Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38227 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 03/12/2021), n.38227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28695/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO BELLI, giusta procura

speciale per Notaio;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO LAZZARINI, ROBERTO

FAINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

B.C., B.G., BI.GI.,

BI.MA., GE.GI., GOOD LUCK S.R.L., G.N.,

T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1554/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 26.11.2004, G.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini, S.G. e S.G. junior, nelle rispettive qualità di proprietario ed usufruttuario, per chiedere accertarsi che i convenuti avevano occupato una porzione di terrazzo di uso comune.

L’attore dedusse che i convenuti nel 1986 avevano presentato una variazione catastale con il quale avevano unito al loro appartamento il terrazzo comune, individuato con la p.lla (OMISSIS).

I convenuti si costituirono per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale spiegarono domanda di usucapione ventennale e decennale ex art. 1159 c.c., deducendo che, a seguito delle varianti apportate il terrazzo era accessibile solo dall’appartamento di loro proprietà; richiamarono il titolo di proprietà da cui risultava che tutti i terrazzi erano di proprietà esclusiva delle unità immobiliari che vi avevano accesso.

La causa venne interrotta per il decesso e proseguita nei confronti degli eredi; venne inoltre integrato il contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e dichiarò, sulla base dei titoli di proprietà, che il S. era proprietario di solo di una porzione del terrazzo oggetto di causa, individuata a mezzo di CTU.

La Corte d’appello, con sentenza del 14.9.2016, rigettò l’appello proposto dal S..

Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso S.G. sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso G.G..

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, rigettata la richiesta, proposta dal controricorrente di estinzione del giudizio di cassazione per cancellazione dall’albo dell’Avv. Franco Belli, difensore del ricorrente.

Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e segg., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo (Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n. 24635; Cass. Civ., sez. 01, del 31/10/2011, n. 22624).

Con il primo motivo di ricorso, si deduce “l’erronea, superficiale, incompleta ed illegittima interpretazione del contratto notarile d’acquisto della proprietà del terrazzo in discussione” in quanto dal rogito per notar L. del 18.6.1984 risulterebbe che non fossero previsti terrazzi di proprietà ed uso condominiale e tale atto sarebbe stato richiamato nel titolo di proprietà dell’acquirente del 31.12.1985.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in via subordinata l’erronea argomentazione, da parte del primo giudice dell’art. 1159 c.c., in quanto sussisterebbe la buona fede ed un valido titolo di acquisto, al fine del riconoscimento dell’acquisto della proprietà del terrazzo per usucapione.

I motivi che, per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili.

In primo luogo, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più censurabile il vizio di motivazione in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale solo quando si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053).

Nel caso di specie, la motivazione esiste e consente di ricostruire la vicenda processuale in maniera esauriente e completa.

La corte di merito ha esaminato i titoli di proprietà e, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato che la planimetria allegata alla scrittura privata del 1984 per notar L. – che rappresenta l’atto costitutivo del condominio-, richiamato dal titolo di acquisto del ricorrente, non aveva la forma rettangolare e più ampia di cui alla variazione catastale dal medesimo presentata successivamente all’atto d’acquisto dell’appartamento.

Detta variazione non era quindi conforme al titolo di proprietà, da cui risultava che il terrazzo aveva una forma trapezoidale ed una minore estensione rispetto alla particella n. (OMISSIS), generata dalla variazione catastale.

Conseguentemente, mediante il rogito del 31.12.1985, il ricorrente non aveva acquistato la proprietà esclusiva del terrazzo se non nei limiti della planimetria allegata all’atto del suo dante causa, ovvero la scrittura per notar L. del 18.6.1984.

Il ricorso sollecita una diversa interpretazione dei titoli di proprietà – che è demandata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutica – ribadendo la richiesta subordinata di acquisto del terrazzo ai sensi dell’art. 1159 c.c..

Sotto questo profilo, in disparte i profili di inammissibilità già evidenziati, va aggiunto che dalla sentenza d’appello non risulta la specifica impugnazione della sentenza di primo grado in relazione al rigetto della domanda ex art. 1159 c.c., sulla quale si è formato il giudicato, né il ricorrente ha dedotto il vizio di omessa pronuncia, trascrivendo, come era suo onere, il motivo di gravame.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile sotto diversi profili.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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