Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38275 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 22/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23092-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Edoardo

D’onofrio, 212, presso lo studio dell’avvocato Francesco Armocida,

rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mormandi;

– resistente

avverso la sentenza n. 239/2016 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con ordinanza-ingiunzione n. 106399 emessa dall’Agenzia delle entrate di (OMISSIS) il 3/12/2012 è stata notificata a M.C. la sanzione di Euro 12.240 irrogata per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9 e 11 per avere conferito ad un legale, professore presso l’Università del (OMISSIS), l’incarico retribuito non autorizzato e per avere omesso di comunicare all’amministrazione di appartenenza di detto professionista l’entità dei compensi corrisposti;

– a seguito di opposizione fondata sulla (1) intervenuta decadenza della sanzione in quanto emessa oltre il termine di decadenza di 90 giorni di quell’art. 14 comma 6 della L. n. 689 del 1981, (2) per essere stata rilasciata dopo la notifica della sanzione l’autorizzazione “ora per allora” per lo svolgimento di incarichi occasionali retribuiti, nonché (3) per insussistenza dell’elemento soggettivo, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1625 del 2014 accoglieva l’opposizione ravvisando la fondatezza di tutte le contestazioni avanzate e annullava l’ordinanza-ingiunzione dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di (OMISSIS) e compensava tra le parti le spese per ragioni di opportunità;

– proposto gravame da parte dell’Agenzia soccombente, la Corte d’appello di Lecce ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione riguardante l’intervenuta decadenza per tardività della contestazione L. n. 689 del 1981, ex art. 14 della – confermando, tuttavia, la restante motivazione con la quale il primo giudice ha ritenuto insussistente la violazione contestata per essere sopravvenuta l’autorizzazione all’incarico, e per l’assenza del necessario elemento soggettivo;

– peraltro, nel corso del giudizio d’appello è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 15 nella parte in cui prevede che i soggetti di cui al medesimo art. 53, comma 9 D.Lgs. cit. che omettono le comunicazioni di cui all’art. 53, comma 11 incorrano nella sanzione di cui allo stesso comma 9, declaratoria che giustificava l’annullamento della sanzione irrogata in relazione alla condotta di omessa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza dell’esntità dei compensi corrisposti al pubblico dipendente;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’Agenzia delle entrate con ricorso affidato ad unico motivo;

– in data 5 ottobre 2018 M.C. ha depositato una memoria del 5 ottobre 2018 ed una successiva in data 5 maggio 2021.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– in via preliminare rileva il collegio che non è stato notificato tempestivo controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c.;

– l’atto depositato nell’ottobre 2018 non è quindi una “memoria di costituzione di nuovo difensore”, ma una memoria inammissibile per essere la procura apposta “non notarile” (l’art. 83 c.p.c. applicabile alla fattispecie consente la procura speciale in calce o a margine del ricorso, al controricorso ed alla memoria di nomina di “nuovo difensore”;

– conseguentemente non trova applicazione il principio di cui all’ordinanza della Corte n. 7701/2017, mentre si applica il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 10019/2019 secondo cui nel giudizio di cassazione è inammissibile una” memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall’art. 378 c.p.c.; a tale affermazione consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all’anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3;

– con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 7 e 9, in combinato disposto con gli art. 97 e 98 Cost., per avere la Corte d’appello di Lecce ritenuto legittima l’autorizzazione postuma rilasciata dall’Università e di conseguenza insussistente e non sanzionabile l’illecito;

– il ricorso va dichiarato inammissibile;

– costituisce principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass. 4293/2016; id. 16314/2019);

– nel caso di specie la corte territoriale ha posto a fondamento dell’accoglimento dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti della sig.ra M. una pluralità di rationes decidendi (insussistenza dell’elemento soggettivo e sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della sanzione (v. pagg. 10 e ss.)

– la corte leccese ha cioè ritenuto rilevante la sopravvenuta autorizzazione all’incarico all’avvocato da parte dell’Università ove era docente, ma ha parimenti ravvisato l’insussistenza dell’elemento soggettivo della violazione in capo alla sig.ra M. (cfr. paragrafo 4, pag. 10 della sentenza);

– poiché la sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione configura presupposto indispensabile per la sussistenza dell’illecito, la statuizione – non impugnata – sulla sua mancanza costituisce autonoma ratio decidendi, idonea a giustificare l’accoglimento dell’opposizione e a determinare la conseguente mancanza di interesse alla delibazione dell’unico motivo di impugnazione sollevato dalla ricorrente e lo stesso dicasi per l’altra ratio non censurata;

– nessuna pronunciai sulle spese va emessa in mancanza di tempestivo controricorso (cfr. Cass. 10019/2019) e di valida memoria;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile a seguito di riconvocazione, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA