Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38218 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2021, (ud. 05/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19081-2019 proposto da:

C.A.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITO ALESSANDRO PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo

studio dell’avvocato FRANCOISE MARIE PLANTADE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3138/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 C.A.P. convenne dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la società Groupama Assicurazioni s.p.a., esponendo che:

-) il proprio coniuge F.E. aveva stipulato con la società Groupama un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni mortali;

-) la polizza copriva il rischio di infortuni mortali che fossero occorsi al contraente F.E., ed annoverava quale beneficiario la di lui moglie C.A.P.;

-) il 17 luglio 2006 F.E. venne a mancare;

-) la società assicuratrice aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo sul presupposto che la polizza copriva solo gli infortuni dovuti a “causa fortuita, violenta ed esterna”, mentre nel caso di specie F.E. si era suicidato.

2. Con sentenza 15 maggio 2014 n. 714 il Tribunale rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. Con sentenza 18 dicembre 2018 n. 3138 la Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello che:

-) il contratto escludeva l’indennizzabilità degli eventi mortali dovuti a “causa fortuita, violenta esterna”;

-) non era in contestazione fra le parti che F.E. si procurò volontariamente le lesioni che ne provocarono la morte;

-) ergo, non ricorreva nella specie una “infortunio” così come descritto nelle condizioni generali di contratto.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.A.P., con ricorso fondato su un solo motivo.

La Groupama Assicurazioni ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1900,1927 e 1932 c.c..

Nella illustrazione del motivo la ricorrente sviluppa una tesi giuridica così riassumibile:

-) all’assicurazione contro gli infortuni mortali si devono applicare le norme dettate dal codice civile in tema di assicurazione sulla vita;

-) tra queste norme rientra l’art. 1927 c.c., il quale esclude l’indennizzabilità della morte causata da suicidio nel solo caso in cui questo sia avvenuto entro il biennio dall’articolo del contratto, salvo patto contrario;

-) nel caso di specie il contratto non derogava alla suddetta norma;

-) pertanto, essendo decorsi più di due anni tra il momento della stipula della polizza e la morte del portatore di rischio, l’assicuratore non avrebbe potuto rifiutare il pagamento dell’indennizzo.

1.1. Il motivo è infondato.

La ricorrente è nel vero quando assume che all’assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo un noto precedente delle Sezioni Unite di questa Corte, si applicano le norme dettate per l’assicurazione sulla vita, e dunque anche l’art. 1927 c.c., il quale fissa ope legis un c.d. termine di incontestabilità.

L’art. 1927 c.c., tuttavia, è norma dispositiva e non cogente, e l’errore della ricorrente sta nel ritenere che, nel caso di specie, il contratto non vi avesse derogato.

Nel contratto oggetto del contendere, infatti, le parti per patto espresso avevano convenuto di qualificare come “infortunio” solo quello dovuto “a causa esterna”, e quindi indipendente dalla volontà del portatore di rischio.

Tale previsione, escludendo dal novero dei sinistri indennizzabili l’infortunio dovuto a causa “violenta ed esterna”, costituiva per l’appunto quel “patto espresso” che, ai sensi dell’art. 1927 c.c., consentiva alle parti di derogare alla regola del biennio.

Legittimamente dunque la domanda di indennizzo è stata rigettata dal giudice di merito: con la sua valutazione, infatti, questo non ha affatto falsamente applicato una norma di legge inapplicabile al caso di specie, ma ha semplicemente rilevato come l’indennizzabilità di quel tipo di evento fosse esclusa dai patti contrattuali.

1.2. Il ricorso deve dunque essere rigettato la luce del seguente principio di diritto:

“la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a “causa fortuita, violenta ed esterna”, costituisce quel patto espressò che, ai sensi dell’art. 1927 c.c., esclude l’indennizzabilità dell’infortunio mortale dovuta a suicidio”.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.A.P. alla rifusione in favore di Groupama Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA