Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3827 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3827 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 27344-2013 proposto da:
SPAGNOLO MARIO FORTUNATO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA FLAMINIA 171, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI BERTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARLO JANNARELL1;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA;
– intimata –

2018
206

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 16/02/2018

- resistente con atto di costituzione avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

110/2013
FOGGIA,

della

depositata

1’08/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RITENUTO

che Mario Fortunato Spagnolo, il quale aveva acquistato, con rogito notarile stipulato
il 22/3/2004 e registrato il 19/4/2004, la proprietà di un terreno agricolo, ha
impugnato l’avviso di liquidazione emesso dal competente Ufficio finanziario per il
recupero della normale imposta di registro, a seguito di revoca dei benefici fiscali
previsti per la piccola proprietà contadina, stante l’intervenuta decadenza dalle

in conseguenza della omessa presentazione, entro il previsto termine triennale, della
certificazione attestante lo status di coltivatore diretto di cui all’art. 4 della invocata
normativa;
che il contribuente deduceva, a sostegno dell’originario ricorso, che il certificato
definitivo, rilasciato dall’I.P.A. di Foggia in data 8/3/2007, attestava il possesso dei
requisiti necessari per fruire delle agevolazioni in questione già al momento della
stipula dell’atto di compravendita del terreno, come peraltro risultava dal certificato
provvisorio presentato in detta occasione;
che, nei due gradi del giudizio di merito, le Commissioni tributarie adite dapprima
riconoscevano e poi negavano il diritto alle agevolazioni per cui è causa;
che il Giudice di appello, in particolare, rilevava la perentorietà del termine triennale
previsto per la produzione del certificato definitivo, scaduto in data 19/4/2007 e
dunque in epoca successiva al rilascio del certificato definitivo, la insussistenza di un
caso di inerzia dell’Amministrazione competente al rilascio della certificazione, la
imputabilità del ritardo al solo contribuente, il quale non aveva operato con la dovuta
diligenza;
che ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente con ricorso affidato ad un
motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che con il motivo d’impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, L. n. 604 del 1954,
per avere il Giudice di appello ritenuto perentorio, e non ordinatorio, il termine di
presentazione del certificato definitivo, non essendo precluso l’accertamento
giudiziale della condizione sostanziale soggettiva necessaria per l’accesso alle
agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina, dovendosi riferire la
i

agevolazioni di cui il contribuente aveva beneficiato, ai sensi della L. n. 604 del 1954,

decadenza alla diversa ipotesi di mancata produzione della documentazione da parte
di coloro che, alla data dell’atto, sono sprovvisti della qualifica di imprenditori agricoli
ed abbiano dichiarato di volerla acquisire successivamente, non alla ipotesi, che qui
ricorre, nella quale i requisiti di legge erano già sussistenti al momento della stipula
dell’atto di compravendita;
che la censura va disattesa perché infondata;
che, in punto di fatto, elle lo Spagnolo non ha presentato, entro il termine stabilito

certificazione definitiva attestante che i requisiti richiesti per fruire dei benefici
sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto di acquisto del fondo agricolo;
che il contribuente, infatti, avrebbe dovuto presentare all’Agenzia delle Entrate la
certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge, entro il termine di decadenza
di tre anni dalla registrazione dell’atto, effettuata il 19/4/2004, ovvero, per non
perdere il diritto ai benefici, avrebbe dovuto provare che il superamento del termine
era dovuto a colpa degli uffici competenti, per aver indebitamente ritardato il rilascio
della documentazione, pur dovendosi anche dimostrare, da parte del contribuente, di
aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo
utile (Cass. Sen n. 10406/2011; n. 14671/2005; n. 15953/2003);
che la Commissione tributaria regionale della Puglia, nell’accogliere il gravame
erariale, si è dunque uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte
secondo cui “l’art. 4 della L. n. 604 del 1954, nel fissare, a partire dalla data della
registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell’ispettorato
agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento
fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata
osservanza, l’obbligo di pagamento, delle normali imposte, conferisce natura
indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza
la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta. La mancata osservanza
del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente tutte
volte in cui essa dipenda dalla omissione dell’ufficio tenuto al rilascio della
certificazione, considerato che, non essendo consentito un accertamento giudiziale
diretto dei requisiti per le agevolazioni, l’omissione dell’ufficio stesso priva il
contribuente dell’unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli
stessi”. (Cass. n. 26334/2014; n. 8052/2013; n. 19469/2012; n. 5029/2012; n.
2936/1998; n. 8057/1993);

2

dall’art. 4, comma 2, L. n. 604 del 1954, e successive modifiche ed integrazioni, la

che il contribuente ha genericamente dedotto di essersi attivato per ottenere il rilascio
del certificato definitivo, e nel censurare la decisione della CTR non si confronta con la
circostanza che proprio la Legge n. 604 del 1954 ha inteso subordinare l’accesso al
trattamento agevolato a particolari formalità, da seguirsi a pena di decadenza, e lo ha
espressamente stabilito;
che, quindi, non ha base giuridica la pretesa di far valere davanti al giudice tributario
l’esistenza dei presupposti dell’agevolazione, per non essersi nel frattempo maturata

con il certificato rilasciato in data 8/3/2007, il possesso in capo al contribuente dei
requisiti necessari per fruire delle agevolazioni;
che, inoltre, giova ricordare che il termine triennale per la produzione del documento
definitivo, ai fini della conferma dell’agevolazione, avendo natura decadenziale non è
soggetto a interruzioni o sospensioni, e che a partire dal compimento di detto
termine inizia successivamente a decorrere il termine triennale, di natura
prescrizionale, entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve procedere al recupero
delle imposte ordinarie a seguito della mancata esibizione della predetta
documentazione;
che, in difetto di attività difensiva dell’intimata Agenzia delle Entrate, non v’è luogo
per una pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato —
Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2018.
DE..

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alcuna decadenza, in quanto non rileva affatto che l’I.P.A. di Foggia abbia attestato,

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