Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3829 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 16/02/2011), n.3829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7124/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa,

dall’avvocato URSINO Anna Maria, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA Livio, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE

NINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/02/2006 R.G.N. 1835/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato ORSINO ANNA MARIA; udito l’Avvocato BUSSA LIVIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Vercelli, regolarmente notificato, C.A.R., assunta con diversi contratti a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a., tra cui il contratto decorrente dal 1 giugno 1998 al 30 settembre 1998 stipulato ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 ed in particolare per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre, rilevava la illegittimità della apposizione del termine. Chiedeva pertanto che, previa declaratoria di illegittimità del suddetto termine, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 136/04 depositata il 14.10.2004 il Tribunale adito dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 settembre 1998 e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente ed al pagamento in favore della stessa della retribuzione dal 16.10.2003.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 21.2 – 23.2.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che l’ipotesi del contratto a termine per la sostituzione di un lavoratore assente per ferie, prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, presupponeva la prova dello specifico rapporto causale fra la stipula del contratto a termine e l’esigenza di sostituzione di uno o più lavoratori in ferie. Il mancato adempimento dei suddetti oneri comportava la nullità del contratto a termine in questione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

Diritto

Col primo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 99, 112, 115, 414, 420 e 434 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2; L. n. 230 del 1962, art. 3), nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria statuizione il mancato assolvimento da parte della società datoriale dell’onere probatorio consistente nell’operare la necessaria comparazione fra le assenze del personale per ferie e le presenze del personale assunto a tempo determinato, e pertanto la decisione adottata si basava su un motivo di illegittimità del termine in realtà non prospettato nell’atto introduttivo del giudizio.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè dell’art. 1362 c.c., e segg., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto l’illegittimità del contratto in questione sotto il profilo che lo stesso non conteneva alcuna concreta indicazione delle ragioni di stipulazione del termine, sottese alla previsione, astratta e programmatica, dell’accordo collettivo, in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1997, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 1997, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste; ciò in quanto l’accertamento della legittimità del contratto a termine in esame presupponeva esclusivamente che l’assunzione ex art. 8 CCNL fosse stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potessero venire soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie del personale nel periodo giugno – settembre.

Ritiene il Collegio di dover prendere le mosse, nella trattazione della presente vicenda giudiziaria, da quest’ultimo motivo di ricorso concernente la dedotta legittimità della apposizione del termine al contratto di questione stipulato il 1 giugno 1998, atteso il carattere assorbente di tale questione.

Il suddetto motivo di ricorso è fondato.

La Corte territoriale sostiene che, nell’ipotesi di assunzione di un lavoratore per la sostituzione di altro lavoratore assente per ferie, è necessario che la causale collettiva venga a specificarsi in una causale individuale, dovendo il datore di lavoro fornire la prova del nesso di causalità fra l’assunzione del dipendente ed il concreto emergere, nella specifica realtà lavorativa, dell’esigenza di sostituire il personale assente per ferie nel periodo giugno – settembre.

L’assunto dei giudici di appello è destituito di fondamento. E’ pacifico che nel caso di specie il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 C.C.N.L. 26.11.1994: “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”. Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Questa Corte Suprema (cfr., ex multis, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

La violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nella sentenza 2 marzo 2006 n. 4588, secondo cui la configurabilità della delega in bianco ai sensi della citata L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge.

Per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento avrebbe imposto l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituita dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive, o esprimesse solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione “in concomitanza”.

Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Il ricorso sul punto è, dunque, fondato.

Si impone pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, la quale dovrà valutare, in relazione al contenuto del ricorso proposto dalla lavoratrice, la legittimità della apposizione del termine agli ulteriori contratti intercorsi con la Poste Italiane s.p.a..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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