Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3825 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3825
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. (nato a (OMISSIS) il (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso l’avvocato BONOTTO
MARCELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MORSELLI MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.L.S., PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 384/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 21/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
14/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARCELLO BONOTTO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9 del 24.01-6.02.2006, il Tribunale per i minorenni di Brescia dichiarava C.G., rimasto contumace, padre naturale della minore G.D.E., nata l’11.11.2000, già riconosciuta dalla madre G.L.S., la quale, ai sensi dell’art. 269 c.c., aveva promosso l’azione nell’interesse della figlia.
Con sentenza del 9-21.04-2008, resa nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Brescia, sezione specializzata per i minorenni, respingeva il gravame del C..
La Corte territoriale conclusivamente e nel merito riteneva che l’intero quadro probatorio delineatosi in primo grado confortasse, con tranquillante certezza, la sussistenza del rapporto genitoriale, osservando anche che, come ampiamente sottolineato dal primo giudice, il riconoscimento della paternità del C. si fondava non soltanto sulle dichiarazioni, pur precise e circostanziate, della sorella della G.L.S. ma anche sulle affermazioni rese dallo stesso appellante nella prodromica fase camerale del giudizio e sulle risultanze delle indagini ematologiche ed immunologiche, che avevano evidenziato l’assenza di incompatibilità genetiche e consentito di concludere per l’altissima probabilità (99,99%) che il C. fosse il padre naturale della minore.
Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo e notificato a mezzo posta l’11- 15.06.2009 a G.L.S. ed il 12.06.2009 al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, dal momento che risulta notificato alle controparti l’11-15.06.2009 alla G. ed il 12.06.2009 al PG e, dunque, in date successive alla scadenza del termine lungo prescritto a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., comma 1, e decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, nella specie avvenuta il 21.04.2008.
Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, atteso l’esito del giudizio, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata ed in ogni caso non competendo il relativo rimborso al pubblico ministero (in tema, cfr. da ultimo Cass. SU 200311191).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010