Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3822 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1693-2008 proposto da:

CLASS EDITORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STUCCHI OLIMPIO

CESARE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.P., MILANO FINANZA EDITORI S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso 5825-2008 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEZZI MARIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CLASS EDITORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STUCCHI OLIMPIO

CESARE, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

MILANO FINANZA EDITRORI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/01/2007 R.G.N. 1562/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato STUCCHI OLIMPIO CESARE;

udito l’Avvocato RUSCONI FABIO per delega FONTANA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1848 del Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande proposte da M.P., era stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al predetto in data 6.5.2003 ed era stata disposta la condanna della società Class Editori p. a. a reintegralo in servizio, oltre che a risarcirgli il danno per le mancate retribuzioni fino alla reintegrazione, nella misura di Euro 9.829,68 mensili.

Con sentenza resa il 23.1.2007, la Corte di Appello di Milano, in riforma dell’impugnata decisione, accogliendo per quanto di ragione l’appello della società Class Editori, accertava il diritto del M. alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, comprensiva degli importi corrisposti dalla spa Milano Finanza e condannava la società Class Editori a pagare al dirigente la somma di Euro 127.785,84 e di Euro 14.241,00, oltre accessori di legge. Respingeva gli appelli incidentali proposti dal M. per il risarcimento di ulteriori danni (all’immagine e professionale subito) e alla spa Milano Finanze Editori per l’accertamento della validità del contratto tra essa appellante ed il M..

Sosteneva in sintesi la corte territoriale che l’assunzione del M. atteneva a qualifica dirigenziale, che era stata esclusa dal primo giudice per l’esiguità della struttura redazionale e che, al contrario, doveva applicarsi il regime del rapporto di lavoro subordinato previsto in proposito dal contratto di lavoro giornalistico, secondo cui allo stesso competeva la qualifica di direttore esecutivo della testata, tenuto conto delle mansioni esercitate con profili di rilevanza interna ed esterna.

Riteneva di condividere le valutazioni circa il recesso operate dal primo giudice e che la pubblicazione con altro editore, senza preventiva autorizzazione, di un volume intitolato “Per vino e per segno” non rientrasse nel divieto del contratto individuale di assumere incarichi giornalistici per conto terzi, nè poteva ravvisarsi alcun pregiudizio, discendente da concorrenza sleale, per la rivista Case e Country, della quale il M. era direttore esecutivo.

Solo poteva esservi un aspetto di opportunità che quest’ultimo proponesse l’edizione al suo gruppo editoriale, ma quello tenuto non integrava un comportamento disciplinarmente rilevante, valutabile come inadempimento contrattuale. Non era stato provato, poi, l’utilizzo di strutture aziendali per il libro in questione che avesse provocato oneri aggiuntivi estranei all’attività della società, e, dunque, al M. spettava l’indennità di preavviso per il recesso, che, ai sensi del contratto giornalistico, era possibile esercitare nei confronti del direttore esecutivo di testata anche in mancanza di giusta causa, in considerazione della natura personale-fiduciaria del rapporto.

Ai sensi dell’art. 27 c.c.n.l. ed ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva di preavviso, doveva tenersi conto anche dell’importo annuale dei compensi percepiti dal M. da parte di soggetto diverso ma facente parte dello stesso gruppo e integranti il trattamento economico complessivo, benchè le prestazioni sporadiche cui erano connessi tali ulteriori compensi fossero dirette verso Milano Finanze. Escludeva la sussistenza del danno all’immagine ed ogni altro profilo di danno evidenziato nel ricorso incidentale.

Compensava tra le parti metà delle spese di lite del doppio grado, per il residuo poste a carico della Class Editori spa.

Propone ricorso per cassazione la Class Editori spa, affidando l’impugnazione a cinque motivi.

Resiste il M. con controricorso, proponendo contestuale ricorso incidentale, cui ha, a sua volta, resistito la Class Editori spa con controricorso.

La spa Milano Finanze Editori è rimasta intimata.

E’ stata prodotta memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., dalla spa Class Editori spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo di ricorso la SPA Class Editori deduce la nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nel capo in cui è stata decisa la domanda in punto di legittimità o meno del licenziamento intimato dalla società ricorrente sulla base di fatti diversi da quelli elencati nella contestazione disciplinare del 22.4.2003 e considerati ai fini del recesso, nonchè successivamente allegati in causa dal M..

Si assume che il fatto considerato dalla Corte è diverso da quello oggetto della contestazione disciplinare (“ella è in procinto di far pubblicare da diverso editore un libro da lei realizzato; per la promozione del libro ha utilizzato a nostra insaputa strumenti e mezzi aziendali e ha svolto attività di promozione nella sua qualità di direttore di Case e Country con riferimento anche alla segretaria P.P.”) e che, peraltro, il libro era stato pubblicato nel mese di luglio 2003, quando il licenziamento risaliva ai primi di maggio e la contestazione ad aprile. Dunque, è evidente il vizio di extrapetizione e la decisività dell’innovazione ai fini causa. A conclusione delle argomentazioni svolte, la società formula quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Dica se la gravata sentenza sia oppur no affetta da vizio di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento su assunto diverso da quello oggetto della contestazione).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione a “fatti controversi e decisivi per il giudizio” costituiti dagli addebiti disciplinari avanzati dalla società ricorrente al M. con lettera del 22.4.2003 e successivamente posti a base del licenziamento in tronco, poi impugnato nel presente giudizio.

Assume che la decisione risulta essere stata assunta in radicale carenza di una qualsiasi motivazione riguardante i “fatti controversi e decisivi” che avevano dato causa al licenziamento ed evidenzia la decisività del vizio rispetto alla materia del contendere.

Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2105 c.c., in relazione al capo della decisione in cui è stata decisa in senso favorevole al M. la domanda di illegittimità del licenziamento (art. 360 c.p.c., n. 3) e formula, a conclusione delle argomentazioni, specifico quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Sostiene che il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 c.c., ma anche da quelli in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o da comportamenti che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa ed idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Con i quarto motivo, lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al capo in cui, in esito alla pronunzia di licenziamento, è stata determinata la mensilità di retribuzione spettante in ragione di una “causa petendi” diversa dalla azione di simulazione ex art. 1414 c.c. o da quella di nullità ex art. 1418 c.c., formulate in causa dallo stesso M.. Pone al riguardo quesito di diritto.

Si rileva che la causa è stata decisa sulla base di accertamento di prestazioni sporadiche rese in favore della Milano Finanze Editori spa, facente parte tuttavia del medesimo gruppo editoriale, ma che ciò avrebbe dovuto condurre alla reiezione della domanda di simulazione assoluta proposta dalla società e di quella nullità del contratto stipulato con Milano Finanze.

Infine, con il quinto motivo viene dedotta la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” costituito dalla “inesecuzione di prestazioni lavorative a favore di Milano Finanze Editori da parte del M.” quale assunto a fondamento della domanda di accertamento della natura di retribuzione dei compensi di consulenza erogati da Milano Finanze Editori e del loro computo nella determinazione della “mensilità di retribuzione” spettante a M. in esito al licenziamento dichiarato illegittimo.

Si evidenzia che, sulla base delle premesse logico giuridiche svolte, la sentenza sarebbe dovuta pervenire alla reiezione della domanda in punto di simulazione del contratto con la società Milano Finanza Editori e, quindi, ritenere che i compensi dalla predetta corrisposti non fossero ineludibili nel calcolo dell’ indennità di preavviso.

Quanto al primo dei motivi esposti, deve rilevarsi che effettivamente la sentenza impugnata è alquanto imprecisa circa l’identificazione della fattispecie oggetto di contestazione sulla quale doveva vertere l’esame di rilevanza a fini disciplinari della condotta posta in essere dal M.. Tuttavia, la sussunzione del vizio denunziato in vizio di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la corte territoriale ritenuto che il fatto addebitato al M. fosse la pubblicazione con altro editore, senza previa autorizzazione, di un volume “Per vino e per segno”, non risulta condivisibile. In primo luogo, deve osservarsi che, ove si trattasse di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovrebbe trattarsi di travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi o del petitum dedotti, la qual cosa non risulta si sia verificata nella specie, essendo pacifico che l’oggetto e la causa petendi siano stati resamente identificati dalla Corte territoriale e che quest’ultima abbia soltanto indicato in termini privi di riferimenti di specificità la condotta addebitata al dirigente. Ed invero, la circostanza che la Corte territoriale ha fondato la propria motivazione sulla ritenuta inidoneità della condotta (riferita alla pubblicazione di un volume relativo ad argomenti trattati anche dalla rivista della quale era direttore esecutivo di testata, a mezzo di editore diverso dal proprio datore di lavoro) ad integrare gli estremi di una giusta causa di licenziamento, che, riferita ad un dirigente, si sostanzia nella giustificatezza dell’atto di recesso, deve indurre a ritenere che a maggior ragione la condotta contestata, riferita alla mera attività preparatoria rispetto alla futura pubblicazione il libro in oggetto, fosse insuscettibile di essere valutata nei termini disciplinarmente rilevanti voluti dalla ricorrente.

Peraltro, al rilievo della mancanza di decisività della indicazione erronea del fatto posto a base del licenziamento deve aggiungersi quello della non evidenza della diversità sostanziale, potendo il vizio anche ricondursi ad una mera imprecisione terminologica, che, tuttavia, sottintenda il riferimento ed il rinvio alla condotta quale identificata nella lettera di contestazione dell’addebito, che, peraltro, ove effettivamente travisata nella realtà ed obiettività del suo contenuto intrinseco, ben avrebbe potuto giustificare una istanza revocatoria, nella contestuale verificata esistenza della decisività dell’errore.

Pertanto, in difetto di una corretta identificazione de vizio della decisione impugnata, non riconducibile, per quanto detto, ad un difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quindi ad una nullità afferente la sentenza o di carattere procedurale, deve respingersi il relativo motivo di impugnazione, così come deve disattendersi anche il secondo motivo di ricorso, intimamente connesso al primo, con il quale si censura l’omessa motivazione con riguardo a fatti ritenuti estranei all’oggetto della contestazione come riportato in sentenza. Ed invero, non può essere ritenuta omissiva la motivazione che sostanzialmente analizza l’incidenza del comportamento del dipendente sul dovere di lealtà e di non concorrenza nei confronti del proprio datore di lavoro riferendosi a condotta sotto un certo profilo anche più grave di quella che si riferisce all’essere soltanto in procinto di pubblicare i libro contenente la raccolta commentata di immagini di etichette vini.

Anche il terzo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato. Al riguardo si osserva che l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (cfr. Cass., sez. lav. 18.6.2009 n. 14176) e che, in tema di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 cod. civ., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (Cass. sez. Lav. 4.4.2005 n. 6957; Cass. sez. lav. 1.2.2008 n. 2474). Il carattere extralavorativo di un comportamento non ne preclude, poi, la sanzionabilità in sede disciplinare, quando la natura della prestazione dovuta dal lavoratore subordinato richieda un ampio margine di fiducia esteso ai comportamenti privati. Infatti gli artt. 2104 e 2105 cod. civ., richiamati dalla disposizione dell’art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un tacere, e che l’obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e per le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa.

Tali principi non risultano applicati erroneamente dal giudice del merito, il quale ha osservato che la pubblicazione con altro editore di un volume riguardante un aspetto particolare dell’enologia non potesse farsi rientrare nel divieto, sancito nel contratto individuale, di assumere incarichi giornalistici per conto terzi e che non si determinava alcun pregiudizio o concorrenza sleale per la rivista per la quale il M. era direttore esecutivo, ma non ha disatteso la portata generale della norma relativa all’osservanza del dovere di lealtà e fedeltà. Ove il comportamento del prestatore si estrinsechi in comportamenti che siano espressione, come nella specie, della libertà di pensiero, la tutela di valori tutelati costituzionalmente (art. 21 Cost.) è tale da non essere recessiva rispetto a diritti-doveri connaturali al rapporto di lavoro, che, nella sostanza, non subiscono una compromissione per le modalità in cui si estrinsechino le condotte censurate.

Quanto a rilievo riguardante la esistenza della prova delle simulazione in relazione alla prestazione resa in maniera affatto sporadica in favore di altro soggetto editoriale da parte del M., la circostanza non assume valore decisivo per desumerne la nullità della decisione in quanto fondata su diversa causa petendi, in relazione alla riconosciuta unicità di compensi corrisposti dalla società Class Editori ed alla relativa imputazione, dovendo al riguardo osservarsi che l’utilizzazione di prestazioni sporadicamente rese dal lavoratore da parte di destinatario delle stesse diverso dal datore di lavoro non incide sulla titolarità giuridica del rapporto intercorrente tra gli originari contraenti. A ciò consegue l’infondatezza del vizio denunziato, che fonda la possibilità di considerare unitariamente il compenso corrisposto a titolo di retribuzione unicamente sulla necessità di accertamento della simulazione assoluta del rapporto con la società Milano Finanze Editori spa.

Infine, con riferimento alla quinta censura, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice ai diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

Con il ricorso incidentale, il M. deduce, a sua volta, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2095 c.c. e dell’art. 6 del Contratto nazionale di Lavoro Giornalistico 1.3.2001-28.2.2005.

Sul rilievo che il M. non era Direttore responsabile ma direttore esecutivo e che la distinzione non acquista rilevanza meramente terminologica, si assume che sarebbe stata necessaria una compiuta disamina delle mansioni concretamente svolte per affermarne la natura dirigenziale e si pone al riguardo quesito di diritto.

Anche i motivo proposto in sede di impugnazione incidentale deve essere disatteso, osservandosi che la disamina compiuta non si pone in violazione della norma codicistica richiamata, che risulta correttamente interpretata, laddove la denunzia di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 deve ritenersi inammissibile per come proposta nei termini specificati, atteso che con la stessa, rispetto alla denuncia di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, il ricorrente non ha spiegato i motivi del perchè ritenga inapplicabile alla fattispecie controversa la norma applicata dal giudice di merito, nè ha illustrato le ragioni per cui la norma stessa sarebbe stata male interpretata dal medesimo giudice, posto che la questione di diritto risolta dalla sentenza impugnata era nel senso che la posizione mansionaria del dipendente, a prescindere dall’esiguità della struttura facente capo alla testata della quale il M. era direttore esecutivo, era tale da rispondere a tutti i criteri utili all’identificazione della posizione dirigenziale.

Ed invero, come affermato da questa Corte, “posto che il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”; del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sìa stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione” (cfr. Cass. sez. 3 24.10.2007 n. 22348, conforme a Cass sez. 1^ 22.2.2007 n. 4178, secondo la quale, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa). Ancora deve richiamarsi, in tema di inammissibilità del motivo attinente al vizio di violazione di legge ulteriore e recente insegnamento giurisprudenziale di legittimità alla cui stregua “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Principio enunciato dalla S.C. con sentenza 26.3.2010 n. 7394, in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa).

Per le esposte considerazioni il ricorso principale e quello incidentale vanno respinti, laddove, per la prevalente soccombenza della ricorrente principale, le spese – compensate per la residua metà, attesa la reciprocità delle rispettive posizioni – cedono a carico di quest’ultima in ragione di 14, nella misura di cui in dispositivo.

Nulla va statuito sulle spese nei confronti della Milano Finanze Editori spa, essendo la stessa rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte cosi provvede: riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la società al pagamento, in favore del M., di 1/2 delle spese di lite, liquidate, per l’intero, in Euro 3000,00 per onorario, Euro 40,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.

Compensa il residuo 1/2.

Nulla per spese per la Milano Finanze Editori s.p.a..

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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