Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3826 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 18/02/2010), n.3826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della PROVINCIA DI (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma alla Piazza Augusto Imperatore n. 22 presso lo

studio dell’avv. Cuccia Andrea insieme con l’avv. BOCCHINO Ermanno

che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale

rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 72/50/07 depositata il 18 aprile 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania;

Udita la relazione svolta nella Udienza pubblica del 18 novembre 2009

dal Cons. Dott. D’ALONZO Michele;

sentite le difese dell’Istituto ricorrente, perorate dall’avv. Andrea

Cuccia (delegato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione

del processo “per rinuncia”.

La Corte:

letto il ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE con il quale

l’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della PROVINCIA DI (OMISSIS)

ha

chiesto di cassare la sentenza n. 72/50/07 depositata il 18 aprile

2007 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che ha

respinto il suo appello avverso la decisione (207/22/05) con cui la

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha disatteso il ricorso

da esso proposto per l’annullamento dell’avviso con il quale il

competente Ufficio di detta Agenzia aveva recuperato l’IRPEG

(ritenuta) dovuta per l’anno d’imposta 1997 relativamente ai “redditi

dei fabbricati dati in assegnazione”;

letto il controricorso nel quale l’Agenzia intimata ha chiesto di

rigettare l’impugnazione di controparte;

letto l’atto depositato il 13 novembre 2009, sottoscritto dai legali

rappresentanti di entrambe le parti (per l’Agenzia, dal Direttore del

suo Ufficio di Napoli, impositore) nonche’ dai rispettivi difensori,

con il quale l’Istituto ricorrente dichiara di rinunziare e l’Agenzia

di accettare la rinunzia al ricorso per Cassazione, con

“compensazione” delle spese processuali.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

detto atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., e’ pienamente efficace perche’ sottoscritto da tutte le parti e dai loro difensori;

sullo stesso – benche’ regolato dal testo dell’art. 391 c.p.c., comma 1, posteriore alla riforma apportata a tal norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15 (secondo cui, non dovendosi “decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento”, “provvede il presidente con decreto”) -, giusta l’art. 111 Cost. (in base al quale, come sottolineato dalle sezioni unite di questa Corte sentenza 3 novembre 2008 n. 26373 “il rispetto del fondamentale diritto ad una durata ragionevole del processo di cui all’art. 111 Cost., impone, in concreto, al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad ima sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalita’ da ritenere superflue per che non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizione di parita’ (art. 111 Cost., comma 2, novellato), dei soggetti, nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti”), deve provvedere il collegio perche’ la rinuncia e’ stata depositata dopo la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso e nell’imminenza di questa (tale da non consentire neppure l’utile adozione di un provvedimento di esclusione della causa dal gia’ formato ruolo di udienza).

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara estinto il processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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