Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3824 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17693-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

B.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/05/2015 R.G.N. 65/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 125/2015 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta nei confronti del MINISTERO DELLA DIFESA e del MINISTERO DELL’INTERNO da B.G. – divenuto invalido a seguito dell’attività di soccorso prestata, quale militare di leva, in data (OMISSIS), in occasione di un sinistro stradale – per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”; condannava il MINISTERO DELL’INTERNO al pagamento dei conseguenti benefici assistenziali.

2. Respingeva l’appello delle amministrazioni, secondo le quali anche per le attività previste dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 era richiesto che l’invalidità derivasse da un rischio specifico.

3. Osservava che la norma aveva ampliato l’elenco della attività che, secondo la precedente normativa, erano di per sè a rischio; non vi era disparità di trattamento rispetto alle situazioni contemplate nel successivo comma 564, che aveva per oggetto le missioni di qualsiasi natura e dunque attività non individuate specificamente, il che giustificava la necessità di verificare in concreto la presenza di particolari condizioni ambientali o operative.

4.Dichiarava l’appello infondato anche nella parte in cui le amministrazioni contestavano il diritto del B. a conseguire le provvidenze di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 1, ed alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, in ragione della L. n. 302 del 1990, art. 13 per avere percepito dal 1976 la pensione privilegiata di 7 categoria vitalizia.

5. Quanto al beneficio di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2 ai sensi del D.P.R. n. 510 del 1999, art. 4, comma 4, non rientravano nel divieto di cumulo i trattamenti di quiescenza, ancorchè privilegiati.

6. Quanto al beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3, la stessa norma (D.P.R. n. 510 del 1999, art. 4, comma 4), il fatto che la L. n. 302 del 1990, art. 13 facesse generico riferimento alle “provvidenze pubbliche” e non alla pensione privilegiata ed il fatto che il legislatore nel dettare la disciplina dei benefici per le vittime del terrorismo, cui erano state equiparate le vittime del dovere, aveva manifestato una volontà di cumulare i benefici (così per il cumulo tra assegno vitalizio L. n. 407 del 1998, ex art. 2 e l’assegno di cui alla L. n. 206 del 2004) deponevano nel senso della cumulabilità della pensione privilegiata anche con il beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3.

7. Le parti appellanti sostenevano, altresì, che in ogni caso la pensione privilegiata doveva essere detratta dalla speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1, in virtù del disposto della L. n. 302 del 1990, art. 10 in quanto la pensione privilegiata aveva carattere risarcitorio.

9. Anche in questo caso la eccezione era infondata. L’art. 10 riguardava unicamente il risarcimento spettante al soggetto leso nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi mentre la pensione privilegiata, pur essendosene riconosciuta la natura risarcitoria, era corrisposta dallo Stato.

10. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELLA DIFESA ed il MINISTERO DELL’INTERNO, articolato in tre motivi, cui B.G. ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sia perchè i benefici avrebbero natura indennitaria e non assistenziale, sia perchè essi troverebbero causa nel rapporto di sevizio tra il militare in servizio di leva e l’amministrazione sia, infine, per essere demandata alla P.A. una valutazione tecnico discrezionale.

2. Le ricorrenti assumono che non sì farebbe formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non si erano pronunciati sul punto nè il Tribunale nè la Corte d’appello.

3. Il motivo è inammissibile.

4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicchè non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado (da ultimo Sez. Un., 27/04/2018, n. 10265). In definitiva, il giudicato, esplicito o implicito, può dirsi formato tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione (Cass. S.U. 20932/2011, Cass. S.U. 24883/2008).

5. Nella fattispecie di causa, essendo avvenuta nel primo grado la decisione nel merito, le amministrazioni avrebbero dovuto sollevare la questione di giurisdizione nel grado di appello.

6. Con il secondo mezzo le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, anche per le attività contemplate dal comma 563 è richiesto il requisito delle particolari condizioni ambientali ed operative.

7. Si assume altresì che la fattispecie concreta – nella quale il militare di leva era rimasto ferito mentre prestava soccorso a due veicoli incidentati – non rientrava tra le “attività di soccorso” previste dal comma 563, lett. d), che non comprenderebbero un normale soccorso stradale ma le sole operazioni di soccorso ufficiale, nei casi di pubbliche calamità.

8.Si deduce anche che il B. non era neppure in attività di servizio ma in libera uscita.

9. Il motivo è infondato.

10. Le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze del 4 maggio 2017 numeri 10791 e 10792 hanno affermato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.

11. In sostanza, soltanto nel caso di cui al comma 564, ovvero di infermità contratta in qualunque tipo di servizio diverso da quelli previsti nel comma 563, occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali o operative”, concetto poi chiarito dal D.P.R. n. 243 del 2006 laddove per le attività contemplate dall’art. 563 il rischio specifico è stato ritenuto ex lege, in relazione alle attività ivi individuate.

12. Il comma 563, inoltre, considera le attività individuate alle lettere da a) ad f) tanto se svolte “in attività di servizio” che se compiute “nell’espletamento delle funzioni di istituto”; pertanto gli operatori, anche quando non sono in attività di servizio, possono e debbono comunque intervenire, anche quando si trovino in libera uscita.

13. Si osserva, infine, che il comma 563, lett. d fa riferimento a tutte le operazioni di soccorso rientranti nelle funzioni di istituto ed il regolamento di disciplina militare (D.P.R. 31 ottobre 1964 e, successivamente, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 36 nonchè D.P.R. n. 15 marzo 2010 n. 90, art. 732) prevede che il militare debba “prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto”.

13. Appare dunque infondata anche la deduzione delle amministrazioni secondo cui costituirebbe “operazione di soccorso” soltanto quella prestata dal militare in occasione di pubbliche incolumità.

14. Con la terza censura le amministrazioni hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 302 del 1990, artt. 10 e 13 assumendo che, ai sensi della L. n. 302 del 1990, art. 13, comma 4 il B., che percepiva per lo stesso evento sin dall’anno 1976 la pensione privilegiata di 7″ categoria vitalizia, non poteva ricevere le provvidenze a carattere continuativo previste dalla L. n. 407 del 1998, art. 2 e dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3.

15. Preliminarmente la Corte rileva che resta definitiva, in quanto non impugnata, la statuizione del giudice dell’appello di cumulabilità della pensione privilegiata percepita dal B. con la speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1.

16. La questione posta in questa sede attiene alla possibilità del cumulo con la pensione privilegiata:

– dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, comma 1. Trattasi di un assegno di Lire 500.000 mensili, soggetto a perequazione automatica, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (vittime del terrorismo e della mafia) nonchè ai superstiti delle vittime. Il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere in forza della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562 e 565 e del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 4.

– dell’assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. n. 204 del 2006, art. 5, comma 3. Trattasi di assegno di 1.033 Euro mensili, soggetto a perequazione automatica, riconosciuto in favore di chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Il beneficio è stato riconosciuto dall’1 gennaio 2008 anche alle vittime del dovere in forza della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105.

17. La previsione di incumulabilità alla quale fanno riferimento le amministrazioni ricorrenti è contenuta nella L. 20 ottobre 1990, n. 302 – Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – all’art. 13. Tale articolo sancisce la incumulabilità (indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonchè delle elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo).

18. La previsione di incumulabilità riguarda, dunque, gli assegni vitalizi (e le elargizioni) previsti dalla stessa L. n. 302 del 1990.

19. La successiva L. n. 407 del 1998 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – che ha previsto, all’art. 2, la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile di Lire 500 mila mensili, in aggiunta alle elargizioni di cui alla L. n. 302 del 1990, non ha disciplinato il concorso dell’assegno con altri benefici nè richiamato il divieto di cumulo previsto dalla L. n. 302 del 1990, art. 13.

20. Allo stesso modo la L. n. 206 del 2004 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – che ha concesso uno speciale assegno vitalizio, alle condizioni indicate all’art. 5, comma 3, in aggiunta alla elargizione prevista dalla L. n. 302 del 1990, art. 1, comma 1, non ha posto limiti al concorso di benefici.

21. In mancanza di una contraria disposizione deve, dunque, ritenersi la cumulabilità delle elargizioni.

21. Nè può farsi richiamo alla disciplina della L. n. 302 del 1990, art. 13 il cui dettato letterale è limitato agli assegni e alle provvidenze previste dalla medesima legge.

22. Tale interpretazione trova conferma nel D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 – Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – con il quale sono state riunite e coordinate le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle L. 13 agosto 1980, n. 466 e L. 20 ottobre 1990, n. 302 nonchè stabilite le modalità di attuazione della L. 23 novembre 1998, n. 407.

23. L’art. 4 del regolamento, che disciplina le modalità per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze e per l’esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4:

“Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2 i trattamenti di quiescenza, ancorchè privilegiati o di riversibilità, nonchè i benefici di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, artt. 9,14 e 15 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla L. 13 agosto 1980, n. 466”.

23. Il beneficio previsto dall’art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo; in ogni caso i trattamenti di quiescenza, ancorchè privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere continuativo soggette alla incumulabilità.

24. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

25. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

26. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L’Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA