Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3827 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28407-2015 proposto da:

LEATHER DI M.R. & C SAS P.I. (OMISSIS),in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

ISIDORI, rappresentata e difesa dall’avvocato ISIDORO ISIDORI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS),in persona del procuratore speciale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

BRIGUGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1067/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“La Leather di R.M. & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda di risarcimento danni da essa avanzata nei confronti della Telecom Italia s.p.a..

Ha resistito l’intimata a mezzo di controricorso.

I primi due motivi sono inammissibili in quanto prospettano il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” in relazione ad una sentenza pubblicata dopo l’11.9.2012 (cui si applica dunque – il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Il terzo motivo (che denuncia “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ed in particolare della previsione dell’art. 1223 c.c.”) è anch’esso inammissibile in quanto non individua le specifiche affermazioni che integrerebbero l’error in iure, ma si limita a censurare l’apprezzamento della Corte circa la mancanza di prova del danno patrimoniale.

Ugualmente inammissibile è l’ultimo motivo, che prospetta -nel titolo – la “violazione di legge con riguardo all’art. 96 c.p.c., in relazione al D.M. n. 44 del 2015″; e ciò in quanto la ricorrente si limita a formulare una non consentita censura del mancato esercizio, da parte della Corte, del potere discrezionale di compensare le spese di lite (cfr. Cass., S.U. n. 14989/2005) e neppure dà conto dell’interesse a censurare l’applicazione del D.M. 55 del 2014 in relazione alle spese del giudizio di primo grado (non indicando se ed in quale misura ne sia derivata una maggiorazione degli importi altrimenti dovuti).

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA