Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3825 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27563-2015 proposto da:

G.A.S., elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO CENEVIVA, come da mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

COMUNE PULSANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 151/2015 del 12/02/2015 della CORTE D’APPELLO

di LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“In relazione ad una controversia promossa nei confronti del Comune di Pulsano per il risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta dalla bicicletta (imputata dall’attore alla sconnessione del manto stradale), il G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dal medesimo proposta avverso la sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Taranto.

Con l’unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la nullità della sentenza “per avere ritenuto che l’atto di appello abbia violato le prescrizioni ivi poste”: assume il G. che l’atto di appello consentiva di “percepire con esattezza il contenuto delle censure e la loro rilevanza con riferimento alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado”, in quanto alle pagg. 3-5 individuava (con le lettere A e B) le parti della sentenza sottoposte a censura e alle pagg. 5-7 le modifiche che l’appellante richiedeva che venissero apportate alla pronuncia impugnata; a tali indicazioni seguiva l’argomentazione delle censure, con indicazione delle circostanze rilevanti.

Il motivo è fondato.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, l’atto di appello (trascritto in ricorso) conteneva la specifica indicazione delle parti della sentenza sottoposte a censura, delle modifiche richieste e delle circostanze rilevanti da cui derivava la contestata violazione dell’art. 2051 c.c.: rilevato che l’incidente si era verificato in pieno centro abitato, il ricorrente ha contestato che la mera possibilità, per il ciclista, di avvistare la sconnessione del manto stradale valesse ad escludere la responsabilità dell’Ente, che era tenuto alla custodia del bene e che avrebbe potuto andare esente da responsabilità soltanto dimostrando un utilizzo incongruo della strada, tale da integrare il caso fortuito.

La motivazione relativa ai profili di merito deve ritenersi tamquam non esset perchè compiuta ad abuntantiam e in carenza di potere giurisdizionale per essere preceduta dalla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., S.U. n. 8087/2007).

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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