Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38279 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 03/12/2021), n.38279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24892-2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI

25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, e rappresentato e

difeso dall’avvocato VALERIO RICCIARDI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FIRE CARS SRL, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE

COTICELLI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

L.R., CAR OIL SYSTEM SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2016/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, nella persona

del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CERONI FRANCESCA, che ha

chiesto l’accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del primo;

Lette le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’udienza.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Sorrento con la sentenza n. 394 del 12 luglio 2014 in accoglimento della domanda proposta da G.A. condannava la Fire Cars S.r.l., la Car Oil System S.p.A. e L.R., quale titolare della ditta individuale Autofficina Nissan L. (chiamata in causa dalla convenuta Fire Cars) al risarcimento dei danni quantificati in Euro 668,51, iva inclusa, corrispondente alla somma sborsata dall’attore per la riparazione di un sollevatore idraulico per portatori di handicap, prodotto dalla Car Oil System, ed installato da parte della L. su di un veicolo Fiat Doblò acquistato presso la Fire Cars, sollevatore idraulico che dopo poco tempo dalla sua installazione aveva smesso di funzionare. La Fire Cars proponeva appello avverso tale sentenza deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, ed anche la Car Oil System proponeva appello incidentale per analoghe ragioni, resistendo ad entrambi i gravami il G..

L.R. restava invece contumace.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2016 del 28 giugno 2016, in accoglimento dei gravami, rigettava la domanda avanzata nei confronti delle due società, confermando la condanna della L., ponendo le spese del doppio grado nei confronti delle due appellanti a carico dell’attore.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione G.A. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Fire Cars S.r.l.

Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e art. 113 c.p.c., comma 2.

Si deduce che la domanda proposta aveva ad oggetto una richiesta di risarcimento danni quantificata nella somma di Euro 668,51 iva inclusa, e cioè in misura corrispondente a quanto sborsato dall’attore per la riparazione del sollevatore idraulico installato sul furgone acquistato per far fronte alle esigenze di mobilità del figlio.

Ne deriva che la domanda era di valore inferiore alla soglia per la quale è prevista la decisione secondo equità del giudice di pace, il quale era quindi tenuto a decidere la controversia ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2.

Per l’effetto l’appello poteva essere proposto avverso la relativa sentenza solo per i motivi limitati di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3. Viceversa, i motivi di gravame dell’appellante principale ed incidentale esulavano dal novero di quelli consentiti dalla legge e quindi il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’appello stesso inammissibile, e ciò a prescindere da un rilievo delle parti.

Ne consegue, ancora, che ben può il ricorrente dolersi in cassazione del mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello. Il motivo è infondato.

Effettivamente questa Corte, anche di recente, ha ribadito che (Cass. n. 769/2021) le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all’art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1 soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.

Deve altresì concordarsi con la considerazione dell’appellante secondo cui, alla luce dei precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 21110/2005, sebbene riferito al precedente regime di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace) l’inammissibilità dell’appello (nella specie per la mancata formulazione del gravame in base ad uno dei motivi limitati prescritti dalla norma), ancorché non rilevata dal Tribunale, ben possa essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte di Cassazione, trattandosi nella sostanza di rilevare la formazione di un giudicato interno venutosi a formare (sempre che la questione dell’ammissibilità del gravame non abbia costituito un punto sul quale il Giudice di appello si sia espressamente pronunciato).

Tuttavia, a denotare l’infondatezza della censura è la circostanza che deve escludersi che nella fattispecie la domanda proposta con l’originario atto di citazione rientrasse tra quelle per le quali è previsto il giudizio di equità necessaria del giudice di pace.

Come puntualmente rilevato dalla controricorrente, la domanda originaria del G., quale esplicitata nelle conclusioni dell’atto di citazione, riguardava l’accertamento della responsabilità solidale dei convenuti per il malfunzionamento del sollevatore idraulico, ma investiva anche la non corrispondenza dello stesso sollevatore al modello omologato sulla carta di circolazione, chiedendosi, quindi, oltre al ristoro dei danni, quantificati appunto nel sopra riportato importo (effettivamente di valore inferiore ad Euro 1.100,00), anche il riconoscimento del diritto alla sostituzione del sollevatore con quello effettivamente indicato sulla carta di circolazione.

Trattasi, quindi, di un cumulo di domande rivolte contro i medesimi convenuti sicché è in relazione all’esistenza del cumulo che occorre verificare se ricorrono i presupposti per la giurisdizione secondo equità del giudice di pace.

Sebbene l’indicazione del valore della causa ai fini del versamento del contributo unificato non appaia vincolante ai fini della determinazione del valore della causa, è però indicativa della volontà dell’attore di cumulare nello stesso atto di citazione varie domande, la circostanza che, pur avendo già in citazione quantificato i danni da risarcire nell’importo di Euro 668,51, abbia però riferito, ai fini del contributo unificato, di un valore della lite di Euro 2.700,00.

E’ pur vero che la domanda è stata poi accolta solo in relazione alla richiesta di risarcimento danni, ma va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. n. 3290/2018) per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e ss., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (limite dei giudizi di equità cd. necessaria, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c. (conf. Cass. n. 9432/2012; Cass. n. 11460/2020, per l’ipotesi di cumulo dinanzi al giudice di pace di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un “facere”, per la quale non sia indicato alcun valore).

Il cumulo in citazione della proposizione nei confronti degli stessi convenuti della domanda di risarcimento dei danni (quantificata in una somma inferiore al limite di Euro 1.100,00) con una domanda di sostituzione (che equivale alla richiesta di consegna) di un bene mobile, il cui valore non è stato dichiarato e che, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., deve ritenersi contenuto nel più ampio limite della competenza per valore del giudice adito, implica che la decisione emessa esuli da quelle per le quali è prevista la decisione secondo equità, e che fosse quindi suscettibile di appello senza i limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3.

In tal senso si veda Cass. n. 8040/2006, secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda proposta, utilizzandosi, per analogia, le regole dettate dal codice di rito per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza; in particolare, se vengono proposte cumulativamente più domande, una di valore inferiore ai due milioni di Lire (millecento Euro) e l’altra di valore indeterminato (da ritenersi quindi formulata – ove l’attore non ponga, in modo non equivoco, alcuna clausola di contenimento – nei limiti della competenza per valore del giudice di pace), esse devono essere sommate tra loro, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., comma 2, di tal che superando il complesso delle pretese azionate il valore di due milioni di Lire (millecento Euro), entro il quale il giudice di pace decide secondo equità – il mezzo di impugnazione avverso la sentenza è esclusivamente l’appello, e non il ricorso per Cassazione (in senso sostanzialmente conforme, sebbene con riferimento alla previgente disciplina che pone l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace decise secondo equità necessaria, cfr. Cass. n. 17456/2006, secondo cui, in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, con riferimento alla individuazione del relativo mezzo, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., nel caso in cui, come nella specie, parte attrice, oltre a richiedere la condanna alla consegna di un bene mobile di valore non superiore a Euro 1.100,00, abbia anche chiesto il risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa, con clausola di contenimento nell’ambito della competenza del giudice adito, va affermato innanzitutto che, per stabilire se la domanda debba essere decisa secondo equità – in quanto non superiore ad Euro 1.100,00 – il valore della causa va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore; quindi, nella fattispecie, che il valore della causa deve ritenersi eguale al massimo della competenza del giudice adito in forza dei principi stabiliti dagli artt. 10 e 14 c.p.c.; che, pertanto, il valore della causa deve presumersi, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti di Euro 2.582,28 (stabiliti dall’art. 7 c.p.c., comma 1). Di conseguenza, per effetto del cumulo, il valore delle domande supera il limite di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, per la decisione secondo equità e la sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace è impugnabile, a norma dell’art. 339 c.p.c., con l’appello e non con il ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, ancorché il giudice abbia accolto la domanda nei limiti di valore per la pronuncia secondo equità).

Per l’effetto, avendo l’attore cumulato in citazione diverse domande contro gli stessi convenuti, e determinandosi il valore della controversia in base alle norme del codice di rito, in misura superiore al limite di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2 non si imponeva la necessità di proporre l’appello secondo i motivi limitati prescritti dall’art. 339 c.p.c., ancorché la domanda fosse stata solo parzialmente accolta.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto munita di motivazione carente e/o meramente apparente.

Si lamenta che il Tribunale abbia riformato la condanna emessa nei confronti delle società convenute con affermazioni che sono connotate da mera apparenza, trattandosi in sostanza di petizioni di principio, prive di qualsivoglia riscontro concreto negli atti di causa.

Il motivo è fondato.

In primo luogo, preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve ritenersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Infatti, anche a voler superare la circostanza che il Tribunale sia incorso inizialmente nell’erronea inversione dei ruoli delle parti convolte in causa, riferendo alla parte appellante (nella specie le società convenute) alcune considerazioni più propriamente riferibili all’originaria parte attrice, tuttavia, allorché è stato chiamato a verificare la fondatezza dell’appello, che evocava la corresponsabilità delle stesse appellanti per i danni subiti dall’attore, ha evidenziato in maniera assolutamente apodittica le ragioni che lo inducevano alla riforma della sentenza appellata, senza consentire una verifica della effettiva sussistenza delle ragioni che lo inducevano a dissentire dalla conclusione raggiunta dal giudice di pace.

La sentenza si connota per un asettico ed immotivato riferimento al fatto che fosse stata data prova sufficiente “della sussistenza dei presupposti di fatto posti a base della domanda”, laddove nella specie di dibatteva della fondatezza delle eccezioni delle parti convenute, pervenendo poi al rigetto della domanda nei confronti della venditrice del veicolo e del sollevatore, sul semplice presupposto che quest’ultimo fosse conforme alle indicazioni di cui al libretto di circolazione, ma senza però in alcun modo esplicitare le ragioni per le quali sulla base di tale sola conformità dovesse altresì escludersi la ricorrenza di vizi o difetti della cosa vendita.

Inoltre appare del pari assolutamente carente di motivazione la decisione di elidere la responsabilità del venditore del veicolo, non apparendo a tal fine idonea a soddisfare il detto requisito minimo costituzionale della motivazione, il solo riferimento all’intervento nel montaggio anche di una ditta terza, occorrendo altresì a verificare se eventualmente in tale fase di montaggio avesse concorso anche il venditore.

Il motivo deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato.

3. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, e rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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