Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3824 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13110/2009 proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

BOLOGNA;

– ricorrente –

contro

R.M. (c.f. (OMISSIS)), S.N. (nata a

(OMISSIS)), PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA, RESPONSABILE DEI SERVIZI

SOCIALI DI FIDENZA – A.U.S.L. DI PARMA – DISTRETTO DI FIDENZA;

– intimati –

nonchè da:

R.M. (c.f. (OMISSIS)), S.N. (nata a

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso l’avvocato GOTTARDO

PALLASTRELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati MONTUSCHI MARIA,

POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO, giusta procura in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

BOLOGNA, RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI DI FIDENZA – A.U.S.L. DI

PARMA – DISTRETTO DI FIDENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 52 7/2 009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

FABRIZIO POGGI LONGOSTREVI che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 233 del 30.10 – 4.11.2008 ed a seguito di ricorso presentato il 14.03.2008 dal Pubblico Ministero, il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, con sede in Bologna, pronunciava ai sensi dell’art. 416 c.c., e art. 40 disp. att. c.c., l’interdizione di Ro.Mi., nato a (OMISSIS).

il Pubblico Ministero proponeva appello avverso questa sentenza, di cui chiedeva l’annullamento, sostenendo sia che il Tribunale per i Minorenni era divenuto incompetente funzionalmente a decidere sull’istanza d’interdizione, giacchè il minore aveva raggiunto la maggiore età prima dell’adozione della pronuncia impugnata, e sia che il procedimento di primo grado era affetto da nullità, dal momento che l’esame dell’interdicendo era stato condotto non dal giudice togato ma da quello onorario e si era svolto senza la presenza del PM. Nel giudizio d’appello si costituivano il (Dirigente della AUSL di Parma – Distretto di Fidenza) tutore di Ro.Mi., che resisteva al gravame, nonchè R.M. e S.N., genitori dell’interdicendo, i quali aderivano all’appello del P.M., deducendo anche che non sussistevano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza.

Con sentenza del 12.03 – 20.04.2009, la Corte di appello di Bologna dichiarava la nullità della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, rilevato che Ro.Mi. era divenuto maggiorenne il (OMISSIS) e che solo dopo tale data si era proceduto al suo esame ed all’adozione della sentenza impugnata, escludeva che il giudice minorile potesse pronunciare l’interdizione di detta parte, ritenendo in sintesi che il contenuto letterale e logico dell’art. 416 c.c., limitava temporalmente all’anno antecedente il raggiungimento della maggiore età da parte dell’interdicendo la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni a pronunciare l’interdizione del minore, così ponendo una condizione dell’azione (mancato raggiungimento della maggiore età al momento della decisione), in deroga al disposto dell’art. 5 c.p.c..

Contro questa sentenza la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, con atto depositato il 29.04.2009 presso la Cancelleria della sezione civile minorenni della Corte di appello di Bologna. R.M. e S.N. hanno resistito con controricorso, eccependo in primo luogo e per plurimi profili l’inammissibilità dell’impugnazione, nonchè proposto ricorso incidentale, in via subordinata e condizionata al rigetto delle loro eccezioni. I controricorrenti hanno anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente dispostaci sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. Con il ricorso principale la Procura Generale della Repubblica presso il giudice a quo si duole che sul tema controverso la Corte territoriale abbia fornito un’interpretazione diversa da quella prospettata dall’ufficio e manifesta l’intento di ottenere l’enunciazione di principi che risolvano il contrasto delle soluzioni adottate dai giudici di merito. Sostiene essenzialmente che non è configurabile la prefissione di un termine per l’esaurimento del procedimento di interdizione del minore e che la portata dell’art. 416 c.c., nella parte in cui fissa la decorrenza degli effetti della sentenza d’interdizione del minore, non può essere intesa come influente sulla competenza del giudice minorile, già radicatasi ai sensi dell’art. 5 c.p.c., nel senso di imporne il mutamento qualora l’interdicendo diventi maggiorenne nel corso dell’instaurato giudizio.

A sostegno del ricorso incidentale condizionato i coniugi R. denunziano in via subordinata e condizionata al rigetto delle loro eccezioni:

1. Violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, (sui motivi di appello del PM non esaminati).

2. Violazione degli artt. 714 e 70 c.p.c..

3. Violazione degli artt. 176 – 289 – 101 c.p.c., (sul provvedimento non comunicato adottato a scioglimento della riserva).

4. Ulteriore violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1, e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione al merito, ove la motivazione è insufficiente, imprecisa, incoerente.

Il ricorso principale è improcedibile.

Il potere d’impugnazione del pubblico ministero, con riguardo ai procedimenti che avrebbe potuto egli stesso promuovere, quale quello per l’interdizione del minore da parte del tribunale per i minorenni, resta soggetto alle forme che la legge stabilisce per le altre parti del processo, e, pertanto, ove si tratti di ricorso per Cassazione, alle ordinarie modalità prescritte per l’esercizio del diritto d’impugnazione (in tema cfr Cass. SU 198303149; Cass. 198502367).

Nella specie la Procura Generale della Repubblica presso il giudice a quo ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato il 29.04.2009 presso la Cancelleria della sezione civile minorenni della Corte di appello di Bologna, che ha provveduto a notificarlo alle controparti, mediante fax inviato il 30.04.2009 e ricevuto in pari data dai destinatari. Se la costituzione dei coniugi R.M. e S.N. può valere a sanare l’irrituale notificazione, in ogni caso il tardivo deposito dell’atto d’impugnazione, spedito a mezzo posta solo il 30.05.2009, rende improcedibile il gravame ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Conclusivamente riuniti i ricorsi, si deve dichiarare improcedibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, dal momento che,con riguardo ai procedimenti in cui è parte^l’ufficio del pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell’attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell’interesse pubblico (cfr. tra le altre, Cass. 199008585).

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il principale ed assorbito l’incidentale. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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