Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3822 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3822 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 18732-2008 proposto da:
PALUELLO ALFIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ZAMPINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

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– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA

DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 15/02/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 760/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di TORINO, depositata il 10/07/2007 R.G.N. 1288/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 31.5 – 10.7.2007,
rigettò il gravame proposto da Paulello Alfio nei confronti dell’Inps

domanda di riconoscimento, in relazione all’attività lavorativa dal
medesimo svolta presso la centrale idroelettrica di Venaus dal
gennaio 1971 al novembre 1983, del diritto al beneficio della
rivalutazione contributiva ai sensi dell’art. 13, comma 8, legge n.
257/92.
A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che il beneficio
previdenziale richiesto poteva essere attribuito solo a fronte di
un’esposizione all’asbesto di intensità superiore al valore previsto
dall’articolo 24 dl.vo n. 277/91 (ossia 100 fibre per litro) e che, sulla
base delle risultanze della CTU espletata nel corso del primo grado
di giudizio, il lavoratore non era stato esposto a concentrazioni di
amianto maggiori rispetto a tale soglia.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Paulello Alfio ha
proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimato lnps ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,
cpc), deduce l’inattendibilità della CTU in ordine alla valutazione
clell’assoggettamento all’asbesto, risultando l’indagine inficiata da
plurime lacune ed inesattezze.

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avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la sua

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando ancora violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,
cpc), si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la necessità del

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366

bis cpc è

applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti
pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio
2006, n. 40 (cfr, ad. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al
4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e,
quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata
è stata pubblicata il 10.7.2007.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’articolo 360, primo
comma, numeri 1), 2), 3) e 4), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’articolo 360, primo
comma, n. 5), cpc, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere,
sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Secondo l’orientamento di questa Code il iioipio di diritto previsto
dall’ad. 366 bis cpc, deve consistere in una chiara sintesi logicogiuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od
affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco

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superamento della soglia limite di 0,1 fibre/cc.

l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU,
n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un

puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in
sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
3. Alla

stregua

della

suddetta

normativa

deve

rilevarsi

l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, non essendo stato ivi
formulato il prescritto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti
delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali, né il quesito di
diritto in relazione al dedotto vizio di violazione di (non meglio
specificate) norme di diritto.
4. Parimenti inammissibile, mancando la formulazione di un
momento di sintesi inerente al denunciato vizio di motivazione,
risulta il relativo profilo di doglianza di cui al secondo motivo.
Quanto alla censura di violazione di norme di diritto svolta nel
medesimo motivo, deve osservarsi che, secondo il condiviso
orientamento della giurisprudenza di legittimità:
– il disposto dell’art. 13, ottavo comma, legge n. 257/92 va
interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va
attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori
di rischio per esposizione a polveri d’amianto superiori a quelli
consentiti dagli artt. 24 e 31 di.vo n. 27791; nell’esame della
fondatezza della relativa domanda, il giudice di merito deve

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momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva

accertare – nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio se l’assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e
l’ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione,

concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori
limite superiori a quelli indicati nel dl.vo n. 277191 (cfr, ex plurimis,
Cass.,

nn. 4913/2001; 6980/2001;

8859/2001;

1580/2002;

2926/2002; 997/2003; 20464/2004; 17632/2010; 17916/2010):
– in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti
all’amianto, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice dell’art. 13
legge n. 257/92 e tenuto conto delle disposizioni successive che
hanno ridisciplinato la materia, per la concessione del beneficio è
necessario il superamento di una certa soglia di esposizione
all’amianto, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio
di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuova disposizione il
beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa,
secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado
di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per
lungo periodo alla sostanza nociva: resta dunque irrilevante
l’elemento del tutto estrinseco e casuale dell’epoca di richiesta del
beneficio (cfr,

ex plurimis, Cass., nn. 22422/2006; 1422/2007;

15977/2007).
La sentenza impugnata si è sostanzialmente conformata a tali
principi, dal che discende l’infondatezza del motivo all’esame.
4.

In definitiva il ricorso va dunque rigettato.

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abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una

Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’applicabilità ratione
temporis (il ricorso introduttivo di primo grado venne depositato nel

febbraio 2003) dell’ad. 152 disp. att. cpc nel testo previgente la

n. 326.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2013.

novella di cui al dl 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003,

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