Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3828 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19796/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE e LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

e contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 927/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/01/2014, R.G.N. 224/2013.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non dovuti da C.R., socia della CED R & P di C.R. & C. snc, i contributi all’Inps gestione commercianti per il periodo ottobre 2009-maggio 2010. Ha ritenuto invece formatosi il giudicato circa l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione al commercio ed il pagamento dei relativi contributi della C. per il periodo giugno 2010-marzo 2011.

La Corte ha rilevato, con riferimento al periodo ottobre 2009-maggio 2010, che l’Inps non aveva dato prova dei fatti costitutivi dell’obbligo d’iscrizione nella gestione commercianti presso l’Inps atteso che non era emerso che la stessa svolgesse attività abituale e prevalente nella società. Ha affermato che in detto periodo la soc. CED era risultata inattiva ad eccezione della stipula di un contratto di locazione dell’unico locale di sua proprietà e che non era emersa alcuna prova circa l’attività della C. volta ad incassare i canoni e ad emettere le fatture,ma era soltanto provato che aveva sottoscritto il contratto di locazione,dovendosi pertanto escludere che essa avesse svolto attività abituale e prevalente.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. La C. è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo del ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio di snc ha il potere di gestione della società e che,pertanto, era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che era onere della C. provare che non si occupava della gestione della società ed inoltre la circostanza che non svolgeva altre attività esonerava l’Inps dal dover provare il carattere prevalente dell’attività svolta.

5. Il ricorso è infondato.

6. Va affermato, infatti, che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è – per il disposto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 – la prova dello svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. Nell’impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che la CED s.n.c. di cui la C. è socia, non svolgeva alcuna attività diretta alla elaborazione e la registrazione dati per conto terzi ed in generale tutto quanto previsto nello statuto all’art. 3 limitandosi alla riscossione del canone relativo alla locazione dell’unico immobile di cui era proprietaria dopo la stipula del contratto di locazione. Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale non rileva il contenuto dell’oggetto sociale.

Per completezza, va ricordato il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 e della L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Corte non era stata fornita essendo emerso che la C. neppure provvedeva a riscuotere i canoni ed ad emettere le relative fatture.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato non dovendosi provvedere sulle spese non avendo la C. svolto attività nel presente giudizio.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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