Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3824 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3824 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 9375-2013 proposto da:
COSTRUZIONI

SAN

FRANCESCO

SRL,

elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERIA’ 10, presso
lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato OLINTO RAFFAELE
VALENTINI;
– ricorrente contro
2018
201

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 16/02/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

intimata –

avverso la sentenza n. 89/2012 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della

causa svolta nella camera di

consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott.

°RONZO

DE MASI.

RITENUTO

che la Costruzioni San Francesco s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ed impugnato la sentenza resa
dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, indicata in epigrafe, di riforma
della pronunzia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro
l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato l’agevolazione fiscale di cui

registro, ipotecaria e catastale, l’atto di compravendita avente ad oggetto un terreno,
con entrostante fabbricato, ricompreso in piano particolareggiato, che l’acquirente, in
data 4/2/2008, aveva ceduto in permuta alla Immobiliare Costruzioni Torelli s.r.I.;
che secondo la CTR l’appello erariale merita di essere accolto perché l’agevolazione
può essere riconosciuta solo se è il beneficiario a realizzare personalmente, o
mediante appalto o contratto d’opera, la edificazione del suolo entro il quinquennio
dall’acquisto, e non risponde ad un criterio razionale la tesi, sostenuta dalla
contribuente, secondo cui la disposizione agevolativa richiederebbe unicamente il
rispetto del predetto termine e non anche che la costruzione venga effettuata dal
medesimo soggetto che ha proceduto all’acquisto del terreno, nonché chiesto ed
ottenuto l’applicazione della imposta in misura ridotta;
che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n.
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000,
giacché la Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittima la revoca dell’
agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000, senza però
considerare che la contribuente ha ceduto e trasferito in permuta, alla società
Immobiliare Costruzioni Torelli, il suolo, e che quest’ultima società ha ceduto e
trasferito in permuta

alla prima gli immobili, allo stato di rustico, cespiti

successivamente completati dalla stessa società Costruzioni San Francesco;
che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’illegittimità
della sentenza impugnata, per omessa pronuncia su un punto decisivo della
controversia, per non avere la Commissione tributaria regionale considerato la
circostanza che contribuente ha provveduto, nel termine di legge, al completamento
i

all’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000, e ripreso a tassazione, ai fini dell’imposta di

dell’intervento edilizio, avuto riguardo alle unità immobiliari realizzate a rustico dalla
società Immobiliare Costruzioni Torelli, in forza del permesso di costruire rilasciato
dal Comune di Molfetta, oggetto di controprestazione rispetto alla permuta del
terreno, e per non avere detto nulla in ordine alla equiparabilità della permuta alla
vendita, ai fini della decadenza dall’agevolazione;
che le censure, scrutinabili congiuntamente per la loro evidente connessione, sono
fondate e vanno accolte;

registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i
trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque
anni dal trasferimento;
che, secondo indirizzo costante di questa Corte, a cui si intende dare continuità, «Il
beneficio dell’assoggettamento dell’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed
alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della
legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che
l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro
cinque anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire
per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto
dell’area, appare, infatti, di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi,
e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere
ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente»
(Cass. n. 7438/2009, n. 18679/2010, n. 722/2015; n. 15961/2015; n. 21814/2017);
che, dunque, per disattendere l’interpretazione delle norma agevolativa proposta
dalla società ricorrente appare sufficiente fare riferimento proprio alla suindicata
“ratto” della legge, in quanto non è dato sarebbe comprendere quali ragioni vi
sarebbero nel favorire chi compri e rivenda un bene, in area soggetta a piani
particolareggiati, collegando il beneficio alla tempestività dell’azione edificatoria di un
successivo acquirente;
che, invero, l’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000, si discosterebbe dai principi di
ragionevolezza e di eguaglianza, e sarebbe per questo sospetto di incostituzionalità,
laddove fosse interpretato nel senso di subordinare il beneficio fiscale non alla
circostanza che l’edificazione del terreno avvenga ad opera di colui che lo ha
2

che, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, sono soggetti all’imposta di

acquistato, ma alla mera circostanza temporale che l’edificazione avvenga entro
cinque anni dal contratto al quale il beneficio è stato applicato, a nulla rilevando ai fini
qui considerati che si tratti di vendita ovvero di permuta del terreno

de quo, e

neppure che l’edificazione, da altri intrapresa, sia stata poi portata a compimento dal
contribuente beneficiato dalla agevolazione, in quanto l’utilizzo edificatorio deve
avvenire ad opera dell’acquirente, direttamente, con mezzi propri (costruzione in
economia), ovvero a mezzo di terzi (costruzione in appalto);
è incontestato che il terreno dopo l’acquisto da parte della

contribuente, registrato il 21/12/2005, è stato oggetto di un successivo trasferimento,
giusta atto di permuta stipulato in data 4/2/2008 e registrato in data 13/2/2008, con
la conseguenza che il Giudice di appello ha fatto buon governo del suindicati principi,
laddove ha affermato che ai fini della concessione del beneficio fiscale è necessario
che l’edificazione sia realizzata entro il quinquennio dal primo acquirente, non essendo
irrilevante l’identità soggettiva dell’acquirente che ne usufruisce e di colui che
provvede entro il quinquennio all’utilizzazione edificatoria del bene,;
che, per quanto sopra, il ricorso va rigettato e le spese di giudizio di legittimità
seguono la soccombenza della contribuente e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate
a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato —
Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 25 gennaio 2018.
:LER1A

che, nella specie,

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