Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3826 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3826 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 21733-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
nonche’ per ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI CASARANO,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
2013
3790

STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA
VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrenti contro

ORLANDO LUIGI C.F. RLNLGU49E08H047E;

Data pubblicazione: 18/02/2014

- intimato –

Nonché da:
ORLANDO LUIGI C.F. RLNLGU49E08H047E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso
lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentato e

in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F.
80185250588, ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI CASARANO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 963/2009 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 20/05/2009 r.g.n. 3456/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

difeso dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO, giusta delega

R.G. 21733/2009
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 20-5-2009 la Corte d’Appello di Lecce,
riformando la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce del 11-

confronti del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di
Casarano, dichiarava il diritto dell’appellante a vedersi determinata la
retribuzione all’interno della posizione economica del profilo professionale di
“direttore dei servizi generali e amministrativi” (DSGA) sulla base
dell’anzianità maturata alla data del 24-7-2003, comprensiva dei servizi preruolo e di quelli prestati in qualifica inferiore e condannava il Ministero al
pagamento delle differenze retributive tra quanto come sopra dovuto (ai sensi
dell’art. 142 del ceni 24-7-2003 che richiama l’art. 66 del ceni 4-8-1995) e
quanto corrisposto, a decorrere dalla detta data, con gli interessi legali dal
giorno di maturazione di ciascun diritto, oltre al pagamento delle spese del
doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca ed il citato Istituto hanno proposto ricorso con un unico motivo.
L’Orlando ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
con un unico motivo chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici ed economici
di tutti i servizi prestati anteriormente al 1-9-2000, data di inquadramento
nell’area D2 con il profilo di DSGA.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, preliminarmente riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c.., va rilevato che con l’unico motivo del ricorso principale, il
1

10-2007, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Luigi Orlando nei

Ministero ed il nominato Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 66 comma 6 del ceni 4-8-1995, degli artt. 34 e 48 del ceni 26-9-1999,
degli artt. 8 e 19 del ceni 15-3-2001 e degli artt. 87 e 142 del ceni 24-7-2003, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in sostanza deducono che le parti in sede di

trattamento economico spettante ai lavoratori transitati nel nuovo profilo per
effetto della prima applicazione dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99 e hanno deciso di
usare il meccanismo della temporizzazione quale criterio attraverso il quale
ciascuno avrebbe dovuto essere collocato nelle varie posizioni economiche in
cui il profilo era destinato ad articolarsi, per cui a tali lavoratori non può essere
applicata la vecchia disciplina.
Il detto ricorso principale è fondato e va accolto in base alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha ripetutamente affermato che
“in tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del
CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo
biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4
agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399,
non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL
Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate
dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del
personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL
24 luglio 2003.” (v. Cass. 1-3-2010 n. 4885, nonché, fra le altre, Cass. 2.12.10
n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912 – 24913 – 24914, Cass. 24.2.11 n.4805. ord.
N. 4508/2011, ord. n. 21208/2012).
2

contrattazione collettiva hanno inteso compiutamente disciplinare il

Tale specifica norma, di cui all’art. 8 del ceni citato, come è stato più volte
affermato, regola, infatti, “il trattamento economico spettante dal 10 settembre
2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei
servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi

il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo
dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica
superiore”, sia perché “non è configurabile alcun contrasto con le norme
imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (v. Cass. 212-2010 n. 24431, Cass. 21-2-2011 n. 4141, Cass. 21-3-2011 n. 6372, Cass.
23-6-2011 n. 13869), sia per la “specificità della situazione regolata che nella
specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo” (v. fra le altre
Cass. 16213/2011, Cass. 20665/2011, nonché, da ultimo, varie ordinanze di
manifesta fondatezza dei ricorsi del Ministero – v. fra le altre Cass. ord. n.ri
20651/2012, 21208/2012, 2587/2013, 2589/2013 – e infondatezza del ricorso
dei lavoratori — v. fra le altre Cass. 19785/2012, 20168/2012, 20624/2012,
22865/2012, 23224/2012, 2590/2013, 2271/2013).
Il ricorso principale va pertanto accolto, così risultando assorbito l’esame
del ricorso incidentale, in quanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito con il rigetto integrale della domanda introduttiva dell’Orlando.
Infine, mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti,
in considerazione della novità, all’epoca, delle questioni controverse, le spese
del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
3

dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per

P . Q .M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda introduttiva dell’Orlando; compensa le spese dei gradi di merito e

spese di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Roma 19 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Il Funzionario Gi

1
• :

condanna l’Orlando al pagamento, in favore dei ricorrenti principali, delle

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