Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3828 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29601-2015 proposto da:
S.D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO
COMPASSO SERRAO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO
RIPEPI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. già denominata FONDIARIA – SAI SPA,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TACITO N. 23, presso lo studio
dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
nonchè contro
R.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3744/2015 del 14/09/2015, della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..
“Lo S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, proposta dall’odierno ricorrente, sul rilievo che il sinistro era imputabile ad esclusiva responsabilità dello S.: la Corte ha ritenuto corretta la conclusione del primo giudice, che aveva ricostruito il sinistro in termini di tamponamento, ad opera del ciclomotore condotto dall’attore, dell’autovettura che lo precedeva e di mancato superamento della presunzione de facto circa il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del mezzo tamponante.
Il primo motivo deduce “erronea valutazione del materiale probatorio, conseguente omessa motivazione su fatti decisivi della controversia” e risulta ulteriormente specificato in “insufficiente motivazione” e “mancato esame di risultanze documentali decisive per il giudizio e dei rilievi critici del consulente di parte”: il ricorrente ribadisce la tesi che il sinistro era dipeso da un repentino cambio di corsia da parte della vettura della R. e contesta che la ricostruzione dell’incidente in termini di mero tamponamento potesse essere ritenuta pacifica, lamentando che erano stati trascurati “completamente tutti i dati contrari a tale ricostruzione”.
Il secondo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.”: il ricorrente lamenta che l’erronea ricostruzione del sinistro aveva determinato l’errata individuazione della norma applicabile, con esclusione dell’operatività della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Il primo appare volto a sollecitare una diversa lettura dei fatti e si risolve in una complessiva doglianza sulla valutazione del materiale probatorio, che non è però consentita in sede di legittimità (ex permultis, Cass. n. 7921/2011), tanto più alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha limitato il sindacato sulla motivazione al “minimo costituzionale” (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto postula la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, sul presupposto di una diversa ricostruzione del fatto (non consentita alla luce di quanto osservato al punto precedente).
Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di lite”.
A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 7.290,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017