Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3826 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28344-2015 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS) e AGENZIA DEL DEMANIO C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

nonchè contro

F.M.G., G.G., CALABRO EDIL TOURIST SRL

IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1676/2014 del 17/11/2014 della CORTE D’APPELLO

di CATANZARO, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO;

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, pronunciando sulla domanda di rilascio di un immobile da essi proposta nei confronti del F. e della G., la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, pur avendo accertato che l’immobile oggetto della richiesta di rilascio era compreso nel compendio immobiliare riconosciuto come di proprietà demaniale.

I ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di negare il risarcimento sul duplice rilievo che l’occupazione non poteva “considerarsi antigiuridica, nè, comunque, sorretta dall’elemento psicologico del dolo o della colpa” e, altresì, che non erano stati “forniti elementi di prova per giudicare il danno ipotizzato” giacchè “il suolo non è stato nemmeno descritto nella sua consistenza, se non in relazione ad un appartamento costruito dalla società appellata” e “la consulenza tecnica d’ufficio in alcun modo potrebbe valere a supplire a carenza di allegazione di parte”.

Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. e art. 118 att. c.p.c. in relazione all’art. 936 c.c. e degli artt. 1227, 2043 e 2056 c.c.”), i ricorrenti contestano che la domanda fosse “assolutamente generica e carente degli elementi a sostegno”, rilevando che, con l’atto introduttivo, avevano chiesto “il risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione”, ossia dei danni conseguenti al mancato godimento del bene di cui lo Stato era proprietario, che risultavano provati in re ipsa per il fatto che l’occupante aveva goduto sine titulo di un bene altrui; escludono inoltre la possibilità di negare il risarcimento in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, (per avere l’amministrazione finanziaria indugiato a lungo nel proporre azione di recupero del bene) e assumono, quanto al profilo psicologico, che, “quantomeno dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio (10.11.1993), controparte non poteva ignorare di ledere i diritti dell’Amm.ne” e che, era “certo, e assolutamente incontestabile, che dal passaggio in giudicato della sentenza 549/2003 della Corte di Appello di Catanzaro la buona fede degli occupatori sia cessata”.

Il ricorso è inammissibile in quanto non coglie esattamente, e quindi non censura adeguatamente, le due rationes decidendi sottese alla pronuncia di rigetto.

Non quella che esclude l’antigiuridicità e -comunque- l’elemento psicologico, che fa riferimento a condotte successive al passaggio in giudicato della sentenza n. 549/2004 della Corte di Appello di Catanzaro, ossia al fatto che l’Agenzia del Demanio aveva concordato la sdemanializzazione e la vendita del terreno, “con ciò… legittimando il convincimento di parte appellata che sussistesse un tacito consenso a proseguire l’occupazione”, senza poi curarsi “di comunicare alla controparte il recesso da tale accordo, nè, tanto meno, il motivo di tale recesso, come era suo onere”.

Non quella che attiene alla sussistenza del danno, che è incentrata, prima ancora che sul difetto di prova del pregiudizio, sulla “carenza di allegazione” di elementi (innanzitutto la consistenza del suolo occupato) necessari ad individuare la natura e l’estensione del danno dedotto.

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dovendosi ritenere che il principio secondo cui l’impugnazione è inammissibile se non risulta articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nella sentenza (ex permultis, Cass. n. 3965/2002) debba valere anche nell’ipotesi in cui le censure individuino l’ambito tematico delle rationes decidendi, ma svolgano doglianze non pertinenti al loro effettivo tenore.

Nulla per spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto da Amministrazioni dello Stato, non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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