Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3822 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26748-2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO GIORGIANNI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SPADAFORA, in persona del Sindaco pro tempore C.F. (OMISSIS)

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MECENATE 27, presso lo studio

dell’avvocato ANDREINA DI TORRICE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETANO FATATO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 654/2014 del 10/07/2014 della CORTE D’APPELLO

di MESSINA, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

” G.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina ha ridotto a 2.000,00 Euro la somma capitale dovuta dal Comune di Spadafora a titolo di risarcimento dei danni da essa subiti a seguito di due episodi di allagamento di un cantinato adibito a deposito di elettrodomestici e mobili vari, provocati dalla rottura di una conduttura idrica comunale.

Ha resistito il Comune a mezzo di controricorso.

Il primo motivo (che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo) è infondato, in quanto la Corte ha esaminato le circostanze evidenziate dalla ricorrente, senza tuttavia desumerne – sul piano probatorio – le conseguenze auspicate dalla G..

Il secondo motivo (“violazione degli artt. 1226 c.c. e 112 c.p.c.”) è, in parte, infondato e, per il resto, inammissibile.

Infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la contestazione dell’esistenza del danno non consente di ipotizzare la mancata impugnazione della liquidazione equitativa compiuta dal primo giudice.

E’, invece, inammissibile nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 1226 c.c., in quanto “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass. n. 5090/2016; cfr., ex multis, anche Cass. n. 23233/2013); nel caso, la Corte ha ampiamente dato atto degli elementi valutati e ha motivato la decisione sulla base della insufficienza (“estrema incertezza”) del quadro probatorio, tale da non consentire di riconoscere alcunchè oltre ai costi sostenuti per prosciugamento dei locali e lo spostamento dei materiali.

Il terzo motivo – che denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e censura la sentenza per avere compensato le spese dei gradi di merito pur a fronte della soccombenza del Comune- è parimenti inammissibile in quanto la statuizione di compensazione non è censurabile (con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c.vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalle L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis) quando il giudice abbia ritenuto sussistenti giusti motivi (nel caso in esame, esplicitati nella circostanza che la domanda era stata accolta per un importo considerevolmente inferiore al richiesto).

Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese, persistendo i giusti motivi individuati dal giudice di appello”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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