Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3829 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19355/2014 proposto da:

T.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA

9, presso lo studio dell’avvocato GERARDO PICICHE’, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRAZIA DAVOLI e

ATTILIO CUCARI;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO e ANTONINO SGROI;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e contro

T.M.C.;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 174/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/03/2014, R.G.N. 1333/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano riformava la decisione di primo grado e riteneva T.M.C., socio della s.r.l. Margot, non tenuto all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e al pagamento dei relativi contributi nel periodo 1997-2002 portati dalle cartelle opposte;

2. la Corte territoriale accoglieva il gravame dell’attuale ricorrente principale sul rilievo che l’apporto fornito, in quanto socio, risultava marginale sotto il profilo esecutivo e privo del carattere di abitualità e prevalenza, non esulava dall’attività gestoria e dai compiti propri della carica di amministratore unico della società, non rivestiva carattere di preminenza rispetto ad altri fattori produttivi e in riferimento agli altri componenti della compagine societaria; in definitiva, riteneva che per il mancato assolvimento dell’onere probatorio non poteva ritenersi raggiunta la prova dei requisiti della partecipazione al lavoro aziendale agli effetti dell’iscrizione alla gestione commercianti;

3. avverso detta sentenza T.M.C. propone ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria. cui resiste, con controricorso, l’I.N.P.S., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., e propone ricorso incidentale cui resiste T., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il ricorso principale, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’INPS alla restituzione degli importi pagati indebitamente per contributi non dovuti, con interessi al tasso legale a far tempo dal 28 gennaio 2004 al saldo, il ricorrente principale deduce che la Corte di merito ha pronunciato solo sulla domanda di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di d’iscrizione e contribuzione alla gestione separata e ha omesso di pronunciare sulla specifica domanda di restituzione dei contributi indebitamente versati per gli anni 1997-2002, rigettata dal primo giudice e oggetto di gravame;

5. con il ricorso incidentale l’I.N.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c., censura la sentenza per avere ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova dell’espletamento di un’attività idonea a sostanziare il requisito di cui della L. n. 662 del 1996 cit., comma 203, lett. c).

6. il ricorso incidentale, il cui esame è logicamente prioritario, è da rigettare;

7. la sentenza ha affermato, in punto di diritto, che l’attività svolta da T. non è da includere in quelle per cui è prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto dall’istruttoria espletata è emerso che abitualmente non partecipava al lavoro aziendale, forniva un apporto del tutto marginale e privo del carattere di abitualità e prevalenza e che la società era dotata di organizzazione d’impresa in grado di realizzare autonomamente lo scopo sociale;

8. pertanto, date tali caratteristiche dell’attività svolta, ad avviso della Corte di merito, è risultato che l’attività stessa non valicasse i limiti della funzione trattandosi di un facere sostanzialmente gestorio proprio di chi ricopre il ruolo di socio ed amministratore della società, restando assente la prova dell’esercizio abituale e prevalente dell’attività d’impresa oggetto della società;

9. si desume, dunque, l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi concretamente valutati ed accertati dal giudice di merito e non da mere presunzioni;

10.sul piano previdenziale, infatti, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019);

11. ciò conferma l’indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;

12. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell’area di applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa;

13. è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonchè l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017);

14. la sentenza impugnata non si è discostata da tali principi ed ha congruamente verificato che la concreta partecipazione del T. all’attività commerciale svolta dalla s.r.l. Margot, in concreto, non rivestiva i caratteri dell’abitualità e prevalenza di cui sopra per cui la censura, che si limita a prospettare una violazione della corretta interpretazione delle norme pacificamente applicabili alla fattispecie, non intacca la decisione;

15. è da accogliere, invece, il ricorso principale, per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di gravame, peraltro riportato nella stessa sentenza impugnata, in ordine alla restituzione dei contributi indebitamente versati nel periodo 1997-2002 e alla domanda di interessi dalla data della domanda amministrativa;

16. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua, in relazione al ricorso accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per l’esame dello specifico motivo di gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

17. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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