Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3829 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3829 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 27228-2013 proposto da:
BARONI

CORRADO,

BARONI

ANDREA,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA TRITONE 102, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI FERRAJOLI, che 11 rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
2018
215

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente avverso

l’ordinanza

n.

80/2013

della

Data pubblicazione: 16/02/2018

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di BRESCIA,

depositata il

16/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 27228/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Baroni Corrado e Baroni Andrea acquistavano un terreno agricolo con atto del 28.12.2005
chiedendo di beneficiare dell’agevolazione per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina
prevista dalla legge n. 604 del 1954 e, in subordine, chiedevano il beneficio connesso alla
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale previsto dall’art. 1, nota 1 della Tariffa
allegata al d.p.r. 131/86. L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui
recuperava la maggior imposta di registro conseguente al fatto che i contribuenti non avevano

all’art. 2, n. 1 e 2, della legge 604/1954. La commissione tributaria provinciale di Bergamo
accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Ufficio, la commissione tributaria regionale
della Lombardia, sezione staccata di Brescia, lo accoglieva sul rilievo che i contribuenti avevano
richiesto il rilascio del certificato in data 16.11.2010 e lo avevano ottenuto il 22.11.2010, oltre il
termine triennale previsto a pena della revoca dei benefici.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione i contribuenti affidato a tre
motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 4 della legge 604/1954. Sostengono
che ha errato la CTR nell’affermare che dal mancato deposito della certificazione attestante la
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale entro tre anni dalla stipula dell’atto derivi la
perdita della agevolazione prevista dalla legge 604/1954 in quanto tale norma non è applicabile
a chi già possieda al momento dell’atto la qualifica richiesta.
4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
numero 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1 del d. Igs. n. 99 del 2004. Sostengono che i
benefici previsti dalla legge testé citata sono concessi alla sola condizione che l’imprenditore
agricolo sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale.
5. Con il terzo motivo deducono omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod.
proc. civ.. Sostengono che la CTR avrebbe dovuto accertare autonomamente la sussistenza dei
requisiti necessari per l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo principale.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto
sono connessi. Essi sono infondati. Invero l’art. 4 della legge 604/54, così come da ultimo
modificato dal d. I. 542/96, convertito dalla legge 649/96, prevede il contribuente deve produrre
entro tre anni il certificato dell’ispettorato provinciale attestante che i requisiti richiesti
sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto. Dunque non è sufficiente che il contribuente
1

prodotto la certificazione dell’ispettorato provinciale attestante la sussistenza dei requisiti di cui

possegga i requisiti all’atto della stipula ma è necessario che la sussistenza di essi sia attestata
dall’ispettorato provinciale entro tre anni e, nel caso di specie, ciò è avvenuto oltre il termine
previsto a pena della revoca dei benefici. Neppure può affermarsi che la CTR avrebbe dovuto
accertare essa stessa la sussistenza dei requisiti. Invero la Corte di legittimità ha già affermato
il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi condividendone le ragioni, che siffatto
obbligo in capo al giudice tributario è predicabile solo nel caso in cui la pubblica amministrazione
abbia omesso di provvedere in ordine all’istanza formulata dal contribuente, non potendo egli
subire le conseguenze del disservizio degli uffici preposti al rilasci della certificazione ( Cass. n.

10248/2013 ).
In ordine all’efficacia delle norme sopravvenute che hanno previsto il venir meno dell’obbligo
del deposito del certificato dell’Ispettorato attestante la sussistenza dei presupposti per
l’agevolazione, si osserva che la legge febbraio 2010, n. 25 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, numero 194, ha previsto l’inserimento del
comma 4 bis nell’articolo 2 del decreto-legge 194/2009 secondo cui ” al fine di assicurare le
agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a
titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici
vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate
attraverso l’Istituto per il mercato agricolo alimentare , sono soggetti alle imposte dì registro ed
ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1°/0″. La legge 13 dicembre
2010, numero 220, articolo 1, comma 41, ha poi previsto che ” al comma quattro bis, primo
periodo, dell’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, numero 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, numero 25, concernente le agevolazioni fiscali per
la piccola proprietà contadina, le parole: <> sono soppresse “.
L’interpretazione letterale della norma induce dunque ad escludere che l’obbligo del deposito
del certificato dell’ispettorato sia venuto meno anche per gli atti stipulati prima dell’entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge numero 194/2009.
Infondato è, altresì, l’assunto secondo il quale, stante la qualifica di imprenditore agricolo
professionale, non è richiesto il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario. I
ricorrenti richiamano il principio affermato dalla Corte di legittimità ( Cass. n. 16071/2013 )
secondo cui, in tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, l’art. 1, comma
quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale
(IAP) i benefici fiscali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola
proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle
condizioni di cui all’art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo
coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende
incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato
2

26334/2014; Cass. n. 8052/2013; Cass. n. 19469/2012; Cass. n. 5029/2012; contra Cass. n.

dall’Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione
finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.
Sennonché tale principio non è applicabile nel caso di specie perché i ricorrenti non hanno
provato di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, la quale
richiede l’accertamento della sussistenza di determinati specifici requisiti.
Infine va rilevato che la produzione, prevista dall’art. 4 della legge 604/54, della
certificazione dell’ispettorato provinciale attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, n.

1 e 2, della legge 604/1954 non può essere surrogata dalla produzione del certificato di iscrizione

2. Il secondo motivo è infondato in quanto i contribuenti non hanno formulato nell’atto la
richiesta di beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del d. Igs. n. 99 del 2004.
2. Il ricorso va, perciò, va rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere all’agenzia delle entrate
e le spese processuali che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del uomo 25 gennaio 2018.

all’INPS.

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