Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3826 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3826 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 23734-2013 proposto da:
ER IMMOBILIARE SRL, NANGANO CAPPELLO ANNA MARIA
ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO
MIRABELLO 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
DE GIORGIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO
2018

CONROLLI 2 DI ROMA;
– intimata –

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nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 16/02/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione avverso la sentenza n. 177/2012 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 20/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RITENUTO

che la controversia, promossa da Anna Maria Assunta Nangano Cappello e dalla E.R. Immobiliare s.r.I., nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate, concerne la impugnazione degli avvisi di rettifica emessi in relazione al
contratto, intercorso in data 30/0/2006 tra le predette parti, con cui veniva trasferita alla società la
proprietà di un immobile, sito in Casal del Marmo (Roma), avendone l’Ufficio elevato il valore dichiarato;
che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 177/10/2012, depositata il 20/9/2012,

gli originari ricorsi, tra l’altro, osservando che la “sicura provenienza” e la “attribuibilità all’autore”
escludono la nullità dell’avviso di rettifica per difetto di sottoscrizione del Direttore dell’Ufficio, che per
l’atto impositivo, motivato per relationem, è sufficiente l’enunciazione dei criteri astratti sulla base dei
quali viene determinato il maggior valore del bene, essendo in tal modo il contribuente in condizione di
identificare compiutamente i termini e le ragioni dell’accertamento ed approntare le proprie difese, che è
altresì sufficiente il richiamo alla stima di altro limitrofo appezzamento di terreno acquistato dalla società in
pari data, che infine la valutazione dell’Amministrazione finanziaria non è incisa dalle risultanze della
relazione tecnica di parte;
che le contribuenti ricorrono per ottenere la cassazione della sentenza con tre motivi, illustrati con
memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che con il primo motivo denunciano il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 e n. 5, per violazione e falsa
applicazione degli artt. 42, comma 2, ultima parte, D.P.R. n. 600 del 1973, 52, comma 2 bis, D.P.R. n. 131
del 1986, 5 e 7, L. n. 212 del 2000, nonché per carenza di motivazione della sentenza impugnata, giacché il
Giudice di appello non ha considerato che l’ulteriore valutazione del’Agenzia del Territorio richiamata
nell’avviso di rettifica, riferibile ad altro atto di compravendita, è contestata giudizialmente, e non risulta
allegata all’atto impositivo;
che con il secondo motivo denunciano il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 e n. 5 , per violazione e
falsa applicazione degli artt. 42, D.P.R. n. 600 del 1973, 52, D.Lgs. n. 165 del 2001, 5, 7 e 10, L. n. 212 del
2000, 97 Cost., nonché per carenza di motivazione della sentenza impugnata, giacché il Giudice di appello
non ha considerato che l’avviso di rettifica reca la sottoscrizione di soggetto non delegato, né legittimato,
con consequenziale nullità dell’atto impositivo, non avendo l’Amministrazione assolto all’onere della prova
della esistenza della delega, vale a dire del conferimento, da parte del Capo dell’Ufficio, del potere
sostitutivo al funzionario sottoscrittore, in quanto unico titolare del potere di accertamento;

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respingeva i riuniti appelli delle contribuenti e confermava la decisione di primo grado, che aveva respinto

che con il terzo motivo denunciano il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 e n. 5, per violazione e falsa
applicazione degli artt. 5, comma 3, 52, comma 52 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, 7, L. n. 212 del 2000, 2697
c.c., nonché per carenza di motivazione della sentenza impugnata, giacché il Giudice di appello ha omesso
di valutare le prove critiche offerte dai contribuenti, disattendendo le osservazioni svolte nelle perizie di
parte in merito agli errori metodologici compiuti dall’Agenzia del Territorio, avuto riguardo, in particolare,
alla destinazione mista del terreno, solo per due terzi residenziale, all’applicazione dei valori commerciali
all’area ritenuta interamente edificabile, senza distinguere la destinazione a spazi pubblici, alla erronea

caratteristiche;
che il primo motivo d’impugnazione è affetto da una evidente ragione di inammissibilità, rilevabile
primariamente sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, atteso che in forza di detto principio l’atto di
impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la
cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni,
senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti
attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a
pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti
su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure
attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde
l’indiretta riproduzione (Cass. n. 17198/2016; n. 14182/2016; n. 14784/2015);
che l’opinione reiteratamente espressa sul punto da questa Corte è nel senso che, in base al principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma primo, n. 6, qualora il
ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del
giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento “è necessario, a pena di
inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono
erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione
di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo” (Cass. n.
10316/2016; n. 8312/2013; n. 15867/2004);
che la censura è anche infondata alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui “In tema di
accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare
l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al
contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante
sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base
ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per
l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in
condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la
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assimilazione dell’immobile de quo a quello utilizzato per la comparazione, diverso per destinazione e

violazione, ai sensi dell’art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986, del dovere di allegazione delle
informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento.”
(Cass. n. 22148/2017);
che la decisione della CTR fa corretta applicazione del suesposto principio in quanto l’Amministrazione,
ancorché mediante la c.d. “motivazione per relationem”, si è riferita alla stima dell’Agenzia del Territorio,
la quale a propria volta richiama la stima di altro appezzamento di terreno “acquistato dalla stessa E.R.
Immobiliare con atto notaio Mattiangeli il 30/10/2006”, sicché nell’ambito dell’utilizzato metodo sintetico-

i contribuenti sono stati posti in condizione di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, come del
resto dimostrano le censure contenute negli scritti difensivi;
che con il secondo motivo d’impugnazione si ripropone la eccezione di nullità dell’avviso di rettifica
impugnato, perché sottoscritto da persona diversa dal capo dell’Ufficio, senza indicazione di delega, in
quanto la sottoscrizione apposta dal capo Area Controllo “non specifica il titolo in base al quale viene
effettuata”, per cui “non può essere attribuita alcuna competenza al firmatario per l’atto”, non essendo
neppure “allegato all’atto o, per lo meno citato” l’eventuale provvedimento organizzativo, interno
all’Amministrazione finanziaria, idoneo a legittimare l’esercizio del potere sostitutivo;
che, invero, la questione appare correttamente risolta dal Giudice di appello, considerato che il dedotto
difetto di poteri rappresentativi in capo al funzionario che sottoscrisse gli avvisi di rettifica, non è
supportato dal richiamo all’art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973, che è norma destinata a regolare soltanto le
formalità degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, e per ciò stesso non suscettibile di
applicazione al di fuori di tale materia, mancando una disciplina di ordine generale applicabile a tutte le
imposte dirette che indirette (Cass. n. 21562/2005), per cui vale il principio secondo cui la provenienza
dell’atto dall’ufficio, e la sua idoneità ad esprimerne la volontà, si presume, finché non venga provata la non
appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o, comunque, l’usurpazione del dei relativi poteri (Cass. n.
220/2014; n.874/2009);
che va, infine, disattesa la censura oggetto del terzo motivo di ricorso, in quanto le contribuenti contestano
la ritenuta congruità della rettifica di valore operata dall’Ufficio, mancando il vaglio delle prove critiche
offerte con le perizie depositate nel corso del giudizio, ma a ben vedere la doglianza non si confronta con la
motivazione della sentenza, nella quale il giudicante ha fatto mostra di non ignorare gli elementi di segno
contrario addotti per confutare il convincimento giudiziale raggiunto in prime cure, ed anche se ha finito
per dare maggiore rilevanza ad altri elementi, quelli cioè offerti dall’Ufficio, riducendo, ai fini della
soluzione della lite, la significatività di quelli di parte privata, ciò non costituisce ragione di violazione delle
norme – vanamente – invocate in ricorso;
che la CTR non si è limitata ad aderire alla stima dell’Agenzia del Territorio, che per la sua provenienza non
è dotata di fede privilegiata o di speciale forza dimostrativa, ma ha indicato i dati obiettivi sui quali ha
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comparativo (artt. 51 e 52, D.P.R. n. 131 del 1986), opzione che non appare di per sé messa in discussione,

ritenuto di fondare la propria valutazione, basta su elementi estimativi ritenuti affettivamente consoni alla
fattispecie, valutazione peraltro corroborata dal richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui il
valore venale di un’area è influenzato direttamente dalle potenzialità edificatorie che discendono dalle
semplici previsioni dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall’approvazione dello stesso da parte della Regione, e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi
(Cass. S.U. n. 25506/2006);
che i ricorrenti, pertanto, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale, non possono

probatorio, attività questa riservata al giudice di merito e perciò in sede di legittimità non consentita;
che non va dimenticato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta
dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 – applicabile alla
decisione impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data (11/9/2012) di entrata in vigore della
norma modificativa -, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e
insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla
motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale
del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile
contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di
motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di
discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017);
che, nonostante la reiezione del ricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di
legittimità, non avendo l’intimata Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva;

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei
presupposti per il pagamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2018.

chiedere alla Corte l’espressione di un giudizio sostitutivo che rinnovi il potere di governo del materiale

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