Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38276 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 03/12/2021), n.38276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17975-2017 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BARRELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA OPPO, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARBOREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AULO

PLAUZIO, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 366/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata

il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del P.M..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dal verbale di contestazione, elevato in data (OMISSIS) dalla Polizia Municipale del Comune di Arborea a S.R. per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 per aver viaggiato ad una velocità superiore al limite consentito; l’accertamento era avvenuto tramite rilevatore della velocità, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposto a verifica e taratura il 27.4.2010.

1.1. Il S. propose opposizione, contestando la legittimità del rilevamento per difformità alle previsioni di cui al D.L. n. 151 del 2004 in quanto l’apparecchiatura autovelox non era di proprietà dell’organo accertante, né era nella sua disponibilità.

1.2. Il Comune di Arborea confermò che l’impianto era gestito da una ditta esterna, che provvedeva all’installazione, controllo ed alla verifica periodica del funzionamento delle apparecchiature ed alla loro manutenzione e che disponeva di un software per la misura, validazione, importazione e gestione delle immagini. Precisò che tutte le attrezzature erano gestite e rimanevano nella disponibilità dell’organo di polizia stradale, conformemente a quanto previsto dall’art. 345 reg. C.d.S., confermato dalle previsioni contrattuali.

1.3. Il giudice di Pace di Terralba accolse l’opposizione e per l’effetto annullò il verbale d’accertamento.

1.4. La decisione richiamò le disposizioni dell’art. 345 reg. esec., comma 4 – il quale prevede che le apparecchiature destinate all’osservanza dei limiti di velocità devono essere gestite dagli organi di polizia – ed accertò che il contratto di noleggio prevedeva che la società privata avesse il compito di raccogliere i dati relativi alle violazioni rilevate, di effettuare le verifiche contestuali necessarie alla definizione dell’infrazione ed alla conservazione dei dati, ai fini della validazione da parte del personale della Polizia Municipale. Secondo il Giudice di Pace dette attività integravano un atto di accertamento dell’infrazione da parte della società privata in luogo degli organi di Polizia Stradale.

1.5. Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 4.7.2017 accolse l’appello del Comune di Arborea e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione.

1.6. Il giudice d’appello accertò che la convenzione stipulata tra il Comune e la Project Automation, in data 29.10.2009, attribuiva alla società l’esecuzione delle opere di installazione e funzionalità delle apparecchiature, la verifica periodica del funzionamento, la raccolta dei dati rilevati dalle apparecchiature e la fornitura di un software in comodato d’uso alla Polizia per la visura, validazione e gestione delle immagini; tale attività era però estranea all’accertamento delle infrazioni, che avveniva attraverso la verifica, l’esame e la valutazione dei dati da parte della Polizia Municipale.

1.7. Nel caso di specie, l’accertamento era stato condotto tramite un’apparecchiatura sottoposta a verifica e taratura in data 27.4.2010, pochi mesi prima rispetto all’accertamento avvenuto il (OMISSIS).

1.9. Quanto alla validità del contratto di noleggio, che prevedeva un corrispettivo per la società pari al 29,10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice di merito non ravvisò la contrarietà della alla norma di legge che impone la devoluzione di tali somme ai Comuni, ai sensi dell’art. 208 C.d.S. in quanto tale questione era priva di incidenza sulla legittimità del verbale opposto perché riguardante il rapporto contrattuale tra l’ente locale ed il privato.

2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.R. sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Comune di Arborea.

2.2. All’esito dell’adunanza camerale, il collegio, con ordinanza interlocutoria depositata in data 18.6.2020, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla legittimità dell’accertamento nell’ipotesi in cui la gestione delle apparecchiature sia affidata ad una società esterna che riceva una percentuale sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2.3. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

2.4. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Francesca Ceroni, ha depositato le conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 reg. esec. C.d.S., in relazione alla L. n. 168 del 2002, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, unitamente all’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il Tribunale ritenuta fondata l’eccezione di nullità relativa alla pattuizione tra il Comune di Arborea e la Project Automation s.p.a., appaltatrice del servizio di noleggio degli impianti utilizzati per il rilevamento automatico delle infrazioni in quanto le violazioni non sarebbero state accertate dagli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale ma da una società privata; la società di noleggio sarebbe cointeressata ai proventi delle sanzioni poiché retribuita sulla base di un corrispettivo calcolato in percentuale sui proventi delle sanzioni. Poiché la società privata si sarebbe occupata di effettuare le riprese attraverso il dispositivo di rilevamento della velocità, di raccogliere i dati provenienti dall’apparato autovelox e di trasmetterli alla Polizia Municipale per la loro validazione, la verificazione dell’illecito non sarebbe avvenuto sotto il controllo dell’autorità di Polizia, titolare della pretesa punitiva.

Inoltre, la corresponsione di una percentuale degli introiti da parte della società privata avrebbe trasformato il contratto di appalto in un contratto aleatorio in quanto il corrispettivo sarebbe stato condizionato da un “evento”, l’accertamento della sanzione, e non da un servizio effettivamente svolto, con conseguente illiceità della causa ed indeterminatezza dell’oggetto.

La circostanza che la ditta fornitrice provvedesse anche alla taratura degli apparecchi avrebbe determinato un grave conflitto di interessi in quanto la società privata sarebbe stata interessata ad attestare il regolare funzionamento degli autovelox.

Ne discenderebbe l’ulteriore profilo di nullità del contratto connesso alla violazione dell’art. 208 C.d.S., che stabilisce un vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 C.d.S. e dell’art. 345 reg. esec., della L. n. 168 del 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. e l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio in quanto il Comune avrebbe demandato gli accertamenti relativi alla società privata, residuando a suo carico la “validazione ” degli accertamenti, come si evincerebbe dall’art. 6 del contratto, con conseguente delega alla società allo svolgimento di tutte le fasi del procedimento amministrativo di accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

2.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei limiti di cui in motivazione.

2.2. Le censure relative alla nullità del contratto, nella parte in cui prevede un corrispettivo pari ad una percentuale dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, non meritano accoglimento in quanto non incidenti sulla legittimità del verbale opposto.

Come correttamente osservato dal Tribunale, detta questione concerne la validità della costituzione del rapporto contrattuale tra l’ente locale ed il privato ma non ha incidenza sull’accertamento dei presupposti di fatto dell’accertamento eseguito per il tramite delle apparecchiature messe a disposizione, da cui dipende la questione relativa all’esistenza dell’obbligazione di pagamento delle somme richieste a titolo di sanzione.

2.3. La remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale, né sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche, di cui all’art. 208 C.d.S..

2.4. L’art. 208 C.d.S., prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertati dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati.

2.5. Come affermato da questa Corte, con principio al quale il collegio intende dare continuità, nel caso di rilevamento di velocità di veicoli a mezzo apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra il Comune e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione rilevata e contestata all’utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata tramite tali apparecchi di rilevazione (Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, n. 22715).

2.6.E’ invece fondato il motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente una delega delle funzioni di accertamento delle funzioni di accertamento dell’infrazione del C.d.S. alla società di noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità.

2.7. Occorre, per ragioni di ordine sistematico, delineare i principi in materia di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, con particolare riferimento alla violazione per eccesso di velocità, nelle ipotesi in cui vengano utilizzati strumenti di rilevatore automatico della velocità.

2.8. Il quadro normativo vigente in materia di accertamento delle violazioni stradali, che si conforma al principio di legalità, richiede che sia demandato alla pubblica amministrazione l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (art. 11 C.d.S., lett. a).

2.9. L’art. 142 C.d.S., comma 6, dispone che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

2.10. In attuazione di tale principio, l’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4 prevede che “per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 – quelle destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità – devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all’art. 12 cit. codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.

2.11. Ne consegue che sia il Codice della Strada che il relativo Regolamento prevedono che le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S.., il quale prevede “L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all’Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto”), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.

2.12. Alle esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta – ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate – la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4, come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002 n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al comma 3, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonché i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell’art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.

2.13 A tal riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (S.U. 25.11.90, n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n. 3350, 3.12.02 n. 17106), nel giudizio d’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d’accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini d’apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l’efficacia probatoria privilegiata attribuita all’atto pubblico dall’art. 2700.

2.14.Ne consegue che l’accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S., facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01n. 7106).

2.15. Dalla lettura delle citate disposizioni si ricava, inoltre, che spetta agli organi di Polizia Stradale l’accertamento delle infrazioni mentre i servizi di carattere strumentale possono essere affidati a terzi; e’, infatti, facoltà agli enti locali di noleggiare gli strumenti necessari per l’accertamento della violazione, ai sensi della L. 29 luglio 2010, n. 120. 7, art. 61 fermo restando l’obbligo della Pubblica Amministrazione di procedere a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

2.16.la L. n. 120 del 2010, art. 61 consentendo agli enti locali l’attività di accertamento strumentale delle violazioni al D.Lgs. n. 285 del 1992 anche attraverso strumenti acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, prevede che l’accertamento delle violazioni debba avvenire esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250.

2.17. L’elaborazione giurisprudenziale ha quindi tenuto distinta l’attività dell’operatore privato, tenuto all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, dall’attività di accertamento, che deve essere svolta dal pubblico ufficiale, attraverso la rielaborazione dei dati acquisiti di rilevamento della velocità e la formazione del verbale di accertamento, dotato di fede privilegiata (Cassazione civile sez. I, 09/08/1996, n. 7306).

2.18. Il contenuto dell’obbligo di accertamento dell’infrazione da parte della Polizia Stradale è stato precisato nella pronuncia della Cassazione civile sez. I, 21/07/2005, n. 15348, con cui è stato ribadito che l’accertamento è atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa, consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo. La Corte ha ritenuto legittimi i dispositivi di rilevamento della velocità che operano anche in assenza degli organi di polizia stradale già alla stregua della disciplina (applicabile “ratione temporis”) anteriore all’entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002 n. 121, come conv. dalla L. 1 agosto 2002 n. 168, e della novella del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, art. 4 conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214, in quanto nessuna disposizione del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione esclude tale possibilità.

2.19. Nel distinguere l’attività della ditta privata da quella Polizia Stradale, il Codice della Strada demanda a quest’ultima l’individuazione dell’ubicazione degli apparecchi e dei tempi del loro funzionamento, nonché del prelievo e della lettura dei dati, precisando che solo il pubblico ufficiale è legittimato ad accedere agli apparati e ai dati.

2.20. In una successiva decisione (Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, n. 7785, non massimata) è stato nuovamente ed espressamente affermato che l’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità), effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica autovelox, è illegittimo se il dispositivo utilizzato per la rilevazione della velocità dei veicoli in transito è gestito da un operatore privato, al quale sia stata affidata “l’intera gestione” degli apparecchi perché era rimasto indeterminato il contenuto della “supervisione” dei vigili.

2.21. In quel caso, il Comune si doleva dell’annullamento della sanzione per eccesso di velocità poiché non era stato specificato in cosa consistesse la supervisione e per l’omessa indicazione di come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di Polizia.

2.22. La Corte ha affermato in motivazione che “il Comune ricorrente doveva confutare tale convincimento, dimostrando che l’assistenza tecnica di un privato operatore era limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale; che la gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle infrazioni (art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) era rimasta riservata ai pubblici ufficiali (art. 11 e 12 C.d.S.); che l’assistenza tecnica dell’operatore privato era configurabile come un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani (Cass. 7306/96; 5378/97). Soggiunge il collegio che doveva essere fornita la prova del ruolo svolto dagli agenti verbalizzanti di guisa che l’attività della forza pubblica dove essere stata solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato”.

2.23.Da tali principi di diritto si è discostato il giudice di merito poiché ha ritenuto che fosse legittima l’attività della Polizia Municipale nonostante essa fosse limitata alla “validazione” e “verbalizzazione” degli accertamenti svolti dalle apparecchiature di rilevazione della velocità, senza individuare il contenuto dell’attività svolta dai pubblici ufficiali, gli unici che potevano conferire pubblica fede al verbale.

2.24. La motivazione della sentenza si limita a riportare l’art. 4 del contratto del 29.10.2009 concluso tra il Comune di Arborea e la Project Automation s.p.a., il quale demanda alla società appaltatrice l’esecuzione di ogni opera necessaria per l’installazione e la funzionalità delle apparecchiature, il controllo e la verifica periodica del loro corretto funzionamento, la raccolta dei dati oltre alla fornitura di un software per la “visura, validazione, importazione e gestione delle immagini”, demandando “la validazione degli accertamenti” alla Polizia Municipale sulle postazioni in suo uso esclusivo.

2.25.Così individuati i compiti della società appaltatrice, comprensivi della validazione ed importazione delle immagini, non viene chiarito in motivazione in cosa sia consistita l’attività del pubblico ufficiale, cui è demandato, in via esclusiva il compito di accertamento della violazione.

2.26.La sentenza impugnata esclude la sussistenza di una delega delle operazioni di accertamento richiamando gli artt. 5 e 6 della Convenzione, i quali stabiliscono che spetta alla Polizia Municipale la gestione e la vigilanza sulle apparecchiature di rilevazione della velocità e sulla procedura di validazione e verbalizzazione degli accertamenti, senza determinare concretamente il contenuto della supervisione, sì da escludere che la gestione da parte della società appaltatrice degli autovelox debordi nell’attività di accertamento della violazione.

2.27.Tale indagine si rendeva ancora più stringente in considerazione dell’impiego del termine “validazione” che, nel suo significato letterale indica un’attività di mero controllo della validità e della correttezza da parte del pubblico ufficiale, dell’accertamento svolto dalla società di noleggio degli autovelox.

2.28. Considerato che è illegittima la delega dell’intera gestione del rilevamento dell’eccesso di velocità da parte dell’operatore privato, il giudice di merito non ha chiarito il contenuto dell’attività svolta dalla Polizia Municipale, in che cosa consistesse la supervisione e come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di Polizia.

2.29. Soggiunge il collegio che doveva essere fornita la prova del ruolo svolto dagli agenti verbalizzanti di guisa che l’attività della forza pubblica doveva essere stata solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato.

2.30. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al primo ed al terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Oristano in diversa composizione, che si atterrà ai seguenti principi di diritto:

“L’accertamento dell’infrazione dell’art. 142 C.d.S., ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica autovelox, è atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa. Detto accertamento consiste nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto sul quale i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo. Il giudice di merito deve accertare se l’assistenza tecnica della società noleggiatrice sia limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale mentre deve essere riservata ai pubblici ufficiali l’accertamento delle violazioni di modo che l’attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione”.

3.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 45 C.d.S., comma 6 e art. 142 C.d.S. e dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale ritenuto provato il corretto funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità in quanto detti certificati sarebbero stati rilasciati da una società privata in conflitto di interessi con il Comune, soprattutto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale N. 113/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 4 nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di rilevazione della velocità siano sottoposte a verifiche di funzionalità e taratura. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di valutare che dalla documentazione prodotta in primo grado dal Comune di Arborea non risultavano effettuate le operazioni di taratura e le prescritte certificazioni.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Esclusa la rilevanza dei profili attinenti la validità del contratto concluso tra il privato ed il Comune sulla legittimità dell’atto amministrativo per le ragioni in precedenza esposte, il motivo è privo di specificità in quanto si limita a contestare in modo apodittico l’accertamento del giudice di merito che ha ritenuto regolarmente omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’apparecchio rilevatore della velocità e la sottoposizione a regolare verifica e taratura (pag.15 della sentenza).

P.Q.M.

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Oristano in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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