Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3823 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3823
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26878-2015 proposto da:
M.M., B.G., elettivamente domiciliati in Roma
Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentati
e difesi dall’avvocato ROBERTA CARRARO, giusta procura in calce al
ricorso;
nonchè contro
T.V.;
– ricorrenti intimato –
avverso la sentenza n. 1498/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata
il 29/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..
“Il B. e la M. propongono ricorso straordinario per cassazione – articolato in quattro motivi – avverso la sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile l’opposizione esecutiva (avverso un preavviso di accesso) promossa nei confronti di T.V..
Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti della causa (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Per quanto materialmente presente, la premessa espositiva alla deduzione dei motivi non contiene la chiara – ancorchè concisa -indicazione dell’oggetto del giudizio; segnatamente, non indica la natura e il contenuto del provvedimento giudiziale della cui esecuzione si tratta (nè una tale indicazione è ricavabile dalla illustrazione dei motivi); ciò comporta che la Corte non è posta in condizione di esaminare i motivi a prescindere dalla lettura della sentenza, risultando pertanto gravata di un’attività di ricognizione di fatti di causa che è invece demandata alla parte ricorrente.
Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese (in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato)”.
A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese di lite.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017