Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38248 del 03/12/2021
Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 14/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38248
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8943/2017 proposto da:
TECNITALIA ENGINEERING SRL, IN PERSONA DELL’ING., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 305, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO RIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DOMENICO DI TULLIO;
– ricorrente –
contro
D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PAGANICA,
13, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CAPOZZOLI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6228/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/10/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Dott. Ing. D.C. chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo avverso la srl Trenitalia Green Engineering per la somma di Euro 977.479,95 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in favore della società cliente nell’ambito della realizzazione di tratto autostradale.
La srl Trenitalia Engineering propose tempestiva opposizione, che venne accolta dal Tribunale capitolino, ed il professionista propose gravame avanti al Corte d’Appello di Roma.
La Corte capitolina, resistendo la società, ebbe ad accogliere il gravame ed a rigettare l’originaria opposizione al decreto ingiuntivo svolta dalla società gravata.
La srl Trenitalia Engineering ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Collegio romano articolato su due motivi.
Il D. resiste con controricorso.
Con atto depositato il 6.9.2021 e sottoscritto dai due difensori della società ricorrente, ritualmente abilitati dai poteri di procura, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso per la cassazione della sentenza impugnata.
L’atto di rinuncia non risulta notificato alla controparte né accettato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla srl Green Energy va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Difatti la società impugnante ha, bensì, depositato l’atto di rinunzia, ex art. 390 c.p.c., ma non ha completato le formalità richieste dal citato articolo posto che detto atto non risulta notificato alla controparte costituita o suo difensore né v’e’ prova della sua accettazione.
Un tanto comporta che non può esser dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, bensì va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse palesata dalla parte ricorrente – Cass. sez. 1 n. 13923/19, Cass. sez. 3 n. 12743/16.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questa lite di legittimità in favore del D., tassate in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Parte ricorrente è tenuta anche al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere al D. le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021