Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38272 del 03/12/2021
Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 03/12/2021), n.38272
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26380-2016 proposto da:
D.L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
FILIBERTO 166, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CORVASCE,
rappresentata e difesa da sé medesimo.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO
PRO-TEMPORE;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il
01/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
L’avvocato D.L.D. ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Pescara, depositato il 12 aprile 2016. Il Tribunale, decidendo il giudizio di opposizione al decreto che aveva liquidato le competenze maturate dall’avvocato in relazione all’attività di difensore d’ufficio svolta in un processo penale, ha parzialmente accolto il ricorso, liquidando in favore dell’istante Euro 195, oltre accessori, per compensi per l’attività svolta, ed Euro 170, oltre accessori, per compensi per il recupero del credito, e ha compensato le spese del giudizio.
L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Preliminare all’esame dei due motivi è il rilievo della nullità della notificazione del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale invece che presso l’Avvocatura generale (secondo l’indirizzo di questa Corte, infatti, “in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato”, Cass., sez. un., 608/2015). Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione presso l’Avvocatura generale dello Stato e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, dispone la rinnovazione della notificazione, da effettuarsi presso l’Avvocatura generale di Roma e all’uopo assegna giorni 60 per tale incombente, termine decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021