Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38274 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 03/12/2021), n.38274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12955-2016 proposto da:

M.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA MARTUCCI

CLAVICA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA

GAETINI;

– ricorrente –

contro

ME.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA NAPOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CESARINA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto che la dazione di un assegno bancario dell’importo di Euro 100.000,00, tratto sul conto corrente di F.M.C. in favore di Me.Gi., costituiva donazione indiretta, in quanto elargita al fine di consentire al prenditore, medico della F., si disporre della somma di denaro necessarie per rilevare le quote dei fratelli in relazione a un immobile compreso nell’eredità del padre.

In base a tale ricostruzione ha rigettato la domanda proposta da M.G.L., quale unico erede della F., nei confronti del Me..

La Corte d’appello ha ritenuto che l’esistenza del collegamento fra elargizione e acquisto trovasse conferma nelle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso di un colloquio con l’attore, colloquio da quest’ultimo registrato all’insaputa del primo, oltre che nella considerazione degli eventi nella loro successione temporale.

Per la cassazione della sentenza M. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

Me. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 769,770,782 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha ravvisato, nella fattispecie, l’esistenza di una donazione indiretta dell’immobile, sottratta al requisito di forma della donazione.

Si assume che la configurabilità della donazione indiretta, nella intestazione di beni in nome altrui, implica che il denaro, impiegato per l’acquisto, sia pagato dal donante al venditore. Tale requisito mancava nel caso in esame, perché l’assegno di Euro 100.000,00, tratto dalla defunta in favore del Me., fu depositato sul conto corrente del donatario e utilizzato solo in parte per il pagamento del prezzo. La residua parte, superiore all’importo dell’assegno, fu pagata dall’acquirente mediante accensione di un mutuo. Non c’era pertanto neanche coincidenza fra la somma donata e il prezzo dell’immobile.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui si riconosce raggiunta la prova del collegamento fra la dazione della somma e l’acquisto dell’immobile. Le dichiarazioni, a questo fine valorizzate dalla Corte d’appello, provenivano dalla parte interessata e non solo poteva presumere la genuinità, né il valore confessorio. Nello stesso tempo si rimarca ancora una volta che la somma non fu consegnata al venditore, ma all’acquirente, che dapprima la depositò sul proprio conto corrente, dal quale poi trasse la provvista per il parziale pagamento del prezzo dell’immobile, lasciando in giacenza sul conto la somma di Euro 20.000,00. La prova della donazione indiretta deve essere determinante e precisa.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

La Corte d’appello ha ravvisato il collegamento fra la dazione della somma, pacificamente inferiore al prezzo, sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo interessato nel corso del colloquio registrato a sua insaputa dalla controparte. In tale colloquio si riferisce che la defunta aveva manifestato la volontà di volerlo aiutare nel rilevare le quote della casa paterna caduta in successione. Non avendo il beneficiario l’importo occorrente gli avrebbe detto: “I soldi che ti mancano te li do io”; dinanzi all’obiezione del beneficiario, il quale aveva detto di non essere in grado di restituirli, la donante avrebbe risposto “no questi soldi rimarranno a te”.

Secondo la Corte d’appello, “essendo tali dichiarazioni prodotte dal M., il medesimo non può, pena il divieto di venire contro fatto proprio, negare la valenza probatoria del complesso delle dichiarazioni rese dalla controparte in termini presuntivamente genuini, non essendo il Dott. Me. stato edotto della registrazione in corso. Tali dichiarazioni, peraltro, assumono una portata confessoria”.

La Corte torinese sembra non considerare che nota essenziale del fatto che forma oggetto della confessione è di essere obiettivamente sfavorevole al confitente e, allo stesso tempo, favorevole all’altra parte, il che si verifica quando il fatto medesimo, si trovi, rispetto ai contrastanti interessi delle parti, in rapporto tale che dalla sua ammissione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante, con corrispondente vantaggio del destinatario (Cass. n. 1482/1980; n. 7381/2013; n. 12798/2018).

In verità, la confessione non è riferita dalla Corte d’appello alle dichiarazioni, ma alla loro produzione da parte del M., il quale non avrebbe potuto più contestarne la genuinità. Ma è chiaro che, mediante la produzione in giudizio, il M. non “confessava” alcunché; il che non vuol dire che quelle dichiarazioni, sebbene favorevoli al dichiarante, non fossero di per sé suscettibili di utilizzazione ai fini di prova, ma che esse avevano solo valore indiziario o presuntivo (Cass. n. 25623/2008; n. 3047/1971). Il donatario, ai fini della dimostrazione della donazione indiretta, non si poteva giovare di alcuna presunzione. L’attuale ricorrente era libero di contestare la genuinità delle dichiarazioni sotto ogni possibile profilo.

Non si può condividere l’obiezione, mossa nel controricorso, che “non si potrebbe dare alle stesse dichiarazioni valenza differenti per cui una parte sarebbe genuina e l’altra no, o comunque una parte da considerarsi a favore e l’altra no”. L’errore commesso dalla Corte di merito non è nell’avere fatto uso delle dichiarazioni in esame, ma di averle ritenute presuntivamente genuine in considerazione della loro produzione in giudizio da parte dell’attuale ricorrente. Si possono richiamare, solo per completezza di esame, i principi in materia di inscindibilità della confessione: in presenza di contestazioni il giudice è chiamato a valutare tutte le dichiarazione secondo il principio del libero convincimento (cfr. Cass. n. 1530/2018; n. 24754/2013).

3. Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l’elargizione del denaro e l’acquisto porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto (Cass. n. 11327/1997). Il denaro, infatti, è considerato dalle parti come portatore di un potere di acquisto concretamente finalizzato all’investimento immobiliare, qualificabile come scopo della liberalità. Può trattarsi di dazione manuale del denaro occorrente per pagare il prezzo dell’immobile acquistato in nome proprio dal donatario o di pagamento diretto al terzo venditore ai sensi dell’art. 1180 c.c., oppure di intestazione ad altri di un immobile acquistato dal donante o nella forma della spendita del nome altrui abbinata al pagamento del prezzo di tasca propria o nella forma del contratto a favore di terzo. In casi di questo genere la donazione di denaro è elemento di una complessa operazione economica intenzionata a far pervenire gratuitamente un determinato bene nel patrimonio del donatario, e dunque consegnata in funzione di donazione indiretta dell’immobile (cfr. Cass. n. 3642/2004).

4. Nella ricostruzione della fattispecie, la Corte d’appello ha posto l’accento sul fatto che l’assegno in favore del Me. fu emesso il 9 settembre 2009; e la somma fu poi utilizzata per corrispondere gli acconti sul prezzo ai promittenti venditori. Si può dare poi per pacifico che, in sede t di contratto preliminare, furono versati dal promissario Euro 80.000,00; il resto del prezzo fu pagato mediante il ricavato di un mutuo, in concomitanza con la stipula, avvenuta il 25 giugno 2010.

Ciò posto la Corte d’appello ha aggiunto la seguente considerazione: “il fatto che la F., mediante l’assegno dell’importo di Euro 100.000, tratto a favore del Me. avesse inteso donargli una somma per consentirgli di acquistare le quote della casa paterna caduta in successione dai fratelli, non deriva tanto dalle dichiarazioni dello stesso Me. di cui alla citata registrazione quanto dal collegamento negoziale della dazione all’acquisto, risultante dalla produzione documentale sopra richiamata”.

Dimentica la Corte d’appello che la congruenza temporale, fra dazione e acquisto, non basta a configurare la compravendita come donazione indiretta dell’immobile. Infatti, la dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d’immobile qualora sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto di un determinato bene (Cass. n. 26746/2008). In caso di dazione manuale del denaro (diversamente da quanto ritiene il ricorrente), non si richiede la contestualità rispetto alla stipulazione; deve tuttavia riconoscersi che, quando la dazione non sia avvenuta all’atto della stipulazione (in re praesenti), la prova della specifica ed esclusiva destinazione all’acquisto del determinato immobile deve risultare in modo rigoroso e non può ricavarsi dalla constatazione che, ricevuta la somma, questa sia stata poi utilizzata dal donatario per un investimento immobiliare.

5. Nel caso in esame è poi fatto pacifico che la somma, elargita il 9 settembre 2009, era inferiore al costo dell’investimento. Essa fu utilizzata il 26 settembre 2009 per il pagamento dell’anticipo per il minore importo di Euro 80.00000. Il resto fu pagato al rogito il 25 giugno 2010 con il ricavato di un mutuo.

Pur non potendosi escludere in via di principio che, nell’intestazione di beni in nome altrui, la donazione indiretta sia configurabile anche rispetto alla quota di un immobile (Cass. n. 10759/2019; contra n. 2149/2014), si deve nello stesso tempo rimarcare che, nel caso in cui la somma copra solo in parte il prezzo dell’investimento, il giudice di merito è chiamato a una indagine ancora più rigorosa. Non è sufficiente, a sottrarre la donazione della somma di non modico valore dal requisito di forma, il generico proposito del donante di agevolare il donatario nella realizzazione di un suo progetto di investimento immobiliare. Occorre che risulti con univocità che il denaro fu elargito allo specifico fine di fare pervenire nel patrimonio del donatario “la frazione di quel determinato immobile” corrispondente alla parte del prezzo pagato con la provvista fornita dal donante (cfr. Cass. n. 10759/2019). Solo in presenza di una tale prova si potrebbe riconoscere che la compravendita costituisce lo “strumento formale” per il trasferimento della quota del bene e che l’arricchimento del donatario non è nel denaro, ma nella frazione del bene acquistato (cfr. Cass. n. 13619/2017). Qualora non risulti in modo univoco l’intento del donante rispetto alla “quota”, si deve ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato, insieme ad altra provvista di diversa provenienza, nell’acquisto immobiliare (Cass. n. 18541/2014).

6. Tirando le fila del discorso, la Corte d’appello, dapprima, ha riconosciuto alle dichiarazioni del Me. una valenza probatoria che quelle dichiarazioni non avevano; poi ha dimostrato di poter prescindere da esse, ritenendo decisiva la considerazione degli eventi nella loro successione temporale. E’ stato chiarito, invece, che la semplice connessione temporale fra dazione e acquisto non basta a sottrarre la donazione di denaro dal requisito formale. Infine, la Corte d’appello ha riconosciuto la donazione indiretta del bene in termini generici, con riferimento all’acquisto di poi operato dal donatario, mentre l’accertamento doveva avere quale punto di riferimento specifico l’intento del donante riferito alla “quota” di quel determinato immobile corrispondente alla somma elargita (Cass. 10759/2019).

7. Il terzo motivo denuncia contraddittoria e insufficiente motivazione di un punto decisivo della controversia nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto assorbita la questione inerente al modico valore della donazione.

Il motivo è inammissibile.

La corte d’appello ha ravvisato l’esistenza di una donazione indiretta dell’immobile. L’argomento, relativo alla non modicità del valore, avrebbe avuto rilievo nella diversa prospettiva del riconoscimento di una donazione diretta, che la Corte d’appello avesse ritenuto sottratta al requisito formale, perché di modico valore. La riconosciuta insussistenza del requisito di forma trova invece, in base alla sentenza impugnata, la propria esclusiva giustificazione nella natura indiretta della liberalità realizzata mediante la consegna dell’assegno.

8. In conclusione, sono accolti, nei limiti di cui sopra, il primo e il secondo motivo; è inammissibile il terzo motivo.

La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquiderà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo; dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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