Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3824 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3824 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 20559-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
nonche’ per ISTITUTO MAGISTRALE P. SICILIANI, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
2013
3786

STATO presso i cui Uffici domiciliailoin ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrenti –

contro

COLAZZO ROSALBA C.F. CLZRLB51D68L462I;

Data pubblicazione: 18/02/2014

- intimata –

Nonché da:
COLAllO ROSALBA C.F. CLZRLB51D68L462I, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso
lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentata e

in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F.
80185250588, ISTITUTO MAGISTRALE P. SICILIANI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1056/2009 della CORTE D’APPELLO
dt LEUCE, deponitata il 25/0512009 r.g.n_ 2189/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

difesa dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO, giusta delega

R.G. 20559/2009
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 25-5-2009 la Corte d’Appello di Lecce,
riformando la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce del 10-5-

confronti del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Magistrale “P.Siciliani”,
dichiarava il diritto dell’appellante a vedersi determinata la retribuzione
all’interno della posizione economica del profilo professionale di “direttore dei
servizi generali e amministrativi” (DSGA) sulla base dell’anzianità maturata
alla data del 24-7-2003, comprensiva dei servizi pre-ruolo e di quelli prestati in
qualifica inferiore e condannava il Ministero al pagamento delle differenze
retributive tra quanto come sopra dovuto (ai sensi dell’art. 142 del ceni 24-72003 che richiama l’art. 66 del ceni 4-8-1995) e quanto corrisposto, a decorrere
dalla detta data, con gli interessi legali dal giorno di maturazione di ciascun
ridò,

°lire à}

pagarnutte delle speue del doppio grado«

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca ed il citato Istituto Magistrale hanno proposto ricorso con un unico
motivo.
La Colazzo ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale con un unico motivo chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici
ed economici di tutti i servizi prestati anteriormente al 1-9-2000, data di
inquadramento nell’area D2 con il profilo di DSGA.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, preliminarmente riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c.., va rilevato che con l’unico motivo del ricorso principale, il
1

2007, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Rosalba Colazzo nei

Ministero ed il nominato Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 66 comma 6 del ceni 4-8-1995, degli artt. 34 e 48 del ceni 26-9-1999,
degli artt. 8 e 19 del ceni 15-3-2001 e degli artt. 87 e 142 del ceni 24-7-2003, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in sostanza deducono che le parti in sede di

trattamento economico spettante ai lavoratori transitati nel nuovo profilo per
effetto della prima applicazione dell’art. 34 c.c.n.l. 26.5.99 e hanno deciso di
usare il meccanismo della temporizzazione quale criterio attraverso il quale
ciascuno avrebbe dovuto essere collocato nelle varie posizioni economiche in
cui il profilo era destinato ad articolarsi, per cui a tali lavoratori non può essere
applicata la vecchia disciplina.
Il detto ricorso principale è fondato e va accolto in base alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha ripetutamente affermato che
“in tema di personale del comparto scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del
CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo
biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4
agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399,
non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi istituito dall’art. 34 del CCNL
Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate
dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del
personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL
24 luglio 2003.” (v. Cass. 1-3-2010 n. 4885, nonché, fra le altre, Cass. 2.12.10
n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912 – 24913 -24914, Cass. 24.2.11 n. 4805. ord.
N. 4508/2011, ord. n. 21208/2012).
2

contrattazione collettiva hanno inteso compiutamente disciplinare il

Tale specifica norma, di cui all’art. 8 del ccnl citato, come è stato più volte
affermato, regola, infatti, “il trattamento economico spettante dal 10 settembre
2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei
servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi

il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo
dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica
superiore”, sia perché “non è configurabile alcun contrasto con le norme
imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (v. Cass. 212-2010 n. 24431, Cass. 21-2-2011 n. 4141, Cass. 21-3-2011 n. 6372, Cass.
23-6-2011 n. 13869), sia per la “specificità della situazione regolata che nella
specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo” (v. fra le altre
Cass. 16213/2011, Cass. 20665/2011, nonché, da ultimo, varie ordinanze di
manifesta fondatezza dei ricorsi del Ministero – v. fra le altre Cass. ord. n.ri
20651/2012, 21208/2012, 2587/2013, 2589/2013 – e infondatezza del ricorso
dei lavoratori — v. fra le altre Cass. 19785/2012, 20168/2012, 20624/2012,
22865/2012, 23224/2012, 2590/2013, 2271/2013).
Il ricorso principale va pertanto accolto, così risultando assorbito l’esame
del ricorso incidentale, in quanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito con il rigetto integrale della domanda introduttiva della Colazzo.
Infine, mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti,
in considerazione della novità, all’epoca, delle questioni controverse, le spese
del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
3

dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per

P . Q .M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda introduttiva della Colazzo; compensa le spese dei gradi di merito e

spese di legittimità liquidate itt euro 3.000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Roma 19 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Il Funzionario Giudiziario

condanna la Colazzo al pagamento, in favore dei ricorrenti principali, delle

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