Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3823 del 26/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3823 Anno 2016
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 22917-2012 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

P.I.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e
MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono
2015
4565

unitamente all’avvocato SALVATORE LO GIUDICE, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

fr

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI

Data pubblicazione: 26/02/2016

GIORNALISTI

ITALIANI

“GIOVANNI

AMENDOLA”

C.F.

01057021006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende

– controricorrente nonchè contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato E SOL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI

ITALIANI

“GIOVANNI

AMENDOLA”

C.F.

01057021006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
.~. .

•■■■.■■•■■

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorso successivo –

giusta delega in atti;

Nonché da:
T

A

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

P.I.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO
25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e

unitamente all’avvocato SALVATORE LO GIUDICE, giusta
delega in atti;
-controricorzente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F.
01057021006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale nonché contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE (GESTIONE EX ENPALS – ENTE NAZIONALE DI.
PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO C.F 027962705481;
– intimato nonché contro

I.N.P.S.

te’

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

notificata del ricorso;
– resistente con ‘mandato –

avverso la sentenza n. 6578/2011 della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2011 r.g.n.
6035/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato SANTORI MAURIZIO;
udito l’Avvocato DEL VECCHIO BRUNO;
udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
isba rt.t.s0-0
l’accoglimento dei motivi secondo e terzo3rdell’
I.N.P.G.I. 2 1930

la.ro.

D’ALOISIO, giusta delega in calce alla copia

R. Gen. N. 22917/2012
Udienza 26.11.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza m 6578 del 2011, la Corte d’appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, condannava la R.A.I. —
Radiotelevisione Italiana – s.p.a. a versare all’INPGI — Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, le somme da questo
azionate in sede monitoria a titolo di contributi relativi a dieci lavoratori (Marco

Mura, Michele Misuraca, Graziella Pulcrano, Giuseppina Sansone, Patrizia
Senatore, Sara Veneto), che avevano lavorato alla trasmissione “Mi manda Rai
tre”, qualificati come programmisti registi, le cui prestazioni venivano ritenute di
lavoro giornalistico, con esclusione delle posizioni relative ai dipendenti Maurelli,
Mauri e Zarfati, detratte le somme già corrisposte ad INPS ed Enpals, e
decurtando delle richieste sanzioni e delle somme aggiuntive. Dichiarava INPS ed
ENPALS tenuti a riversare all’INPGI i contributi versati dalla RAI per le
medesime posizioni.
La Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisava che:
a) con riferimento alla posizione della Zarfati per il periodo settembrenovembre 2003, non poteva essere riconosciuta la natura giornalistica della
prestazione lavorativa, in considerazione delle dichiarazioni generiche rilasciate al
riguardo dai testi e sulla scorta di quanto accertato con i rapporti ispettivi dai
funzionari degli istituti previdenziali;
b) per gli altri lavoratori, premesso che il rapporto di lavoro giornalistico è
caratterizzato dalla raccolta, l’elaborazione e l’interpretazione critica delle notizie,
e quindi, per l’apporto creativo, costituito dal personale contributo di pensiero e
dalla valutazione della rilevanza della notizia, con giudizio sull’idoneità del fatto
ad incidere sul convincimento del lettore, la Corte rilevava come fosse emerso
dall’istruttoria che i lavoratori raccoglievano le notizie segnalate dai consumatori,
predisponevano il copione, realizzavano il filmato che poi montavano, e
preparavano le domande da porre ai protagonisti in trasmissione; provvedevano
quindi ad elaborare la notizia e ad interpretarla con necessario apporto creativo,
per cui correttamente il Tribunale aveva ritenuto la natura giornalistica della
prestazione. Il fatto poi che Veneto e Coletta per un certo periodo avessero
lavorato alla trasmissione come autori avrebbe potuto incidere in sede di
Paola ff3hinoy, estensore

Bemardi, Antonio Emilio Caggiano, Stefano Coletta, Marco Durazzo, Roberto La

R. Gen. N. 22917/2012
Udienza 26.11.2015

inquadramento.
c) doveva essere riconosciuta la buona fede della RAI ai sensi degli arti.
116, comma 20 della legge n. 388 e dell’art. 1189 c.c., considerata l’assenza di
richieste dei lavoratori interessati ed il difetto di prova della conoscenza da parte
della RAI della qualifica di giornalista in capo ai lavoratori; ne conseguiva che i
versamenti dei contributi effettuati dalla RAI ad INPS ed ENPALS dovevano

sanzioni ed interessi.
La RAI ha proposto ricorso per la cassaziene della sentenza per tre motivi,
cui ha resistito l’INPGI con controricorso; l’INPGI ha proposto altresì autonomo
ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito la RAI con controricorso nel quale ha
proposto altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’INPGI
con controricorso. L’INPS, anche per la gestione ex ENPALS, si è costituito con
deleghe i calce ai ricorsi. RAI ed INPGI hanno altresì presentato memorie ex art.
378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, tutti i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c., in
quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Deve poi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale della RAI
contenuto nel controricorso con il quale la parte ha resistito al ricorso dell’INPGI,
considerato che con il proprio ricorso principale la stessa RAI aveva già
consumato il diritto di impugnazione (così Cass. n. 25925 del 2005, n. 11660 del
2006).
2. Sintesi dei motivi del ricorso della RAI
2. 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., violazione eio falsa applicazione della legge n. 69 del 1963, legge n.
633 del 1941, anche in relazione all’art. 2575, cod. civ., dell’art. 2103 cod.civ.,
dell’ari 39 Cost., e dell’art. 1 del CNLG e del C.C.L. RAI nella parte in cui
prevede la declaratoria del profilo di “programmista regista”, ed addebita alla
Corte territoriale di essersi discostata dai principi normativi operanti in materia di
individuazione delle caratteristiche tipiche dell’attività giornalistica, pur
correttamente richiamati.
Pao a Ghinoy, estensore
4

avere effetto liberatorio, con ulteriore esclusione dell’obbligo di pagamento di

R. Gen. N. 22917/2012
Udienza 26.11.2015

2.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., l’omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso, costituito dalla
sussumibilità o meno della prestazione lavorativa di alcuni dipendenti nella
declaratoria di inquadramento prevista dal CCL RAI per il profilo di
programmista regista.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, nn.. 3 e 5, cod.

2697 cod.civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in riferimento alle
dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio.
3. Sintesi dei motivi del ricorso dell’INPGI
3.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale escluso la fondatezza della
pretesa contributiva azionata dall’INPGI con riferimento alla posizione di Laura
Zarfati limitatamente al periodo 1 settembre 2003 —30 novembre 2003.
3.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n.3, cod.
proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli arti. 116, comma 20, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e 1189 cod.civ., degli artt. 1,2 e 3 del D.lgs. 30 giugno
1994, n. 509, dell’art. 4, comma 6 bis del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 conv. nella L.
28 maggio 1997 n. 140 , nonché dell’art. 15 cod.pen., per avere il giudice
d’appello ritenuto direttamente applicabile all’INPGI l’art. 116, comma 20, della
legge n. 388/2000, dichiarando , pertanto, il diritto dell’istituto a ricevere i soli
contributi previdenziali, ed esonerando la RAI in virtù del riconoscimento della
buona fede ai sensi dell’art. 1189 cod.civ., dal pagamento delle sanzioni relative
in virtù dei pagamenti già effettuati all’INPS (succeduto all’Enpals ai sensi
dell’art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 214).
3.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ., l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, costituito dall’avere il giudice di secondo grado ritenuto,
con argomentazioni insufficienti e contraddittorie, la sussistenza della buona fede
in capo alla RAI e la conseguente applicazione dell’art. 1189 c.c..

PaoIf3hinoy, estensore

proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione della legge, n. 69 del 1963, dell’art.

4-

R. Gen. N. 22917/2012
Udienza 26.11.2015

4. Esame del ricorso RAI:
4.1. I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, in quanto
attengono alla qualificazione come giornalistica della prestazione resa da Marco
Bernardi, Antonio Emilio Caggiano, Stefano Coletta, Marco Durazzo, Roberto La
Mura, Michele Misuraca, Graziella Pulcrano, Giuseppina Sansone, Patrizia
Senatore, Sara Veneto nel periodo in cui essi avevano lavorato nella dichiarata

Essi sono fondati.
L’ impugnata sentenza ha ritenuto la natura giornalistica delle prestazioni e
non vi ha ravvisato la qualificazione come programmista regista
convenzionalmente attribuita, definito come colui che “idea, propone, imposta e
prepara — sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e
budgettario — programmi radiofonici e/o televisivi (elettronici o filmati), culturali
e di spettacolo, redige o concorre alla redazione di testi, soggetti, scalette e
trattamenti e sceneggiature, segue la realizzazione dei programmi o li realizza
dirigendo la ripresa, il montaggio, l’edizione e la messa in onda; effettua
all’occorrenza prestazioni al microfono e/o in video ed al mixer video per le
riprese dirette o differite di attualità, inchieste, dibattiti, riprese di avvenimenti
sportivi e comunque in tutte quelle produzioni per le quali non si richiede la
presenza dell’addetto al mixer” . Allo scopo, ha rilevato che i lavoratori
raccoglievano le notizie segnalate dai consumatori, predisponevano il copione,
realizzavano il filmato che poi montavano, e preparavano le domande da porre ai
protagonisti in trasmissione, e che l’elaborazione critica della notizia con apporto
creativo risulterebbe in sostanza dalla predisposizione del copione e dalla scelta
domande da porre in trasmissione, non ostando a tale conclusione che la
prestazione fosse soggetta alle decisioni dell’autore o del conduttore la
delimitazione dell’oggetto, la possibilità di modificare il materiale raccolto, il
contenuto delle domande e la scaletta della trasmissione.
4.2. In tal modo, la Corte territoriale appare però non avere fatto
applicazione dei principi che risultano all’esito della pluriennale elaborazione di
questa Corte sulla questione, ed in particolare degli elementi enucleati come
caratteristici della professione giornalistica costituiti dall’ espressione originale o
di critica rielaborazione del pensiero, dalla mediazione intellettuale fra il fatto e la
Paola hinoy, estensore

qualità di “programmisti registi” alla trasmissione “Mi manda Rai tre”.

—..L■ •■
—•••••■ma…■••••••

4

.

R. Gen. N. 22917/2012
Udienza 26.11.2015

diffusione della conoscenza di esso, dall’ acquisizione della conoscenza
dell’evento, valutazione della sua rilevanza in funzione della cerchia dei
destinatari, dall’informazione e confezionamento del messaggio con apporto
soggettivo ed inventivo (v. Cass. n. 23625 del 22/11/2010, n. 17723 del
29/08/2011 , n. 10332 del 2012, n. 28035 del 2013, n. 22325 del 2013, n. 14006
del 2013, n. 5794 del 13/03/2014). Non si comprende infatti in qual modo gli

il programmista regista, tali da realizzare l’apporto del “mediatore culturale”, non
risultando’ rimessa ai lavoratori la scelta del “taglio” informativo, né
l’elaborazione critica degli elementi acquisiti ed essendo tra l’altro soggetti alle
decisioni dell’autore o del conduttore la delimitazione dell’oggetto, la possibilità di
modificare il materiale raccolto, il contenuto delle domande e la scaletta della
trasmissione.
Il ricorso della RAI deve quindi essere accolto.

5. Esame del ricorso dell’INPGI:
5.1. Il primo motivo non è fondato, trattandosi di censura volta a denunciare
omissioni di motivazione sul materiale probatorio acquisito in sede istruttoria.
Nella sostanza, l’INPGI esprime un dissenso valutativo dalle risultanze di
causa ed invoca, quindi, un diverso apprezzamento di merito delle stesse,
risolvendosi il motivo, di conseguenza,” in un’ inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò in una
richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente
estranea alle finalità del giudizio di cassazione” (così da ultimo tra le tante Cass.
n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011, Cass. n. 7394 del 2010).
5.2. Il secondo e terzo motivo, che attengono alle conseguenze del mancato
versamento della contribuzione all’INPGI per i lavoratori la cui prestazione era
stata riqualificata come di lavoro giornalistico, restano assorbiti per effetto
dell’accoglimento del ricorso della RAI.

6. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso
.t.

accolto ed il rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che
dovrà valutare la natura, giornalistica o meno, della prestazione resa dai lavoratori
Paola hinoy, estensore
7

elementi valorizzati contengano gli aspetti ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti

R. Gen. N. 22917/2012
Udienza 26.11.2015

in questione, facendo applicazione dei principi sopra indicati, nonché decidere
sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso della RAI; rigetta il primo
motivo del ricorso dell’INPGI e dichiara assorbiti gli altri motivi. Dichiara
inammissibile il ricorso incidentale della RAI. Cassa la sentenza impugnata in
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26.11.2015

relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA