Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38240 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 03/12/2021), n.38240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9464/2016 R.G. proposto da:

P.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Erminio

Colazingari, con procura speciale in calce al ricorso ed

elettivamente domiciliata in Roma, via Gaggiano n. 39, presso lo

studio dell’Avv. Maria Fonti;

– ricorrente –

contro

P.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Greco, del

foro di Roma, con procura speciale a margine del controricorso ed

elettivamente domiciliato in Roma, via Trapani n. 19, presso lo

studio del medesimo difensore;

– controricorrente –

contro

P.E., G.R., G.G., e G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di ROMA n. 6454 depositata

il 19 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 marzo 2021

dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.C. proponeva ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, nel rigettare il gravame formulato da P.E. e C., quest’ultima in proprio e quale erede del sig. P.A., confermava la pronuncia del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, di rigetto dell’opposizione proposta ex art. 404 c.p.c., da P.E. e A. e da Pa.Po. avverso la sentenza n. 60/2000 dello stesso Tribunale, che aveva riconosciuto P.R. quale unico proprietario per intervenuta usucapione del terreno, con sovrastante fabbricato, sito in (OMISSIS).

La Corte d’appello escludeva, in primo luogo, che P.E. e C. fossero litisconsorti necessarie pretermesse nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 60/2000, che aveva dichiarato P.R. proprietario per usucapione. Le appellanti, infatti, non vantavano sui beni usucapiti alcun diritto formale, ma al più, a seguito del decesso di P.V., un rapporto di fatto di natura possessoria. Correttamente, dunque, il sig. P.R. aveva istaurato il contraddittorio nei confronti dei soli intestatari formali dei beni, G.R., G. e M..

La Corte osservava, inoltre, che l’atto di transazione del 4 marzo 1996, cui le parti erano pervenute nell’ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, non valeva a fondare la legittimazione ad intervenire nel giudizio in discorso, in quanto tale atto prevedeva espressamente sul solo assegnatario della quota “A”, ossia su P.R., l’onere di intraprendere l’azione di usucapione dei beni compresi nella quota, al fine di regolarizzare la situazione di fatto di tali immobili.

A nulla rilevava, altresì, la deduzione di P.C. in ordine all’intervenuta declaratoria di nullità di tale atto di transazione con la sentenza n. 1245/2009, in quanto esso si poneva come mero “fatto storico” in cui veniva cristallizzata la volontà dei fratelli P. in relazione alla divisione del patrimonio dei genitori, a prescindere dalla sua efficacia o validità.

Difettava dunque il presupposto che legittima il terzo a proporre opposizione ordinaria, ossia la titolarità di una situazione giuridica incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata.

Ha resistito al ricorso P.R., con controricorso, sono rimaste intimate le restanti parti.

Fissata udienza camerale al 18 marzo 2021, in imminenza della stessa (il giorno 11.03.2021) la ricorrente depositava in cancelleria copia di atto di rinuncia, notificato al controricorrente che lo sottoscriveva per adesione alla rinuncia essendo intervenuta fra le medesime parti un accordo transattivo che aveva risolto il contenzioso.

L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell’art. 306 c.p.c., comma 1 (secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”), con la conseguenza che essendo stata la rinunzia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, anche quanto alla compensazione delle spese, nulla va disposto anche quanto a detta voce.

In conclusione, da quanto sopra consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1).

Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), il quale prevedete l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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