Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3824 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017,  n. 3824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27400/2015 proposto da:

M.R., M.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA MONTE SANTO, 10/A, presso lo studio dell’avvocato MARINA

MESSINA, rappresentate e difese dall’avvocato SALVATORE CATALANO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

G.A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 539/2015 24/09/2015 della CORTE D’APPELLO di

MESSINA, depositata il 08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

” M.S. ottenne il rilascio dell’immobile da esso locato ad G.A.C., a seguito di diniego di rinnovo del contratto L. n. 431 del 1998, ex art. 3, comma 1, lett. a), giustificato dall’esigenza di adibirlo ad abitazione propria “nonchè ad abitazione della nipote”.

Deceduto il M., la G. agì nei confronti delle eredi per ottenere il risarcimento dei danni per il fatto che l’immobile non era stato adibito all’uso indicato entro il termine di dodici mesi da quando il locatore ne aveva riacquistato la disponibilità.

Riformando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Messina ha accolto la domanda della G. sul rilievo che la morte del locatore (deceduto nove mesi dopo il rilascio dell’immobile) non aveva fatto venir meno la possibilità di utilizzo da parte della nipote.

Hanno proposto ricorso per cassazione M.A. e M.R. – eredi di M.S. – denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 3”; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto:

– la Corte (che, pur dando atto che l’esigenza del locatore e quella della nipote erano state collegate – nella disdetta – tramite l’uso della congiunzione “nonchè”, ha finito per attribuire a tale congiunzione il significato della disgiuntiva “o”, sostenendo che l’affermazione che “l’abitazione serviva all’uno nonchè all’altra … non significava che i due soggetti dovessero abitare insieme”), ha considerato la vicenda sotto un profilo meramente oggettivo, rilevando che, persistendo la possibilità di utilizzo abitativo da parte della nipote del locatore deceduto, ricorrevano le condizioni per l’applicazione della sanzione risarcitoria;

– tale conclusione si pone tuttavia in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno a favore del conduttore… non sono connesse ad un criterio di responsabilità oggettiva, con presunzione assoluta di colpa, dovendo perciò essere escluse allorchè sia accertata l’esistenza di un impedimento non imputabile a colpa o dolo del locatore” (Cass. n. 11014/2011; cfr. anche Cass. n. 1050/2016, Cass. n. 6462/2000, Cass. n. 23296/2004);

– pare evidente, infatti, che il decesso del locatore – avvenuto entro il termine annuale dal rilascio – ha fatto venir meno la possibilità di quell’utilizzo congiunto che era stato posto a fondamento della richiesta di rilascio, così determinando una situazione che non risulta ovviamente – imputabile a colpa o dolo del locatore, ma esclusivamente al fatto che la sua morte ha determinato l’impossibilità di realizzare il programma (di utilizzo congiunto) preannunciato con la disdetta.

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso con cassazione senza rinvio – e compensazione delle spese dell’intero giudizio (a fronte del difforme esito dei due gradi di merito e della mancata resistenza della G. nel presente giudizio)”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito rigettando la pretesa della G..

L’esito alterno dei giudizi di merito e la mancata resistenza dell’intimata nella presente fase giustificano la compensazione delle spese di tutti i giudizi (ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, trattandosi di controversia iniziata nel giugno 2009).

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la richiesta della G.; compensa le spese di lite di tutti i giudizi.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA