Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38237 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2021, (ud. 05/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2312 del ruolo generale dell’anno

2020, proposto da:

L.S.E.R., (C.F.: (OMISSIS));

S.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentate e difese dall’avvocato

Francesco D’Angelo, (C.F.: DNGFNC56R17H394L);

– ricorrenti –

nei confronti di:

JULIET S.p.A. a socio unico, (C.F.: (OMISSIS)), in persona della

rappresentante per procura Daniela Priolo, in rappresentanza di

SIENA NPL 2018 S.r.l. unipersonale, (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata

e difesa dall’avvocato Davide Romano, (C.F.: RMNDVD69P12A662L);

C.F.P., (C.F.: (OMISSIS));

L.P., (C.F.: (OMISSIS));

LU.Co., (C.F.: LCC CSM 63H23 C975U) rappresentati e difesi

dall’avvocato Giacomo Sgobba, (C.F.: SGBGCM74M19C975P);

– controricorrenti –

nonché

JUPITER FINANCE S.p.A (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCO DI NAPOLI S.p.A (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3742/2019,

pubblicata in data 8 ottobre 2019 (che si assume notificata in data

31 ottobre 2019);

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 5 ottobre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.L. ed L.S.E.R., nel corso di un processo di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promosso dal Banco di Napoli S.p.A., dopo l’aggiudicazione di alcuni lotti dei beni pignorati in favore di C.F.P., L.P. e Lu.Co., hanno proposto una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bari.

Ricorrono la S. e la L.S., sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi: a) Juliet S.p.A., in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l. (succeduta nelle posizioni giuridiche soggettive di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./MPS Capital Services Banca per la Imprese S.p.A./MPS Leasing & Factoring S.p.A.); b) il C., il L. ed il Lu..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 186 disp. att. c.p.c.”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza per falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 617,615,618,567,569 e 586 c.p.c.”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza per falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 555,617,618 c.p.c., in riferimento all’art. 2826 c.c.”.

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 2644,2655 e 2929 c.c., Vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”.

Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 96 c.p.c.”.

2. E’ pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Nella parte che precede la formulazione dei singoli motivi, vi è un lungo paragrafo (da pag. 3 a pag. 11 del ricorso) intitolato “Oggetto del giudizio”, nel quale, in esordio, si fa presente che l’opposizione avrebbe ad oggetto “l’atto di frazionamento ed accorpamento attuato dal perito, nominato nell’ambito della procedura esecutiva r.g.e n. (OMISSIS), disposta con ordinanza del 5 luglio 2010 ed autorizzata, dal giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 settembre 2010…… con la quale si è statuito il frazionamento pur in presenza della impossibilità giuridica di operare, per l’inefficacia del pignoramento e per il trasferimento dei beni al terzo, con un titolo opponibile alla procedura”, mentre successivamente si disquisisce sulla legittimità del pignoramento e della sua trascrizione nonché sulla regolarità della documentazione ipotecaria e catastale depositata dai creditori a sostegno dell’istanza di vendita (peraltro in modo non sufficientemente specifico, non consentendo l’esposizione – priva di specifici richiami agli atti e documenti relativi, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di comprendere adeguatamente l’esatta situazione dei beni pignorati e successivamente aggiudicati e, soprattutto, in quali esatti termini eventualmente le suddette questioni erano state effettivamente poste a base dell’originaria opposizione).

Segue poi (dopo la sintesi dei motivi di ricorso), un paragrafo intitolato “Svolgimento del processo”, che però non consente assolutamente di avere una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali che hanno originato la controversia e dei connessi fatti processuali.

Tra l’altro, non viene adeguatamente chiarito in tale paragrafo (e comunque non risulta agevolmente e con certezza percepibile sulla base dell’esame del ricorso), chi siano esattamente i creditori procedenti e quelli intervenuti (e sulla base di quali titoli esecutivi) nella procedura esecutiva, chi siano i debitori esecutati, in che esatti termini sia avvenuta la suddivisione in lotti dei beni pignorati ai fini della vendita e chi siano gli aggiudicatari di ciascun lotto, nonché quale era il contenuto preciso dell’opposizione originariamente proposta.

3. Va tenuto inoltre presente che l’opposizione è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale, in quanto tardivamente proposta, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., essendo la stessa rivolta ad impugnare un atto del giudice dell’esecuzione pronunciato all’udienza del 5 luglio 2010 (e precisamente l’ordinanza con cui era stato dato incarico al tecnico nominato dall’ufficio di procedere ad alcune modifiche dell’assetto catastale dei beni aggiudicati, precisamente un frazionamento ed una fusione di particelle catastali, peraltro a spese dell’aggiudicatario).

Tutte le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza impugnata, con riguardo al merito dell’opposizione (e su cui si concentrano e si diffondono i motivi del ricorso), devono quindi, in realtà, ritenersi del tutto irrilevanti ai fini della decisione, con conseguente inammissibilità delle relative censure (cfr. per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; conf., tra le più recenti: Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 – 02).

Orbene, con riguardo alla questione della tempestività dell’opposizione (cioè l’unica effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, come appena chiarito), nel ricorso si sostiene che l’opposizione sarebbe stata in realtà proposta (nel gennaio 2011) entro il termine di venti giorni dalla comunicazione (che sarebbe avvenuta il 17 dicembre 2010, benché nel ricorso non sia richiamato e adeguatamente localizzato nel fascicolo processuale il relativo atto di avviso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) del deposito dell’elaborato peritale relativo all’esecuzione delle modifiche catastali ordinate dal giudice dell’esecuzione nel luglio 2010 e di una successiva ordinanza da quest’ultimo emessa in data 9 settembre 2010 (il cui preciso contenuto, in ulteriore violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è specificamente richiamato nel ricorso) che avrebbe in qualche modo, nuovamente, autorizzato dette modifiche.

In proposito, peraltro, nella sentenza impugnata è chiaramente affermato che l’originaria opposizione aveva ad oggetto esclusivamente l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 5 luglio 2010, mentre solo in corso di causa sarebbe stato (tardivamente) mutato l’oggetto delle contestazioni, indirizzandole nei confronti della successiva ordinanza del settembre 2010 e, nel ricorso (ancora una volta in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non è richiamato in modo adeguato il contenuto dell’originario atto di opposizione, onde consentire alla Corte di avere adeguata contezza della questione ed esaminarla nel merito.

Inoltre (sia pure in modo confuso e non adeguatamente specifico) le ricorrenti sembrano sostenere che l’inefficacia del pignoramento, conseguente ad una pretesa inadeguatezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta a sostegno dell’istanza di vendita, avrebbe determinato una nullità di tutti gli atti successivi della procedura, ivi inclusa l’autorizzazione alle modifiche catastali necessarie a seguito dell’aggiudicazione dei vari lotti, denunciabile in permanenza con l’opposizione agli atti esecutivi avverso ognuno di tali atti. Si tratta di un assunto manifestamente infondato in diritto. Anche a prescindere dalla già segnalata inadeguatezza dell’esposizione dei fatti, che impedisce alla Corte di valutare nel merito le censure di cui al ricorso, infatti, va ribadito che le irregolarità dell’atto di pignoramento sono di regola sanate se non denunciate con l’opposizione agli atti esecutivi, mentre le questioni relative alla completezza della documentazione ipotecaria e catastale depositata dal creditore, dando luogo, in linea di principio, all’estinzione della procedura (ai sensi dell’art. 567 c.p.c.), devono essere oggetto di istanza al giudice per la relativa dichiarazione ed eventualmente oggetto di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.; comunque, eventuali questioni in ordine alla completezza degli atti della procedura estranee alla previsione di cui all’art. 567 c.p.c., laddove ritenute proponibili con l’opposizione agli atti esecutivi, devono essere anch’esse proposte tempestivamente e non possono di certo essere avanzate dopo l’aggiudicazione dei beni pignorati (quanto meno se non si risolvano nell’eventuale aggiudicazione di beni oggettivamente diversi da quelli pignorati e di proprietà di terzi, il che certamente non è possibile ritenere che sia con certezza avvenuto nella specie, sulla base degli atti disponibili e, soprattutto, non è possibile ritenere che sia stato oggetto dei motivi a base dell’originaria opposizione proposta dalle ricorrenti).

4. E’ appena il caso di aggiungere, per completezza espositiva, che le censure di cui al primo motivo di ricorso (sulla mancata acquisizione del fascicolo dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 186 disp. att. c.p.c.) sono del tutto generiche, non consentendo la relativa illustrazione di comprendere l’effettivo pregiudizio che tale omessa acquisizione avrebbe arrecato alle parti opponenti con riguardo all’unica questione rilevante nella presente sede (e cioè la tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi proposta), che quelle dei successivi motivi attengono in sostanza al merito dell’opposizione, che non ha alcun rilievo, per quanto sin qui chiarito, e che quelle di cui al quinto motivo (sulla condanna delle opponenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.) sono da ritenersi generiche, in quanto anch’esse si risolvono nella reiterazione delle questioni di merito di cui ai precedenti motivi e comunque manifestamente infondate, in quanto la condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, risulta correttamente irrogata, sulla base della valutazione della sussistenza di colpa processuale grave delle opponenti, che costituisce un accertamento di fatto del giudice di merito, sostenuto da motivazione adeguata.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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