Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38242 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/12/2021), n.38242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11054/2016 proposto da:

D.C., F.C., rappresentati e difesi dall’avv.

VINCENZO ROCCO;

– ricorrenti –

contro

SAGITTARIO DISTRIBUZIONI SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO

TEMPORE, rappresentata e difesa dall’avv. STEFANO BORDONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1685/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 512/2011, ha accolto la domanda di risoluzione di un contratto di vendita del diritto di utilizzazione, per una settimana all’anno, di un appartamento facente parte di un complesso turistico residenziale a (OMISSIS), per grave inadempimento della venditrice, condannando la medesima a restituire il prezzo corrisposto pari a Euro 16.400; il Tribunale ha invece rigettato la domanda volta a ottenere la restituzione degli oneri di gestione versati, condannando gli attori F.C. e D.C. a pagare Euro 47,50 a titolo di oneri di gestione del primo trimestre del 2010; accertato l’inadempimento della convenuta in ordine alla clausola c.d. di affitto garantito, il Tribunale ha infine condannato la medesima a pagare Euro 1.500 per l’anno 2009.

2. La società Sagittario distribuzione s.r.l. ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Bari – con sentenza 28 ottobre 2016, n. 1685 – in parziale riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di vendita, condannando gli appellati F.C. e D.C. al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 142,50, in aggiunta all’importo di Euro 47,50 già oggetto di pronuncia di condanna in primo grado.

Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione F.C. e D.C..

Resiste con controricorso la società Sagittario Distribuzioni s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso si articola in un motivo che denuncia “omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti”. La Corte d’appello, nel riformare la decisione di primo grado che aveva pronunciato la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento alla clausola contenuta nel contratto preliminare stipulato il 1 marzo 2008 (la clausola di c.d. affitto garantito, in forza della quale la venditrice era obbligata a versare Euro 1.500 per ciascun anno di mancata fruizione dell’appartamento), avrebbe considerato unicamente la formulazione letterale della clausola contenuta nel contratto definitivo datato 3 marzo 2008 (“il presente contratto annulla tutti i precedenti accordi verbali e scritti”), senza considerare un documento informativo allegato al medesimo contratto ove, relativamente agli oneri aggiuntivi, veniva richiamato il contratto preliminare del 1 marzo 2008, richiamo che determinerebbe la perdurante vigenza della clausola di c.d. affitto garantito contenuta nel preliminare.

Il motivo non può essere accolto. L’interpretazione del contratto è attività che spetta al giudice di merito e la cui sindacabilità di fronte a questa Corte è limitata alla violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., canoni ermeneutici rispetto ai quali carattere prioritario spetta all’elemento letterale (per tutte cfr., da ultimo, Cass. 20294/2019). Il giudice d’appello ha interpretato i due contratti, valorizzando il tenore letterale del secondo, attenendosi quindi ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (né d’altro canto i ricorrenti denunciano la violazione di uno dei suddetti canoni).

Rispetto a tale interpretazione non assume carattere decisivo il rinvio, presente in un documento allegato al contratto definitivo, a una specifica clausola del preliminare, non impedendo l’esistenza di tale richiamo che il preliminare debba per il resto intendersi come annullato, così come chiaramente dispone la clausola del contratto definitivo.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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