, alle modalita’ di costituzione, all’irreperibilita’ del suo gestore”), e (2) giudicato “la circostanza… che la relazione della Guardia di Finanza di Firenze non sia stata trasmessa alla Veneta Metalli… un dato inidoneo ad inficiare l’accertamento, vuoi perche’ tale relazione e’ adeguatamente compendiata nel processo verbale comunicato alla contribuente (che non e’ stata dunque limitata nella sua attivita’ difensiva), vuoi perche’ quest’ultima aveva comunque la facolta’ di esercitare il suo diritto d’accesso sulla stessa, ne’ risulta che tale diritto sia stato in qualche misura limitato, e che, dunque, gli atti de quibus non fossero disponibili”.

In ordine, infine, alla “decisione dell’Ufficio di escludere totalmente i costi riferiti alle false fatturazioni in questione”, il giudice di appello osserva:

“una volta riconosciuta l’inattendibilita’ della documentazione fiscale presentata dalla contribuente, sarebbero potuti essere riconosciuti in deduzione i costi da questa esposti soltanto se e nella misura in cui fossero risultati da elementi certi e precisi, come stabilisce il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 911, art. 75, comma 4 che era onere della contribuente fornire, e che sono invece totalmente mancati anche in corso di giudizio, a fronte degli elementi proposti dall’Amministrazione, che non ha affatto riconosciuto l’esistenza di tali acquisti: “l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell’inerenza e dell’imputazione ad attivita’ produttive di ricavi, non incombe all’amministrazione finanziaria, ma al contribuente che invoca la deducibilita’; non e’ sufficiente, pertanto, la registrazione dei costi nelle scritture contabili, perche’ l’amministrazione li debba riconoscere, ne puo’ imporsi all’ufficio un onere di provare la non esistenza o inerenza” (Cass.,…8 ottobre 2001, n. 12330)”.

Di conseguenza, per il giudice di appello, e’ “fiscalmente irrilevante che la Veneta abbia realmente ceduto argento a terzi, non essendo possibile stabilire con ragionevole certezza i costi effettivamente sostenuti per acquistare il prodotto”: “la mancanza di qualsiasi elemento positivo circa la provenienza consente invero qualsiasi illazione, non esclusa, al limite, quella di una provenienza furtiva”.

3. La societa’ investe tale decisione con sei motivi.

A. Con il primo la ricorrente ritiene la sentenza impugnata “assolutamente illegittima laddove il giudice di merito nega che per gli avvisi di accertamento in questione possa trattarsi di motivazione per relationem, giacche’ questa, nel caso, riproduce tutti i profili oggetto dell’attivita’ istruttorie ed accertative e – dopo avere assunto che l’attivita’ di accertamento dell’amministrazione finanziaria deve fondarsi, in primo luogo, sulle risultanze documentali e contabili dei soggetti accertati” – denunzia “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e dell’art. 2729 c.c.” esponendo:

– “nell’emettere gli avvisi di accertamento impugnati, l’Ufficio…

si e’ limitato a riassumere il p.v.c. della G.d.F. di Vicenza senza valutarne minimamente il contenuto e gli elementi su cui poggiano i rilievi”: un’analisi attenta degli atti sottoposti al suo controllo, infatti, secondo 1 ricorrente, avrebbe permesso al giudice di merito di rilevare la palese illegittimita’ degli avvisi, innanzitutto, sotto il profilo del difetto di prova atteso che l’attivita’ di accertamento dell’amministrazione finanziaria deve fondarsi, in primo luogo, sulle risultanze documentali e contabili dei soggetti accertati”;

– “nel caso…, non si e’ verificata nessuna delle ipotesi legittimanti l’accertamento induttivo extracontabile” prevista dall’art. 39 detto per poter “prescindere dalle scritture contabili” ed “accertare induttivamente il reddito”, con la conseguenza che “il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento impugnato per insussistenza dei requisisti di legge”;

– “l’utilizzazione di presunzioni non qualificate comporta, altresi’, la violazione dell’art. 2729 c.c. secondo il quale… le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.

B. Nella seconda doglianza la societa’ assume che “il giudice di merito non ha rilevato come il rinvio ad atti ignoti sia al contribuente, sia allo stesso giudice, non possa assolvere all’obbligo di motivazione imposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42” (“l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di allegare all’avviso di accertamento o di riprodurre in esso nel suo contenuto essenziale, qualsiasi atto e/o documento che la stessa abbia utilizzato a fondamento delle proprie rettifiche, a meno che detti atti e/o documenti non siano stati previamente notificati al contribuente destinatario dei provvedimenti di rettifica”: “in caso contrario, ai sensi dell’art. 42 citato, u.c. l’accertamento e’ nullo”) e denunzia violazione di tale norma e della L. n. 241 del 1990, art. 3”, nonche’ “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, esponendo:

– l’osservazione non e’ assolutamente inconferente per il sol fatto che l’art. 42 in commento e’ stato oggetto di modifica solo nel 2001 (quindi successivamente all’emissione degli avvisi di accertamento impugnati) in quanto anche prima di tale modifica, il rinvio ad atti sconosciuti al contribuente comportava l’illegittimita’ dell’avviso per difetto di motivazione: la L. n. 241 del 1990, art. 3 infatti, oltre a richiedere che ogni provvedimento amministrativo fosse motivato, prevedeva espressamente che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, (…), anche l’atto a cui essa si richiama;

– “e’ oramai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale, anche della Suprema Corte, in base al quale il rinvio per relationem ad altri atti puo’ soddisfare il precetto legislativo soltanto ove il documento cui si fa riferimento sia noto al contribuente” (“Cass….

tributaria… 30 ottobre 2002 n. 15319;… 25 maggio 2001 n. 7149; 2 agosto 2000 n. 10148; I, 23 luglio 1998 n. 7218”);

– nel caso l’Ufficio recepisce acriticamente le risultanze della G.d.F. (che, peraltro, non si limitano ad un’ obiettiva esposizione dei fatti riscontrati, ma addirittura si spingono in valutazioni e giudizi volti ad interpretare, mediante delle supposizioni, il contenuto della documentazione rinvenuta) e la stessa G.d.F. di Vicenza nulla allega in merito alle due note prodotte dalla G.d.F. di Firenze relative ad una societa’ fornitrice di essa VENETA METALLI srl, la M.F. sas di G. LUMINATI SC.: il mero riassunto di alcuni punti di tali note (… ignote alla parte) lede il suo diritto di difesa…, tutelato dalla stessa Costituzione all’art. 24, comma 2;

– di fronte ad un riassunto, il contribuente, prima, e il giudice, poi, non sono in grado di verificare: (a) se effettivamente detti elementi, vantati dall’Amministrazione Finanziaria, esistano; (b) in quale contesto procedurale si sia svolta l’indagine; (c) se effettivamente gli elementi riscontrati nell’indagine siano tutti sfavorevoli alla parte; (d) se quanto riportato rappresenta il contenuto essenziale dell’atto richiamato.

La ricorrente aggiunge:

– dalla lettura della sentenza, non si evince… attraverso quale ragionamento il giudice di merito abbia potuto valorizzare gli elementi forniti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno delle proprie ipotesi, non traendosi il possibile valore probatorio intrinseco di circostanze quali il breve periodo di attivita’ della M.F. sas di G. LUMINATI & C. (ditta fornitrice…) o il reperimento presso la stessa della sola documentazione fiscale;

– essa non e’ «assolutamente caduta in contraddittorieta’ laddove, da un lato, lamenta la non conoscenza delle risultanze delle indagini compiute dalla G.d.F. di Firenze, e dall’altro, definisce non rilevante quanto dalle stesse emerso perche’ le sue affermazioni…

circa la non rilevanza delle circostanze riportate dalla G.d.F. di Firenze sono circoscritte a quanto conosciuto attraverso la parte delle stesse asseritamente riportata nel verbale, ossia, a quanto riportato nel proprio p.v.c. dalla G.d.F. di Vicenza.

C. Con la terza censura la contribuente – affermato non potersi pensare che un soggetto terzo rispetto ad un’ azienda verificata (la M.F. S.a.s.) possa accedere alle risultanze delle verifiche poste in capo alla stessa – censura l’affermazione del giudice di appello secondo cui essa avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto accedere, con la normale diligenza, agli accertamenti svolti nei confronti di altri soggetti e denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 adducendo che tale norma – applicabile alla controversia, secondo questa Corte (Cass., 14 aprile 2004 n. 7080), pur se successiva alla notifica degli avvisi di accertamento in contestazione, per la sua natura interpretativa – pone in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di notificare gli atti su cui si fonda il proprio accertamento (ivi compresi quelli relativi alle verifiche operate nei confronti di soggetti terzi) perche’ il legislatore… presuppone che il contribuente sottoposto ad accertamento non e’, ne’ puo’ essere ordinariamente a conoscenza delle verifiche effettuate nei confronti di terzi.

D. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che negli avvisi di accertamento in oggetto e’ stato riportato pedissequamente… quanto contenuto nel PVC della G.d.F. di Vicenza, senza nemmeno verificare le risultanze e i dati utilizzati dalla stessa, per giungere alla supposizione della illecita provenienza della merce e, alla conseguente inesistenza soggettiva del suo fornitore avendo lo stesso Ufficio fatto presente «nella propria motivazione che a data odierna, tutta la documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza trovasi concentrata presso il Tribunale di Vicenza, cosicche’ essa non e’ stata nemmeno materialmente esaminata dall’Ufficio, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 (per il cui comma 3 la Guardia di Finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi (…), e, dunque, si limita a reperire elementi di fatto rilevanti ai fini dell’accertamento); di conseguenza la societa’ denunzia violazione di detta norma nonche’ dell’art. 42 dello stesso DPR in quanto l’ufficio finanziario, titolare esclusivo dell’azione accertativa (ius impositionis), non ha provveduto a controllare (ovverosia, quantomeno, a verificare i dati di partenza e il metodo utilizzato dalla G.d.F, per giungere alle sue conclusioni) i dati e le notizie forniti dalla Guardia di Finanza prima di emettere un provvedimento in grado di produrre degli effetti negativi sul contribuente con la conseguenza che la G.d.F. si e’ sostituita all’Ufficio: per la ricorrente, quindi, la sentenza impugnata e’ illegittima non avendo il giudice di merito rilevato l’illegittimita’ del provvedimento impositivo per incompetenza e delega del potere accertativo ad organo (la G.d.F.) non legittimato.

E. Nel quinto motivo la srl VENETA METALLI denunzia “violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del R.D. n. 1368 del 1941, art. 118” nonche’ “omessa o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia” adducendo che “il giudice d’appello”, avendo copiato “in alcune sue parti” il PVC ed essendosi limitato “a riproporre… le osservazioni formulate dall’Ufficio” ed a riversare “nella sentenza la mera elencazione degli elementi di valutazione posti a base dell’accertamento”, non ha esposto “alcuna considerazione propria…, alcuna censura alle motivazioni addotte da una o dall’altra parte, nessun ragionamento logico che, date le premesse, conduca al risultato della sentenza”, cosi’ “omettendo di esporre il proprio ragionamento logico, attraverso il quale giunge alle conclusioni adottate”; “la circostanza che da un processo verbale emerga una determinata realta’”, infatti, secondo la societa’, “non puo’ e non deve, di per se’, significare che tale realta’ non debba poi essere valutata liberamente dal giudice” essendo “oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale”, “anche di questa… Corte” (“Cass. 23 maggio 2002 n. 7558. Conformi, Cass. 18 febbraio 2004 n. 3186; Cass. 13 febbraio 2002 n. 2058”), il quale “richiede che la motivazione delle sentenze debba essere tale da consentire il controllo delle stesse sotto il profilo delle correttezza giuridica e delle coerenza logico – formale”.

La ricorrente aggiunge:

– la sentenza impugnata “si fonda esclusivamente su delle violazioni formali, non sufficienti a giustificare il risultato della stessa” atteso che “di tutte le contestazioni mosse dall’Ufficio ad essa ricorrente, eliminati tutti quegli elementi mai provati, in quanto contenuti in note inerenti soggetti terzi e mai portate a conoscenza della parte, non rimangono che le violazioni che la stessa Commissione tributaria regionale ha ritenuto meramente formali, inerenti l’omessa tenuta del libro compensi a terzi e l’omessa annotazione sul registro carico stampati beni viaggianti di bolle di accompagnamento”;

– il giudice di merito, definendo “del tutto persuasive le ragioni inforza delle quali l’amministrazione ha qualificato come semplice cartiera la MF…, escludendo, dunque, che sia stata questa ad acquistare illecitamente il prodotto: sia con riferimento alla carenza di una adeguata struttura aziendale, di fatto del tutto inidonea alla conservazione ed alla cessione di metalli preziosi (…)”, “non esprime in alcun modo per quali motivi abbia ritenuto persuasive le ragioni dell’Amministrazione finanziaria in forza delle quali asserisce che essa Veneta Metalli ha svolto il ruolo di filtro, e la M.F. S.a.s. quello di cartiera“;

– “la considerazione dell’Ufficio, acriticamente riprese dal giudice di merito, in ordine al fatto che in capo ad essa VENETA METALLI srl risulta una dotazione di beni strumentali insignificante e, comunque, assolutamente inidonea a trattare 41 tonnellate d’argento, mancando bilance, sistemi d’allarme, casseforti e mobilio d’altro genere, risulta… assolutamente priva di pregio, in quanto essa… aveva quale attivita’ l’intermediazione nella cessione dei metalli preziosi, ragion per cui non necessitava di strutture aziendali particolari per la custodia dei metalli preziosi, posto che gli stessi non transitavano mai nei locali della societa’” ma “era lo stesso trasportatore che si occupava della logistica della merce nel passaggio dalla societa’ venditrice alla societa’ acquirente”: “detta circostanza avrebbe dovuto essere ben nota al giudice di merito, posto che e’ la stessa G.d.F. di Vicenza nel proprio verbale a riconoscere che i trasferimenti dei preziosi avvenivano per il tramite di vettori specializzati”;

– la “supposizione della G.d.F. circa la provenienza di contrabbando della merce” (“asserzione successivamente abbracciata dal giudice di merito”) costituisce “una mera valutazione dei verificatori della G.d.F. priva di ogni certezza (nel p.v.c. si legge che la merce e’ provenuta da altra fonte, probabilmente contrabbando)”;

– “non puo’ considerarsi motivata una sentenza che stabilisca che le presunzioni… rendono almeno sospetta la posizione del contribuente perche’ una sentenza non puo’ basarsi su dei sospetti essendo compito del giudice valutare se le presunzioni su cui poggia una rettifica sono dotate dei requisiti di gravita’, precisione e concordanza richiesti dalla legge: per la ricorrente, quindi, la mera affermazione che le presunzioni rendono almeno sospetta la posizione di essa contribuente sono indice di una carenza nella valutazione degli elementi stessi da parte della Commissione tributaria regionale e tanto rende evidentemente illegittima la sentenza impugnata”.

F. Con la sesta (ultima) doglianza la societa’ contesta il mancato riconoscimento (per assunta mancanza i qualsiasi elemento positivo circa la provenienza consente invero qualsiasi illazione, non esclusa, al limite, quella della provenienza furtiva), da parte del giudice del merito, in deduzione dei costi da essa esposti e denunzia “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” nonche’ “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 15 e 52”. esponendo:

– la merce, “quand’anche fosse abbracciata la tesi della sua provenienza furtiva”, non poteva entrare in suo possesso “in modo gratuito”;

– la sentenza impugnata, pur avendo recepito “la tesi dei verificatori secondo cui la M.F. S.a.s. doveva considerarsi una cartiera usata dallo Z.I. (…) al solo scopo di dare copertura documentale al metallo prezioso di illecita provenienza (..) per cui lo Z. (…) ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti, (…) nel senso soggettivo, perche’ recanti l’indicazione del mittente diverso da quello vero mentre dalle indagini ed accertamenti fin qui svolti non sono stati acquisisti elementi, almeno indiziari, tali da escludere l’esistenza della merce”, “in modo del tutto illogico,… da un lato, riconosce l’inesistenza solo soggettiva delle fatture in oggetto e quindi l’esistenza effettiva delle merci; dall’altro non riconosce in deduzione dall’imponibile i costi comunque sostenuti, ritenendo” che “era onere del contribuente dare la prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili”;

– l’amministrazione finanziaria, “considerando le medesime solo soggettivamente e non anche oggettivamente inesistenti”, “deve riconoscere, comunque, in deduzione i costi sostenuti” la cui esistenza “e’ elemento sufficiente per doverlo ammettere in deduzione, come del resto richiede la corretta interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 15” (“in tal senso anche copiosa giurisprudenza… ha chiarito che i costi, ancorche’ non imputati al conto economico, ma accertati dall’Amministrazione finanziaria, devono essere dedotti dal maggiore reddito accertato in ragione dei principi costituzionali che impongono una partecipazione alla spesa pubblica sulla base della effettiva capacita’ contributiva”) “allo stesso modo si e’ espresso lo stesso Ministero delle Finanze… con circolare 21 ottobre 1997, n. 271/E”).

In fine la ricorrente osserva che imponendole di “fornire una prova che non puo’ produrre” (“ossia l’ammontare dei costi asseritamente non documentati, coperti dalle fatture ritenute soggettivamente inesistenti”) la Commissione Tributaria Regionale (a) impone una prova diabolica, non potendo essa “produrre una qualsivoglia diversa documentazione contabile”, e (b) “viola il principio di capacita’ contributiva finendo con l’assoggettare a contribuzione un reddito mai prodotto”.

3. Il ricorso della societa’ deve essere respinto perche’ infondato.

A. Prima dell’esame del gravame va ricordato che:

(a) il ricorso per Cassazione – in ragione del principio, desumibile dall’art. 366 c.p.c., detto di autosufficienza – deve contenere in se’ (Cass., 3^, 24 maggio 2006 n. 12362; id., 2^, 4 aprile 2006 n. 7825; id., 3^, 20 gennaio 2006 n. 1113; id., 1^, 21 ottobre 2005 n. 20454, tra le recenti), a espressa pena di inammissibilita’, tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresi’, a permettere a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito;

(b) il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste (Cass., trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; id., trib., 20 gennaio 2006 n. 1127; id., 9 novembre 2005 n. 21767; id., 1^, 11 agosto 2004 n. 15499) nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65) mentre l’allegazione di un’ erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) e’ segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa;

(c) detto vizio, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’ (Cass., 2^, 12 febbraio 2004 n. 2707; id., 2^, 26 gennaio 2004 n. 1317), dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione;

(d) il vizio di omessa od insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693; id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355);

(e) questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perche’ spetta solo a detto giudice (1) individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui e’ assegnato alla prova un valore legale;

(f) il ricorrente che nel giudizio di legittimita’ deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtu’ del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonche’ di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o piu’) risultanze processuali puo’ dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si e’ formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., 2^, 17 febbraio 2004 n. 3004).

In ordine, poi, alla motivazione dell’atto di imposizione fiscale, si deve ribadire che:

(1) la valutazione della sussistenza e della sufficienza di tale requisito involge, come per qualunque atto amministrativo, l’interpretazione dell’atto stesso in quanto e’ necessario ricostruire l’intento dell’amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in considerazione del suo contenuto complessivo e, se rilevante, in base al comportamento tenuto dall’amministrazione:

questa interpretazione, come noto (Cass., trib.: 8 ottobre 2007 n. 21040; 1 ottobre 2007 n. 20649; 25 gennaio 2006 nn. 1436 e 1437; 5 dicembre 2005 n. 26389; 1 aprile 2005 n. 6870; 25 marzo 2005 n. 6504;

id., 3^, 2 agosto 2004 n. 14783; id., 1^, 8 aprile 2004 n. 6942; id., lav., 16 marzo 2004 n. 5369; trib., 29 settembre 2003 n. 14482; id., 1^, 20 settembre 2003 n. 13954; id., lav., 22 agosto 2003 n. 12370;

id., 3^, 5 giugno 2001 n. 7584), costituisce un apprezzamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimita’ soltanto per insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione della sentenza, quindi per violazione di quegli stessi canoni ermeneutici (art. 1362 c.c. e segg.) che presiedono alla interpretazione dei contatti, ovverosia per vizi che nel caso non sono stati assolutamente dedotti;

(2) l’apprezzamento del fondamento della censura afferente all’interpretazione dell’atto di imposizione fiscale, proprio perche’ pertinente al contenuto di un documento, impone alla parte che in sede di legittimita’ denunci l’erronea valutazione di quel documento ad opera del giudice di merito – pena l’inammissibilita’ del motivo di censura – di riprodurre nel ricorso (art. 366 c.p.c.), in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo (Cass.:

trib., 1 ottobre 2007 n. 20649; trib., 1 giugno 2007 n. 12884, tra molte; 3^, 10 agosto 2004 n. 15412), il documento nella sua integrita’ anche al fine di porre questo giudice di legittimita’ in condizione di valutare la rilevanza della censura stessa.

La disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) (per la quale l’Ufficio ha il potere – dovere di “procedere alla rettifica” dei redditi di impresa quando “l’incompletezza, la falsita’ o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita’ delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture…” con la precisazione che “l’esistenza di attivita’ non dichiarate o l’inesistenza di passivita’ dichiarate e’ desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche’ queste siano gravi, precise e concordanti”), inoltre, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, consente pienamente (Cass., trib., 16 gennaio 2009 n. 951) “l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilita’ possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile”: in tale situazione, come precisato nella medesima decisione, “la presunzione che assiste l’operato degli accertatori e’ legale, nel senso che null’altro l’Ufficio e’ tenuto a provare se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarita’ delle operazioni effettuate”.

B. L’applicazione al caso dei richiamati principi porta a riscontrare, in via preliminare e generale, l’insussistenza di tutti i denunziati vizi di violazione di norme di diritto atteso che la ricorrente non ha mai indicato – salvo che per la doglianza contenuta nel terzo motivo (“violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”), investente, peraltro, una affermazione del giudice di appello (potere della ricorrente di “esercitare” il “diritto di accesso” alla “relazione della Guardia di Finanza di Firenze”) del tutto priva di incidenza causale sulla decisione impugnata – quali siano le precise affermazioni giuridiche espresse nella, o necessariamente sottese alla, decisione impugnata che sarebbero (errate perche’) contrarie con le norme che regolano ciascuna fattispecie ovvero con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di questa Corte o dalla prevalente dottrina:

– la “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e dell’art. 2729 c.c.” (primo motivo), infatti, si fonda su pretesa palese illegittimita’ degli avvisi per difetto di prova e per utilizzazione di presunzioni non qualificate, quindi sullo specifico, concreto contenuto di detti atti;

la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 in riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 denunziata nel secondo motivo investe l’efficacia motivazionale prima e probatoria poi del riassunto di alcuni punti delle note della Guardia di Finanza di Firenze contenuto nell’atto impositivo, cioe’ ancora (l’interpretazione, istituzionalmente rimessa al giudice del merito, del) contenuto di quest’ultimo;

– la sussistenza della violazione dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33 e 42 per assunta sostituzione la G.d.F. si e’ sostituita all’Ufficio) del titolare esclusivo dell’azione accertativa (ius impositionis) (quarto motivo) non investe nessuna affermazione giuridica del giudice di appello ma sempre lo scrutinio dell’avviso di accertamento impugnato essendosi dedotto che la Commissione Tributaria Regionale non ha “rilevato l’illegittimita’ del provvedimento impositivo per incompetenza e delega del potere accertativo ad organo (G.d.F.) non legittimato”;

– le violazioni denunziate nel quinto motivo hanno ad oggetto la pretesa omessa esposizione, da parte del giudice di appello (che si sarebbe limitato a copiare alcune parti del PVC, a riproporre… le osservazioni formulate dall’Ufficio” ed a riversare “nella sentenza la mera elencazione degli elementi di valutazione posti a fondamento dell’accertamento”), del “proprio ragionamento logico, attraverso il quale giunge alle conclusioni adottate”: quindi sempre un vizio attinente alla illustrazione delle ragioni, questa volta, poste a fondamento della stessa sentenza impugnata, di omessa e/o carente considerazione di specifici fatti (essa societa’ “aveva quale attivita’ l’intermediazione nella cessione dei metalli preziosi”; la “G.d.F. di Vicenza” riconosce che “i trasferimenti di preziosi avvenivano per il tramite di vettori specializzati”);

– la “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 23”, infine, investe la carenza di prova, ritenuta dal giudice di appello, sulla effettivita’ dei costi relativi alle operazioni in contestazione.

Da quanto precede si evince che le osservazioni della ricorrente si risolvono nella denunzia di vizi propriamente motivazionali perche’ suppongono sempre e solo la contestazione della valutazione dello specifico fatto concreto compiuta dal giudice di appello.

B.1. In particolare, i primi quattro motivi di doglianza investono tutti, nella sostanza, sia pure per vari aspetti, la motivazione dell’atto di imposizione fiscale, ovverosia la esposizione dei concreti fatti addebitati alla contribuente nonche’ delle ragioni, giuridiche e logiche, poste a fondamento di detto atto.

Il fondamento della contestazione concernente la validita’ e la sufficienza di tale motivazione (espressamente ritenuta dalla Commissione Tributaria Regionale), contenuta in detti motivi, pero’, non e’ assolutamente verificabile per mancata riproduzione dell’atto oggetto del giudizio: per tale carenza questa Corte non e’ in condizione di valutare la eventuale erroneita’ dell’altrimenti) preciso giudizio espresso da detta Commissione (che ha letto quell’atto) nel quale questa afferma che la “relazione della Guardia di Finanza di Firenze” (di cui la contribuente lamenta la mancata conoscenza) “e’ adeguatamente compendiata nel processo verbale comunicato alla contribuente” ; sterilmente, quindi, la ricorrente denunzia che “il mero riassunto di alcuni punti di tali note” lede il suo diritto di difesa (perche’ non consentirebbe di verificare la effettiva esistenza degli “elementi vantati dall’Amministrazione”, il contesto procedurale di svolgimento dell’indagine, se effettivamente gli elementi riscontrati nell’indagine siano tutti sfavorevoli” ad essa e “se quanto riportato rappresenta il contenuto essenziale dell’atto richiamato”) atteso che la prima di siffatte osservazioni attiene propriamente al fondamento probatorio della pretesa fiscale e non gia’ alla esplicazione delle ragioni dette mentre le altre sono sostanziate da mere ipotesi, prive di qualsivoglia riscontro concreto, quindi del tutto irrilevanti.

B.2. L’avviso d’accertamento motivato, quand’anche con riferimento “acritico”, ad atti o verbali formati dalla Guardia di Finanza (come da altri organi deputati alla fase investigativa), poi, non puo’ considerarsi illegittimo in quanto l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto ogni qual volta il contribuente sia stato messo in grado di conoscere l’an e il quantum della maggior pretesa fiscale, a nulla rilevando (Cass., trib., 21 maggio 2001 n. 6888) l’apprezzamento critico dell’ufficio accertatore circa gli atti ed i verbali ai quali esso si e’ riferito nell’avviso, avendoli comunque fatti propri nel momento in cui ha deciso di rinviare, per i motivi dell’imposizione, al contenuto degli stessi: ricorrendo alla “motivazione per relationem”, infatti, l’Ufficio dimostra univocamente di condividere il complessivo procedimento accertativo degli inquirenti con le relative conclusioni e realizza unicamente una economia di scrittura, la quale, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi gia’ noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass., trib.: 8 ottobre 2007 n. 21040; 30 ottobre 2006 n. 23353; 13 ottobre 2006 nn. 22012 e 22013; 11 ottobre 2006 n. 21711; 7 aprile 2006 nn. 8253 e 8254; 28 novembre 2005 n. 25146; 14 novembre 2003 n. 17243; 26 giugno 2003 n. 10205; 26 febbraio 2001 n. 2780).

Siffatto recepimento, intuitivamente, involge, logicamente, un pregiudiziale, positivo giudizio dell’Ufficio di accertamento della idoneita’ e della sufficienza degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e, in ipotesi (che caratterizza la specie) di assoluta carenza di (anche mera allegazione, da parte del contribuente, della necessita’ e/o opportunita’ di) acquisizione di ulteriori elementi, esclude in radice (siccome contraria al principio di “buon andamento” della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.) la sussistenza di qualsivoglia obbligo dell’Ufficio di procedere ad una sostanziale pedissequa ripetizione delle stesse indagini gia’ compiute, senza nessuna concreta (perche’ neanche allegata) utilita’ del contribuente, neppure ai fini dell’esercizio del suo diritto di difesa.

B.3. La riproduzione sia di brani (“financo a copiarlo in alcune sue parti”) del processo verbale di constatazione che delle “osservazioni formulate dall’Ufficio», da parte del giudice di appello, inoltre, non vizia affatto la motivazione della sentenza impugnata (ne’ impedisce di consentire il controllo della motivazione stessa sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale) perche’ esprime univocamente la condivisione del ragionamento logico posto dall’Ufficio a fondamento della sua pretesa fiscale, di per se’ non bisognevole di nessun ulteriore approfondimento in mancanza, come nel caso, di qualsivoglia (allegazione di) diverso e/o contrario elemento valutativo offerto dalla contribuente: questa, infatti, si e’ trincerata dietro la mancata conoscenza del processo verbale di constatazione redatto a carico della s.a.s. M.F. ma non contesta affatto la idoneita’ dei concreti elementi fattuali analiticamente ricordati nella sentenza impugnata (sia pure in riproduzione di parti del processo verbale di constatazione redatto a carico della societa’ ricorrente o desunti dagli atti impositivi impugnati) a fondare il sostanziale disconoscimento delle operazioni economiche documentate dalle sole fatture emesse dalla s.a.s. M.F., rivelatasi priva di ogni documentazione attinente l’esplicazione di una attivita’ economica di reperimento della merce (donde la qualificazione della stessa come cartiera) che si assume venduta alla odierna ricorrente, anch’essa mancante, peraltro, secondo (questa volta) il diretto accertamento della Guardia di Finanza, di strutture idonee alla movimentazione dell’ingente quantita’ di metallo prezioso (giustificante la funzione di “filtro” attribuitale), non vincibile ne’ dalla mera asserzione della natura (della quale non e’ traccia nella sentenza impugnata), non altrimenti specificata e priva di qualsivoglia concreto idoneo riferimento fattuale, di “intermediazione” dell’attivita’ di cessione dei metalli preziosi ne’, tampoco (quand’anche riconosciuta dalla Guardia di Finanza), in via logica, dalla (solo) addotta specializzazione dei “vettori” utilizzati per i “trasferimenti dei preziosi” stessi.

B.4. In ordine al negato riconoscimento (perche’ la mancanza di qualsiasi elemento positivo circa la provenienza consente invero qualsiasi illazione, non esclusa, al limite, quella della provenienza furtiva), da parte del giudice del merito, in deduzione, dei costi afferenti il quantitativo di merce contestato, infine, deve ribadirsi (Cass., trib., 19 gennaio 2009 n. 1134, che richiama “Cass…. n. 21474 dell’11 novembre 2004; n. 11240 del 2002”; trib., 26 settembre 2008 n. 24201; 31 marzo 2008 n. 8247, tra le recenti), che “l’ufficio finanziario”, “qualora sostenga” (come nella specie), “il carattere fittizio di determinate operazioni”, “puo’ limitarsi a contestarne il compimento, gravando sul contribuente, che intenda insistere per la deducibilita’ dei relativi costi, l’onere di fornire la prova della loro effettiva sopportazione”.

Il problema vero, quindi, siccome si verte in tema di imposte sui redditi (specificamente, di “determinazione del reddito d’impresa” ) – non gia’ in tema di IVA, cioe’ di imposta per la quale “la detrazione… e’ ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione” : infatti (Cass., trib., 12 marzo 2007 n. 5719) “non entrano… nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emessa da chi non e’ stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti”, “a nulla” rilevando che “le medesime fatture costituiscano la copertura di prestazioni acquisite da altri soggetti -, non e’ dato dall’accertamento della inesistenza oggettiva, o solo meramente soggettiva delle operazioni contestate, ma dalla detraibilita’ dei costi relativi alle operazioni indicate nelle afferenti fatture la quale – avendo “l’abrogazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 6 ad opera del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 5”, comportato (Cass., trib., 11 febbraio 2009 n. 3305), “un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente” (“prova che puo’ essere fornita anche con i mezzi diversi dalle scritture contabili” purche’ “costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dall’art. 75, comma 4”) – suppone che il contribuente dimostri idoneamente l’effettiva sussistenza nonche’ l’ammontare e l’inerenza di quegli specifici costi.

La sola mancanza (che si assume affermata dalla Guardia di Finanza) di elementi, almeno indiziari, tali da escludere l’esistenza della merce non costituisce fatto idoneo a dimostrare, neppure indiziariamente, la effettivita’ del costo esposto perche’ la societa’ ricorrente non ha neppure indicato chi sia stato il soggetto, diverso dalla s.a.s. M.F., che avrebbe eseguito la fornitura della merce ne’ corroborato l’ammontare con documentazione (tale non essendo le mere affermazioni della parte interessata) effettivamente probatoria dei pagamenti effettuati in favore dello stesso (prova nient’affatto diabolica in quanto attinente al vero e reale fornitore della merce) si’ che non risultano essere stati dedotti elementi (“certi e precisi, come prescritto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4), non valutati (od erroneamente valutati) dal giudice del merito, sull’ammontare concreto ed effettivo del costo corrisposto a detto soggetto.

In conclusione, va rilevato ed affermato che l’apprezzamento dell’Inesistenza delle operazioni rappresentate dalle fatture contestate dall’Ufficio, contenuto nella sentenza impugnata, non e’ affetto da nessuno dei vizi motivazionali dedotti (ma non illustrati dalla ricorrente) e, quindi, non e’ ne’ insufficiente ne’ contraddittorio.

6. Per la sua totale soccombenza la societa’ ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio di legittimita’, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe forensi, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attivita’ difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e compensa integralmente le spese processuali tra tale parte e la societa’;

rigetta il ricorso di quest’ ultima e la condanna a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 20.200,00 (ventimiladuecento/00), di cui Euro 20.000,00 (ventimila/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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