Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3822 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6208/2014 proposto da:

ELETTROTECNICA D. DI G.R. E D.R.C. S.N.C.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, G.R.

personalmente, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI,

11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VALENZA, che li

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD, (già EQUITALIA SESTRI S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 766/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/08/2013 R.G.N. 587/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dall’INPS, condannava la Elettrotecnica D. di G.R. e D.C. s.n.c. nonchè G.R. in proprio a pagare all’INPS la somma di Euro 277.942,47, oltre sanzioni civili, già richiesta con cartella esattoriale a titolo di contributi omessi.

2. Per la cassazione della sentenza la Elettrotecnica D. di G.R. e D.C. s.n.c. nonchè G.R. in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso, mentre Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Sestri s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

3. Elettrotecnica D. di G.R. e D.C. s.n.c., ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. l’eccezione d’ inammissibilità del ricorso per tardività sollevata in via pregiudiziale dalla difesa dell’Inps è fondata.

5. Risulta infatti dagli atti che la sentenza della Corte d’appello di Torino è stata pubblicata il 6 agosto 2013, mentre la notifica del ricorso è stata effettuata dal difensore a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 2, in data 4 marzo 2014, oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, applicabile ratione temporis in ragione del fatto che il ricorso introduttivo del giudizio è del 2010.

6. Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 c.c. e segg., non trova inoltre applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. n. 18145 del 23 ottobre 2012, Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n. 15376, 24 luglio 2008n. 20375).

7. Il ricorso è dunque inammissibile.

8. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

9. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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