Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3824 del 26/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3824 Anno 2016
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 4830-2014 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.E.
01057021006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA
2015
4569

DI

RIENZO

69,

presso lo studio dell’avvocato

BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –

v
contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data pubblicazione: 26/02/2016

C.E. 80078750587, GESTIONE EX ENPALS – ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO C.F. 02796270581;
– intimati contro

C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
gr

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO,
EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in
calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

Nonché da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

P.I.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e
MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono

40.

giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F.
01057021006, in persona del legale rappresentante pro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 902/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/02/2013 r.g.n. 10097/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
CHINOY;
udito l’Avvocato DEL VECCHIO BRUNO;
udito l’Avvocato SANTORI MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso del terzo motivo del
ricorso I.N.P.G.I., rigetto nel resto.

ve-

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Udienza 26.11.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 902 del 2013, la Corte d’appello di Roma confermava
la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva revocato il
decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla Rai di pagare all’ Istituto
Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (da qui

omessi (e relative sanzioni civili) e condannato la società al pagamento del
minor importo di € 1*033,89, oltre sanzioni ed interessi successivi al
15.1.2005, ritenendo che l’attività giornalistica e quindi l’obbligazione
contributiva verso l’I.N.P.G.I. sussistesse solo per cinque degli undici
lavoratori cui afferivano i contributi richiesti. Riformava tuttavia la sentenza
del primo Giudice nel dichiarare l’INPS tenuto a riversare direttamente
all’I.N.P.G.I. i contributi dallo stesso ente ricevuti in relazione alle posizioni
previdenziali dei lavoratori di pertinenza di tale istituto.
La Corte territoriale, per quel che qui interessa:
a) confermava la natura non giornalistica della prestazione svolta da
Amelia Albertini, Cristina Foglia, Ilaria Nizzo, Claudia Rebuttini, Giuseppina
Sansone e Claudia Turconi, “mancando nello svolgimento della loro attività,
per come descritta dai testimoni ascoltati, quell’apporto soggettivo e creativo e
quella funzione di elaborazione autonoma della notizia che caratterizzano e
qualificano l’attività di carattere giornalistico, quale attività di carattere
intellettuale (…). Trattasi, quindi, di attività avente per lo più ad oggetto lo
studio, la ricerca e la compilazione delle schede relative agli argomenti trattati
in trasmissione o nella raccolta del materiale e delle informazioni necessarie al
conduttore per la conduzione della trasmissione stessa, senza uso diretto del
mezzo televisivo e senza quella mediazione intellettuale tra notizia e prodotto
finito, tipica dell’attività giornalistica”;
b) quanto alla posizione dei lavoratori Bortone Serena, Cappelli Cecilia,
Cersosimo Francesca, Poggi Alessandro e Pusceddu Raffaella, argomentava
che “deve pure rilevarsi come l’attività dagli stessi svolta alle dipendenze della

Rai correttamente è stata qualificata di tipo giornalistico dal giudice di primo
Paola hinoy, estensore
3

“I.N.P.G.I.”) la somma jh € 260.254,00 a titolo di contributi previdenziali

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grado, secondo quanto emerso dall’espletata istruttoria. E’ risultato, infatti, che
i predetti lavoratori hanno tutti svolto attività di inviati esterni, effettuando
autonomamente interviste, con potere di scelta delle domande da effettuare nel
corso dell’intervista stessa; Cersosimo Francesca, inoltre, realizzava anche
servizi e reportage, nonché il relativo montaggio, essendo peraltro accreditata

Raffaella realizzavano, altresì, servizi esterni filmati (oltre che effettuare
interviste), con autonomia quanto alla scelta dei personaggi da intervistare ed
alle domande da porre (…)”;
c) riteneva che il difetto di buona fede della RAI (che, quale datore di
lavoro, non poteva ignorare il contenuto del rapporto di lavoro dei propri
dipendenti) non escludeva che “in applicazione dei principi generali in tema di
ripetizione dell’indebito e della disposizione di cui al secondo comma dell’art.
1189 del c.c. — ai sensi del quale, in ipotesi di pagamento al creditore
apparente, «Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il
vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito» —
l’INPS sia tenuto a versare direttamente all’INPGI la somma introitata a titolo
di contribuzione per quei lavoratori la cui posizione previdenziale era di
pertinenza invece dell’INPGI. Trattasi, infatti, di somme non di pertinenza
dell’INPS che detto Istituto è tenuto a riversare direttamente all’INPGI, ex art.
1189, 2° co., cpc, senza alcun aggravio di interessi, in applicazione della regola
generale di cui all’art. 2036, 2° c., del c.c., stante la buona fede dell’Istituto che
ha ricevuto l’indebito”;
d) aggiungeva che “non può, invece, essere accolta la domanda della RAI
s.p.a. di applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) in tema di sanzioni civili
(in relazione alle omissioni contributive nei confronti dell’INPGI), tenuto conto
del ripensamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all’applicabilità
dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000 agli enti gestori di forme di
assicurazione obbligatoria di natura privatistica.
L’ I.N.P.G.I. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla
base di tre motivi; ha resistito con controricorso, la RAI s.p.a., che ha proposto
Pao I hinoy, estensore

presso enti ed istituzioni (…); Bortone Serena, Poggi Alessandro e Pusceddu

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altresì ricorso incidentale basato su cinque motivi, cui ha resistito a sua volta,
con controricorso l’I.N.P.G.I. L’INPS si è costituito con delega in calce alla
copia notificata del ricorso. I.N.P.G.I. e R.A.I. hanno anche depositato
memorie ex art. 378 c.p.c.

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale sono stati
riuniti ex art. 335 c.p.c., sin quanto proposti avverso la medesima sentenza.
1. Sintesi dei motivi di ricorso principale
1.1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione degli arti 115, comma 1, e 116, comma 1, cod. proc. civ.,
per non avere la Corte territoriale: a) valutato il verbale ispettivo e le
dichiarazioni di terzi, assunte nel corso dell’ispezione, ivi riportate; b)
effettuato il raffronto tra dichiarazioni dei terzi rese agli ispettori e quelle
raccolte nel giudizio.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte considerato le
dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., falsa applicazione dell’art. 1189, comma 2, cod, civ., per avere la
Corte territoriale erroneamente ritenuto, dopo aver escluso la buona fede della
società, l’I.N.P.S. obbligato alla restituzione dei contributi in favore
dell’ I.N.P.G. I.

2. Sintesi dei motivi del ricorso incidentale
21 – Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione o falsa applicazione della legge n. 69 del 1963, legge n.
633 del 1941, anche in relazione all’art. 2575 cod. civ.; violazione o falsa
applicazione dell’art. 2103 cod. civ., dell’ari 39 Cost., 1 C.N.L.G. e
del C.C.L. RAI (nella parte in cui prevede la declaratoria del profilo di

PaoltGihinoy, est enso re
…./

5

MOTIVI DELLA DECISIONE

R. Gen. N. 4830/2014
Udienza 26.11.2015

“programmista regista”), per avere la Corte territoriale riconosciuto l’attività
giornalistica dei sigg.ri Bortone, Cappelli, Cersosimo, Poggi e Pusceddu in
sostanziale difformità (ed in difetto di effettivo riscontro rispetto alle
testimonianze raccolte) dai criteri, pur enunciati in sentenza (i.e.: creatività
dell’opera, funzione non meràmente compilativa ma di elaborazione critica

finito, utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa), indicati dalla
giurisprudenza, e senza precisare gli elementi di fatto idonei a far propendere
per l’ ascrivibilità al lavoro giornalistico delle attività svolte dai predetti
dipendenti.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione, per avere la Corte omesso di verificare se i compiti svolti dai
dipendenti, alla luce delle testimonianze acquisite, potessero o meno essere
annoverati nell’alveo della declaratoria di appartenenza, prevista dal CCL Rai
(profilo di programmista regista).
2.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5,
cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione della 1. n. 69 del 1963, dell’art.
2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento alle
dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio, e, in un caso, vizio di
motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare i risultati
istruttori sulla base della declaratoria del programmista—regista, essendo
approdata ad una valutazione (sulla qualificazione giornalistica dell’attività
resa) del tutto slegata dalle risultanze istruttorie.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione dell’art. 116 1. n. 388/2000 e dell’art. 38 Cost., con
riferimento alla mancata applicazione al caso di specie della 1. n. 388/2000, per
non avere la Corte territoriale aderito all’insegnamento, contrario a quello
seguito in sentenza, di Cass. 9.5.2002, n. 6680.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ. – ove accolto il terzo motivo di ricorso dell’I.N.P.G.I. – violazione

ti

Paol
.././ hinoy, estensare
6

della notizia e dell’argomento, mediazione intellettuale tra notizia e prodotto

R. Gen. (sI. 4830/2014
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dell’art. 116, comma 20, L. 388/2000 e dell’art. 1189 cod. civ. nella sola parte
in cui non è stata riconosciuta la buona fede della RAI, avendo la Corte
territoriale omesso di considerare che la società ha disposto l’inquadramento
dei dipendenti in conformità di quanto previsto nei singoli contratti di lavoro,

3. All’esame dei motivi occorre premettere che al presente giudizio si
applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
introdotta dall’alt 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che tipizza come quinto motivo di
ricorso per cassazione l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La disposizione ha modificato la
precedente locuzione, che contemplava l’ “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”, introdotta dalla riforma del giudizio di Cassazione operata con la
legge n. 40 del 2006, che aveva a sua volta sostituito il concetto di “punto
decisivo della controversia” con quello di “fatto controverso e decisivo”.
Gli aspetti salienti della riforma consistono in primo luogo
nell’eliminazione del riferimento alla motivazione, sicché si è rilevato che
l’eventuale carenza o difetto di tale parte della sentenza può avere rilievo solo
ove trasmodi in vizio processuale ex art. 360 n. 4) c.p.c. E’ stato invece
mantenuto il riferimento al “fatto controverso e decisivo”, in relazione al
quale l’elaborazione sviluppatasi nella giurisprudenza di questa Corte aveva
già chiarito che per tale deve intendersi “un vero e proprio “fatto”, in senso
storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto
costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della
dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in
funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo.”
(così , Cass. 29 luglio 2011, n. 16655, conf. , Sez. L, Sentenza n. 18368 del
31/07/2013; Cass. (ord.) 5 febbraio 2011, n. 2805).

Paol Gh
finoy, estensore
../i

7

onde la buona fede è presunta.

R. Gen. N. 4830/2014
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Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 07/04/2014
hanno al riguardo precisato che, con la riformulazione dell’art. 360, n. 5 cit., è
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
sufficienza della motivazione. In tal senso, la lacunosità e la contraddittorietà
della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente
grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in
questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga
ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.
3.2. Nella specie, per tutti i motivi formulati nella sostanza sotto il
profilo del vizio di motivazione, è da escludere che ci si trovi innanzi ad una
di quelle patologie estreme dell’apparato argomentativo tale da rientrare in
quel “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità, delineato dalle
Sezioni Unite, considerato che gli aspetti riguardati sono stati tutti esaminati
dalla Corte territoriale, sicché la motivazione non può dirsi omessa, né può
quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime
circostanze.

4. Esame dei motivi del ricorso principale.
4.1. Sulla base delle esposte premesse, il primo e il secondo motivo del
ricorso principale, nella parte in cui sollecitano una nuova lettura delle
risultanze istruttorie, sono inammissibili.
Laddove poi valorizzano le risultanze del verbale ispettivo, non
smentiscono la soluzione della Corte territoriale, che si è attenuta ai principi
consolidati di questa Corte secondo i quali il verbale di accertamento
ispettivo, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa fede fino a querela di falso in ordine
alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, alle
dichiarazioni che questi attesti di avere ricevuto, con esclusione ovviamente
la
… inoy, estensore
PaoTi

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inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente

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della veridicità della sostanza di tali dichiarazioni, e a tutti i fatti più in
generale che l’ispettore dichiari essere avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti (Cass. S.U. 916/96, Cass. 6110/98, Cass. 2275/2000, Cass. n.
3525/2005, Cass. n. 23800/2014), mentre in merito al valore degli
apprezzamenti e delle valutazioni òperate dal verbalizzante, nonché delle

terze persone o a seguito di altre indagini, si tratta di un documento di parte
soggetto al libero e prudente apprezzamento del giudice. (cfr. Cass. n.
3853195, n. 9827/2000, n. 15073/2008, n. 14965/2012).
4.2. Fondato è invece il terzo motivo del ricorso principale.
Il richiamo della Corte territoriale all’art. 1189 c.c. è inconferente, in
quanto non si verte nel caso in tema di avvenuto pagamento al creditore
apparente, posto che la stessa parte debitrice assume la non debenza in radice
dei contributi all’INPGI (così Cass. n. 13648 del 2015). Inoltre, l’art. 1189 c.c.,
presuppone l’errore scusabile – della cui prova è onerato colui che l’invoca mentre nel caso il datore di lavoro non può ignorare il contenuto e le modalità
di svolgimento del rapporto di lavoro del proprio dipendente, e quindi la
natura giornalistica dello stesso, da cui deriva l’individuazione del creditore
dell’obbligazione contributiva (così Cass. n. 2901 del 2014).

5. Esame dei motivi del ricorso incidentale
5.1. Sui primi tre motivi del ricorso incidentale, che possono essere
valutati congiuntamente in quanto connessi, si rileva che la Corte si è attenuta
alla giurisprudenza di questa Corte, che ha enucleato come caratteristici della
professione giornalistica – che possono ricorrere anche al di là
dell’ inquadranento contrattuale del dipendente – gli elementi costituiti dall’
espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, dalla mediazione
intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, dall’
acquisizione della conoscenza dell’evento, della valutazione della sua rilevanza
in funzione della cerchia dei destinatari, dell’informazione e confezionamento
del messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (v. Cass. n. 23625 del
Paola inoy, estensore

_..”5

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circostanze di fatto che questi dichiari di avere accertato per averle apprese da

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22/11/2010, n. 17723 del 29/08/2011 , n. 10332 del 2012, n. 28035 del 2013, n.
22325 del 2013, n. 14006 del 2013, n. 5794 del 13/03/2014). Gli elementi
valorizzati dall’INPGI, ad avviso della Corte, contenevano aspetti ulteriori
rispetto a quelli caratterizzanti il programmista regista tali da realizzare
l’apporto del “mediatore culturale”, sullà base delle articolate considerazioni
riportate nello storico di lite.
Nella sostanza, la RAI esprime . quindi un dissenso valutativo dalle
risultanze di causa ed invoca un diverso apprezzamento di merito delle stesse,
risolvendosi i motivi, di conseguenza, in un’ inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice dì merito, e, perciò in una
richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente
estranea alle finalità del giudizio di cassazione, specie nei limiti dell’attuale
configurazione del motivo previsto dall’art. 360 n. 5 c.c. sopra premessa.
5.2. Anche il quarto motivo del ricorso incidentale è infondato. La parte
ricorrente ha richiamato, a fondamento della censura, un precedente di questa
Corte (cfr.Cass. n. 6680/2002), che aveva ritenuto l’applicabilità della L. n. 388
del 2000, art. 116, indipendentemente della natura pubblica o privata dell’ente
gestore, dovendo in entrambe le ipotesi farsi invece riferimento alla natura
dell’attività esercitata, ossia all’assicurazione obbligatoria. Tale orientamento è
stato tuttavia oggetto di ripensamento da parte della giurisprudenza di
legittimità, che ha avuto modo di rilevare che, in caso di omesso o ritardato
pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani, privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 116, la
disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si
applica automaticamente, poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del
proprio bilancio (obbligo previsto dall’art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di
adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di
condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la
possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto
art. 116) – deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi
del D.Lgs. n. 509, art. 3, comma 7 (L. n. 140 del 1997, art. 4, collima 6 bis) Paola hinoy, estensore

lo

e

R. Gen. N. 4830/2014
Udienza 26.11.2015

pur avendo l’Istituto l’obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000,
art. 76, di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il
regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale
obbligatoria, sia generali che sostitutive (cfr. Cass., n. 11023/2006; n.
21612/2007; n. 12208/2011; n. 1233/2013, n. ‘13648 del 2015). È stato infatti
«…deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per
inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale», ai
sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 2 (come previsto del D.L. n. 79
del 1997, art. 4, comma 6 bis, convenuto, con modificazioni, in L. n. 140 del
1997), trova il proprio limite nella necessità, fissata dalla L. n. 388 del 2000,
art. 76, comma 4, per cui «Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono
essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei
contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che
sostitutive», cosicché tale «…necessità, pur dostituendo un limite, per il suo
stesso contenuto (coordinamento), è di per sé stessa, sul piano negativo, la
negazione d’una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale
nell’ordinamento dell’Istituto, e, sul piano positivo, l’affermazione d’un
autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in
particolare alle esigenze di bilancio», nonché della possibilità che tale potere
«…sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della
previdenza sociale obbligatoria» (cfr., Cass., n. 11023/2006, cit.). A tale più
recente orientamento ermeneutico, da ritenersi ormai consolidato e che il
Collegio condivide, si è conformata la Corte territoriale.
5.3. Per ritenere l’infondatezza del quinto motivo del ricorso incidentale,
basta poi qui richiamare quanto già argomentato al precedente punto 4.2.
6. Segue coerente l’ accoglimento del terzo motivo del ricorso
principale, il rigetto degli altri e del ricorso incidentale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi a
decisione nel merito in relazione al motivo accolto, dovendosi dichiarare che
Paol Ghinoy,

estensore

11

osservato che il potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare

R. Gen. N. 4830/2014
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consegue all’ inapplicabilità dell’art. 1189 c.c. che l’I.N.P.S. non possa essere
dichiarato tenuto a riversare all’I.N.P.G.I. la contribuzione erroneamente a lui
versata, in quanto la mancanza dell’effetto liberatorio del pagamento già
effettuato dalla R.A.I. comporta l’ obbligo diretto di pagamento in favore
dell’ I.N.P.G.I., fermo il diritto ad ottenere dall’I.N.P.S. la restituzione di

7. La parziale soccombenza reciproca e l’approfondimento successivo al
ricorso principale e incidentale della portata della riforma dell’art. 360 n. 5
c.p.c. determinano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

7.1. In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto
della sussistenza in relazione al ricorso incidentale dei presupposti di cui al
primo periodo dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai
fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta
integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il terzo motivo del ricorso principale,
rigetta gli altri ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude l’obbligo
dell’I.N.P.S. di restituzione dei contributi all’I.N.P.G.I.
Compensa tra le parti le spese del giudizio,
Ai sensi dell’ art. 13, comma I quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma I bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26.11.2015

quanto indebitamente versato a tale istituto.

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