Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3826 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15531/2018 proposto da:

LAZIOMAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio

degli Avvocati CARLO GRISPO, GIOVANNI D’AMATO, SALVATORE RAVENNA,

che la rappresentano e difendono giusta delega in atti.

– ricorrente –

contro

L.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO

GRISANTI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE MEROLLA in

virtù di delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2183/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2018 R.G.N. 3825/2017;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il

rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2183 del 2013, in riforma della pronuncia n. 7863 del 2017 emessa dal Tribunale della stessa città che aveva confermato l’ordinanza resa in fase sommaria di rigetto delle istanze del lavoratore dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’atto di recesso (con le conseguenti statuizioni di reintegra e risarcitorie), ha invece dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Laziomar spa a L.L.G., condannando la società alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro nonchè al pagamento in favore di quest’ultimo di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto con decorrenza dal giorno del recesso fino alla effettiva reintegra.

2. I giudici di seconde cure hanno precisato che: a) tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 20.4.2004, costituito in esecuzione della sentenza n. 22782 del 2009 del Giudice del lavoro di Napoli, passata in giudicato, con l’inserimento del L. con la qualifica di Direttore di macchina, nel personale stabile della società CAREMAR e poi della LAZIOMAR, dopo la cessione del ramo di azienda e senza che sul libretto di lavoro fossero più apposti timbri relativi alla gestione del “turno particolare” cui lo stesso era precedentemente iscritto; b) lo sbarco per avvicendamento (o più precisamente per volontà dell’armatore), in relazione alla sussistenza in atto di un contratto di arruolamento a tempo indeterminato, sebbene non in regime di CRL, era connotato da illiceità non ricorrendo alcuna delle ipotesi cui il codice della navigazione faceva conseguire allo sbarco la risoluzione del rapporto (malattia, ordine dell’autorità) ed essendo finalizzato, in elusione degli effetti del precedente giudicato, a rendere un rapporto a tempo indeterminato con l’anomala fissazione di un termine finale, destinato a risolversi con lo sbarco; c) non sussistendo alcun “fatto” qualificabile come giusta causa e concorrendo un motivo illecito, doveva riconoscersi in favore del marittimo la più ampia tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18; d) le sanzioni disciplinari irrogate dopo il gennaio 2016 erano da reputarsi irrilevanti in quanto intervenute quando il rapporto era già cessato.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la LAZIOMAR srl affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso L.L.G..

4. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 del CCNL per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con unità veloci, hsc, dsc e aliscafi, del 1 luglio 2015 tra Federlinea e Filt CGIL, Fit CISL, UlLtrasporti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Dopo avere illustrato gli istituti contrattuali dello “sbarco per avvicendamento” e del “turno particolare”, la società deduce che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto come un licenziamento quello che era, invece, un avvicendamento previsto dall’art. 83 del CCNL citato; evidenzia che era stato il documentato diniego del L. alla turnazione e al connesso avvicendamento che aveva comportato, come diretta conseguenza, la disposizione dello “sbarco per volontà dell’armatore”, cui era seguito l’esperimento dell’intera procedura disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, con irrogazione di una sanzione conservativa e convocazione per un successivo imbarco a tempo indeterminato (nuovamente rifiutato), ma l’iscrizione nel “turno particolare” e “l’avvicendamento nel turno” non avevano determinato la cessazione del rapporto di lavoro marittimo in corso tra le parti; sottolinea che era errato il presupposto da cui era partita la Corte di merito e, cioè, che la sentenza n. 22782 del 2009 resa dal Tribunale di Napoli avesse riconosciuto al L. lo status di lavoratore comune/ordinario, quando, invece, il rapporto in essere comunque doveva essere regolato come rapporto di lavoro marittimo e, quindi, sottoposto alle modalità di regolamentazione previste dal CCNL alla cui osservanza era tenuta; precisa, infine, che il L. non era un marittimo in regime di CLR (Continuità Rapporto di Lavoro) e che, pertanto, era sottoposto all’avvicendamento, con gli altri marittimi, nel “Turno Particolare” nei modi tassativamente previsti dal CCNL di categoria.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460,2086 e 2104 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per contraddittorietà della motivazione (lì dove si è affermato “nè il datore di lavoro avrebbe potuto legittimamente rifiutare l’offerta della prestazione da parte del marittimo nell’ambito del rapporto, ove ancora in atto”) in quanto, da un lato, sussistevano i documentati reiterati rifiuti del L. di eseguire la prestazione nei modi e nei termini richiesti dal datore di lavoro e, dall’altro, non vi era stata alcuna incidenza sulle immediate esigenze vitali del lavoratore, di talchè non era stata la Laziomar a rifiutare la prestazione lavorativa, ma il L. ad essersi rifiutato di osservare le disposizioni del datore di lavoro.

4. Con il terzo motivo, in via gradata, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale applicato al caso in esame la tutela indennitaria forfettizzata e onnicomprensiva prevista dalla citata disposizione.

5. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.

6. Invero, la gravata pronuncia, nella sua ratio decidendi, è fondata su due argomentazioni ben precise ed autonome, sia pure connesse ma comunque idonee da sole a sostenere la decisione: la prima, fondata sul fatto che il provvedimento datoriale del 7.1.2016 non poteva risolvere il rapporto in essere mediante lo “sbarco per avvicendamento” (rectius “per volontà dell’armatore”) non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi cui il codice della navigazione faceva conseguire allo sbarco la risoluzione del rapporto (malattia, ordine dell’autorità) e, quindi, non poteva costituire una giusta causa di recesso; la seconda, basata sul fatto che il motivo sotteso all’atto datoriale era connotato da “illiceità” (in quanto tutta l’operazione era diretta ad ottenerne una novazione del rapporto, con l’intento di eludere gli effetti del precedente giudicato e conseguire l’effetto di sottoporre alla nuova disciplina il rapporto medesimo con l’anomala fissazione di un termine), tanto è che la tutela accordata è stata quella della reintegra nel posto di lavoro oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata al pagamento dell’ultima retribuzione globale di fatto con decorrenza dal recesso fino alla effettiva reintegrazione.

7. Ebbene di tale ricostruzione risulta essere stata impugnata solo la parte riguardante la legittimità di provvedimento di sbarco del 23.12.2015 (definito come sbarco per avvicendamento) e del 7.1.2016 (definito sbarco per volontà dell’armatore) ma non anche il profilo determinante, posto a base del decisum della Corte di appello, relativo alla circostanza che tutta l’operazione era stata ritenuta essere finalizzata, sull’equivoco della corretta qualificazione dello sbarco del marittimo, a modificare in modo illecito il rapporto lavorativo in essere tra le parti, trasformandolo in uno a termine.

8. Non rivolgendosi il ricorso anche contro questa ratio decidendi, che non risulta essere stata impugnata, l’eventuale accoglimento delle censure sulla legittimità dei provvedimenti di sbarco non toccherebbe la ragione non censurata e la decisione impugnata resterebbe comunque ferma in base ad essa (Cass. n. 14750 del 2005; Cass. n. 13070 del 2007).

9. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

10. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione sicchè esso vizio, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione – Cass. n. 8053 dl 2014) coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame).

11. Ne consegue che, mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norma di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale e, nel caso de quo, all’omesso esame di un fatto storico decisivo in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, ratione temporis, alla gravata sentenza.

12. Il motivo da scrutinare, però, non rispetta neanche il dettato di tale disposizione (e cioè l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo) e le denunziate violazioni di legge si risolvono, nella sostanza, a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di merito, che ha congruamente ritenuto che, da una serie di circostanze (modalità di attuazione – pagamento del TFR – cessazione del versamento della retribuzione e della contribuzione), vi era stato un provvedimento ontologicamente espulsivo, integrante di fatto una forma di licenziamento illecito che tuttavia non era stato intimato espressamente.

13. Sulla base di questa ricostruzione della vicenda, la Corte territoriale ha specificato che il datore di lavoro non “avrebbe potuto rifiutare l’offerta di prestazione da parte del marittimo nell’ambito di un rapporto, ove ancora in atto”e non certo quale risultato di una valutazione di gravità dei reciproci inadempimenti in relazione al sinallagma contrattuale.

14. Come è agevole notare, la censura si sostanzia, quindi, unicamente in una critica della suddetta ricostruzione fattuale (e non in un vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto, come sopra delineati), inammissibilmente formulata in sede di legittimità.

15. Infine, anche il terzo motivo, proposto in via gradata, è inammissibile.

16. Invero, la doglianza non coglie nel segno della decisione perchè la Corte di merito, sul presupposto dell’adozione di un provvedimento di licenziamento con motivo illecito, ha applicato la corrispondente tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

17. Nella fattispecie, non è venuto in rilievo un problema di conversione di contratto a tempo determinato che giustifica l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, di talchè l’invocata operatività della suddetta disposizione è estranea alla fattispecie in esame.

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

19. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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