Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38229 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 14/07/2021, dep. 03/12/2021), n.38229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36722/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL SANTUARIO

REGINA DEGLI APOSTOLI 25, presso lo studio della Dott.ssa VALERIA

GRECO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA MARINO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA MARIA PALADINO,

SAVERIO MOLICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 753/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

La Corte osserva:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ad M.A. venne elevato verbale di contestazione per violazione dell’art. 157 C.d.S., dalla Polizia locale del comune di Catanzaro, per avere sostato un’autovettura “in una porzione della carreggiata destinata al transito dei veicoli in modo idoneo ad ostacolare la corretta circolazione del traffico”.

Il Giudice di pace rigettò l’opposizione del sanzionato e il Tribunale di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, ne disattese l’impugnazione.

Avverso quest’ultima sentenza M.A. propone ricorso sulla base di due censure e il Comune di Catanzaro resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In sintesi il ricorrente lamenta che il Giudice dell’appello era incorso in errore nel reputare che il verbale non potesse contestarsi, se non con la querela di falso, a riguardo di “circostanze di fatto… rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva”; erano stati applicati dell’art. 157 C.d:S., commi 4 e 8, valevoli per le strade “a senso unico”, trattandosi, invece, di strada a doppio senso di circolazione; era stato dimostrato con la prova testimoniale, svolta in primo grado, che la sosta lasciava “spazio sufficiente alla circolazione… non inferiore a tre metri”; le valutazioni “ad occhio” dei verbalizzanti risultavano contraddette dalle emergenze istruttorie; la fede privilegiata non copriva le valutazioni espresse dagli operatori in merito a circostanze percepite repentinamente, non controllate con metodo obiettivo; il Tribunale aveva omesso di esaminare fatti decisivi, costituiti dalla destinazione a doppio senso della strada e di considerare che, comunque, anche nelle strade a unica direzione di marcia, è bastevole assicurare una larghezza di tre metri; il veicolo non era stato rimosso e ciò significava che non ostacolava il transito; la corretta interpretazione dell’art. 157 C.d.S., conduceva a ritenere consentita la sosta di veicoli, in assenza di diversa segnaletica, al margine della destro della carreggiata, assicurata larghezza sufficiente per i due sensi di marcia.

Il motivo è in larga parte inammissibile e nel resto infondato.

Con il ricorso al Giudice di pace il M. mosse due contestazioni al verbale: difetto di legittimazione e per eccesso di potere della Polizia comunale; manifesta infondatezza dell’accertamento per non essere stata effettuata misurazione, avendo il verbale riportato una mera valutazione “ad occhio”.

Ne consegue la novità, già in appello, del profilo di doglianza con il quale il ricorrente lamenta l’illegittimità della contestazione per essere la strada soggetta a doppio senso di circolazione.

Il secondo profilo, con il quale i M. nega fede privilegiata all’accertamento è manifestamente destituito di giuridico fondamento.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’unica eccezione alla fede privilegiata assegnata dalla legge al verbale è costituita da una percezione sensoriale dell’operatore, che per repentinità e occasionalità, non possa reputarsi descrittiva di una situazione precipuamente accertata. Per una ipotesi del genere può richiamarsi Sez. 2, n. 25676, 04/12/2009, a riguardo d’una sfuggente annotazione di targa di un veicolo in movimento.

Nell’ordinarietà dei casi deve ribadirsi che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati dall’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto potersi attribuire pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti della polizia municipale avevano attestato che il conducente l’autovettura, al momento dell’ordine di fermata, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione fosse qualificabile come una mera sensazione) – Sez. 2, n. 25844 del 27/10/2008, Rv. 605370.

Si è anche detto che in tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al C.d.S. e con riferimento all’ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l’apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall’accertamento, quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l’atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita) Sez. 2, n. 2434, 2/11/2011, Rv. 616575 -.

Ed ancora, la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l’attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione (Sez. 6, n. 339, 12/1/2012, Rv. 620730).

E’ del tutto evidente che nel caso qui al vaglio, proprio perché il ricorrente contesta l’esattezza dell’accertamento come percepito direttamente e immediatamente dal pubblico ufficiale, avrebbe dovuto proporre querela di falso, versandosi al di fuori di quei casi di occasionali e repentine percezioni sensoriali.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione dell’art. 345 e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, assumendo di essere stato condannato, in assenza d’impugnazione della controparte, anche al pagamento delle spese del primo grado, è manifestamente destituito di giuridico fondamento.

Al contrario dell’erroneo assunto di cui in ricorso il Giudice dell’appello si è limitato, come era doveroso fare, a regolare le spese del grado, senza in alcun modo statuire sul regolamento di primo grado.

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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