Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3825 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3825 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 16829-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

OMNIA REE SERVIZI IMMOBILIARI SRL;
– intimato –

2018
203

Nonché da:
OMNIA RES SERVIZI IMMOBILIARI SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE MARINO;

Data pubblicazione: 16/02/2018

- con troricorrente incidentale contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata avverso la sentenza n. 96/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 14/06/2012;

consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo,
nei confronti di Omnia Res Servizi Immobiliari s.r.I., impugnando la sentenza resa
dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha
respinto l’appello erariale e confermato la pronunzia di primo grado, la quale aveva
accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di liquidazione con cui era stata

L. n. 388 del 2000, e

ripreso a tassazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, l’atto di
compravendita, registrato il 16/5/2003, di alcuni appezzamenti di terreno ricompresi
in piano urbanistico particolareggiato, ceduti dalla acquirente a terzi, con atto
registrato il 3/7/2003, prima del compimento del quinquennio;
che la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale;

CONSIDERATO

che con il motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000,
giacché la Commissione tributaria regionale ha ritenuto illegittima la revoca
dell’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000, senza però
considerare che la società contribuente dopo pochi mesi ha trasferito, alla C.I.C.
Compagnia Italiana Costruzioni s.p.a., i terreni acquistati con l’agevolazione fiscale, e
che non assume rilievo, ai fini qui considerati, la circostanza che la successiva
acquirente abbia provveduto, nel quinquennio, all’utilizzazione edificatoria degli
immobili;
che con l’impugnazione incidentale la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 4,
c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla eccezione di
inammissibilità dell’appello erariale, per violazione dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. n.
546 del 1992, attesa la mancata enunciazione e/o esposizione dei motivi di gravame,
avuto riguardo alle argomentazioni svolte nella decisione di primo grado e non all’atto
impositivo;
che va disattesa l’eccezione di inammissibilità della eccezione di improcedibilità del
ricorso alla luce del principio secondo cui “In tema di giudizio per cassazione, per i
ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli
delle parti (i quali, ex art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 restano acquisiti al
i

revocata l’agevolazione fiscale di cui all’art. 33, comma 3,

fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la
conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art.
369, comma 2, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia
autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a
quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, comma 3,
c.p.c., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione
del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta,

ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte”. (Cass.
n. 28695/2017);
che con il motivo di ricorso incidentale, da esaminare prioritariamente per ragioni
logiche, si deduce che il Giudice di appello avrebbe omesso di rilevare
l’inammissibilità del gravame erariale per difetto di specificità dei motivi, ai sensi
dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, non avendo l’Agenzia delle Entrate
preso posizione compiuta, traducendola in specifiche censure esaminabili dal giudice
di secondo grado, sulle ragioni fondanti la decisione impugnata, incorrendo in tal
modo nella violazione del principio, sancito dall’art. 112 c.p.c., di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato;
che la censura va disattesa non essendo configurabile un vizio di omessa pronuncia
quando il rigetto di una domanda o di una eccezione sia implicito nella costruzione
logico-giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con
tale domanda o eccezione, e nella specie, pur trattandosi di sentenza impugnata
sinteticamente motivata, il Giudice di appello mostra di aver agevolmente individuato
il

thema decidendum, avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento della decisione

ed a quelle oggetto di critica, avendo proceduto all’esame della questione, dirimente
secondo l’Ufficio, concernente la necessità di coincidenza tra soggetto che beneficia
dell’agevolazione fiscale e soggetto che deve provvedere alla edificazione dell’area nel
quinquennio;
che il motivo di ricorso principale è fondato e merita invece accoglimento;
che, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione può essere riconosciuta solo
se è il beneficiario a realizzare personalmente, o mediante appalto o contratto
d’opera, la edificazione del suolo entro il quinquennio dall’acquisto, e non risponde
quindi ad un criterio razionale la tesi, sostenuta dalla contribuente, secondo cui la
disposizione agevolativa richiederebbe unicamente il rispetto del predetto termine, e

2

per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il

non anche che la costruzione venga effettuata dal medesimo soggetto che, acquistato
il terreno, ha chiesto ed ottenuto l’applicazione della imposta in misura ridotta;
che, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, sono soggetti all’imposta di
registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i
trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque

che, secondo indirizzo costante di questa Corte, a cui si intende dare continuità, “Il
beneficio dell’assoggettamento dell’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed
alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della
legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che
l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro
cinque anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla

ratio di diminuire

per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto
dell’area, appare, infatti, di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi,
e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere
ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente»”
(Cass. n. 7438/2009, n. 18679/2010, n. 722/2015; n. 15961/2015; n. 21814/2017);
che, dunque, costituisce argomento sufficiente per disattendere l’interpretazione delle
norma agevolativa proposta dalla società ricorrente richiamare proprio la suindicata
ratio della legge, in quanto non sarebbe consentito comprendere quali ragioni vi
sarebbero nel favorire chi compri e rivenda un bene, in area soggetta a piani
particolareggiati, collegando il beneficio alla tempestività dell’azione edificatoria di un
successivo acquirente;
che, invero, l’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000, si discosterebbe dai principi di
ragionevolezza e di eguaglianza, e sarebbe per questo sospetto di incostituzionalità,
laddove fosse interpretato nel senso di subordinare il beneficio fiscale non alla
circostanza che l’edificazione del terreno avvenga ad opera di colui che lo ha
acquistato, ma alla mera circostanza temporale che l’edificazione avvenga entro
cinque anni dal contratto al quale il beneficio è stato applicato, a nulla rilevando ai fini
qui considerati che si tratti di vendita ovvero di permuta del terreno

de quo, e

neppure che l’edificazione, da altri intrapresa, sia stata portata a compimento dal
contribuente beneficiato dalla agevolazione;
3

anni dal trasferimento;

che, nella specie, è incontestato che i terreni acquistati dalla contribuente, con atto
registrato il 16/5/2003, sono stati oggetto di successivo trasferimento, giusta atto
stipulato in data 19/6/2003 e registrato il 3/7/2003, con la conseguenza che il Giudice
di appello ha fatto buon governo del suindicati principi, laddove ha affermato che ai
fini della concessione del beneficio fiscale è necessario che l’edificazione sia realizzata,
entro il quinquennio, dal primo acquirente, non essendo affatto irrilevante l’identità
soggettiva dell’acquirente che ne usufruisce, e di colui che provvede, entro il predetto

che, per quanto sopra, il ricorso principale va accolto, la sentenza impugnata va
cassata, e non essendo necessario accertare ulteriori fatti, ai sensi dell’art. 384,
comma 2, c.p.c., la controversia può essere qui definita nel merito col rigetto del
ricorso originario della contribuente;
che l’evoluzione della vicenda processuale ed il progressivo consolidarsi dei principi
sopra ricordati giustificano la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre
quelle di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in
dispositivo;
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, che
condanna al pagamento della spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00
per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito. Compensa tra le parti le spese
dei gradi di merito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato —
Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento,
da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2018.
DErr ,.:;.-,- .79N CANCELLERIA
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i 6 FEB 2318

termine decadenziale, all’utilizzazione edificatoria del bene;

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