Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3827 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3990-2015 proposto da:

METODA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO CARPIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABINO DE BLASI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA – ETR S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1807/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/02/2014 R.G.N. 67/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.2.2014, la Corte d’appello di Salerno, decidendo su due cause riunite, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Metoda s.p.a. avverso la richiesta di pagamento della somma di Euro 179.996,08, inoltratale dall’INPS per aver indebitamente fruito di sgravi su contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo (OMISSIS) e, in riforma di altra pronuncia di primo grado resa inter partes, ha rigettato l’opposizione avverso la cartella esattoriale relativa alla medesima omissione contributiva, sul presupposto che la prescrizione dell’azione di recupero di aiuti di Stato indebitamente fruiti fosse decennale;

che avverso tale pronuncia Metoda s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 87 e 88 Tr. CEE e del D.P.C.M. 23 maggio 2007, art. 4 per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione avente ad oggetto l’applicazione della regola c.d. de minimis, sul presupposto della tardività della sua proposizione e comunque della insussistenza dei presupposti per la sua applicazione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale fatto uso dei suoi poteri istruttori e aver rigettato le opposizioni sul presupposto che non fosse stata provata la legittimità della fruizione delle agevolazioni contributive;

che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che i giudici di merito, dopo aver dato atto che l’applicazione della regola c.d. de minimis non era stata richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio nè alla prima udienza di discussione del 14.12.2007 (successiva all’entrata in vigore del D.P.C.M. 23 maggio 2007), hanno nondimeno escluso nel merito la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione, non avendone l’odierna ricorrente tempestivamente allegato e provato la sussistenza (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);

che, avendo parte ricorrente solo genericamente affermato di essersi “costantemente mantenuta al di sotto della soglia de minimis” e di non aver “percepito alcun aiuto nazionale, regionale o locale” (così il ricorso per cassazione, pag. 12), rinviando alla produzione di “documenti attinenti sia a profili di merito e di diritto, già sollevati nelle prime difese e reiterati in sede di gravame” (ibid.), che non risultano tuttavia trascritti nè si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di merito sarebbero reperibili, la censura risulta inammissibile per difetto di specificità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui il ricorrente che denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio in procedendo o di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della trascrizione del contenuto degli atti e dei documenti di cui lamenta l’omessa o inesatta valutazione, quanto meno nella parte utile a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale (Cass. n. 10217 del 2020);

che, con riguardo al secondo motivo, è parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorrente che denunci il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (così, tra le più recenti, Cass. n. 22628 del 2019);

che all’uopo – come correttamente rilevato dai giudici territoriali (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) – non può giovare una mera richiesta di CTU contabile, essendo quest’ultima un mezzo di ausilio per il giudice rivolto alla più approfondita conoscenza di fatti già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda nozioni tecnico-scientifiche, non già un mezzo di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti (così da ult. Cass. n. 21487 del 2017);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 9.200,00, di cui Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

 

 

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