Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38217 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2021, (ud. 05/10/2021, dep. 03/12/2021), n.38217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18406-2019 proposto da:

B.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 7991/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data non indicata né nel ricorso, né nella sentenza impugnata, i trentuno odierni ricorrenti convennero (insieme ad altri soggetti) dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;

-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;

-) le Dir. comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Dir. 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;

-) l’Italia non aveva mai dato completa attuazione a tali direttive.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di lire 21.500.000 per ogni di frequenza delle rispettive scuole di specializzazione oppure, in subordine, al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza n. 12744 del 2017 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 12.12.2018 n. 7991 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame.

La Corte d’appello, richiamando un consolidato orientamento di questa Corte, ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione delle Dir. 75/362 e 75/363, da parte dello Stato italiano, sia iniziata a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999.

Con quella legge, infatti, venne sì previsto il pagamento di un compenso in favore di quanti avessero frequentato, senza essere remunerati, le scuole di specializzazione post lauream in medicina, ma limitatamente a coloro che avevano già vittoriosamente proposto un giudizio a tal fine dinanzi al TAR.

Da quel momento, infatti, nessun dubbio poteva sussistere sull’esistenza del diritto alla remunerazione, sulla sua violazione da parte dello Stato, e sulla palese intenzione di quest’ultimo non voler provvedere ad attuarlo.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soggetti indicati in epigrafe, con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Le Amministrazioni non hanno notificato un controricorso, ma si sono limitate a depositare un “atto di costituzione”, ai fini evidentemente della partecipazione ad una eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Di tali amministrazioni, infatti, il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva, con la statuizione confermata in appello.

Tale capo della sentenza d’appello non è stato impugnato nella presente sede, sicché sul difetto di legittimazione dei tre ministeri appena indicati si è formato il giudicato interno.

2. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione “delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante tardivo recepimento di direttive comunitarie”; di sette differenti norme del codice civile, delle L. n. 370 del 1999 e L. n. 257 del 1991, dell’art. 112 c.p.c., di varie disposizioni del Trattato istitutivo dell’Unione Europea e delle tre direttive 82/76, 75/363 e 93/16.

Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999. A sostegno della censura i ricorrenti espongono una tesi così riassumibile:

a) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere;

b) il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Dir. comunitarie nn. 75/362 e 75/363 pote’ essere fatto valere solo quando lo Stato consentì ai danneggiati di avere “su sciente certe” sui rimedi giurisdizionali ad essi concessi per ottenere il risarcimento;

c) questa “sufficiente certezza” non esisteva prima del 2011, in quanto:

c’) solo nel 2005 le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono a quale giudice spettasse la giurisdizione a conoscere della domanda risarcitoria;

c”) solo nel 2009 le Sezioni Unite di questa Corte chiarirono se la domanda di risarcimento nei confronti dello Stato avesse natura contrattuale od extracontrattuale;

c”’) solo nel 2011, infine, questa Corte stabili quale, tra i vari interna corporis dello Stato-apparato, fosse legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria;

d) di conseguenza, la prescrizione del credito risarcitorio non pote’ iniziare a decorrere prima del 2011, perché prima di tale momento non esisteva ” effetti vità della tutela giurisdizionale”, e non era spirata al momento di introduzione della domanda.

2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La sentenza impugnata, infatti, è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, i cui argomenti non sono non solo superati, ma nemmeno affrontati dai ricorrenti.

In fattispecie identiche, infatti, questa Corte ha già ripetutamente affermato che “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle Dir. n. 73/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sortene irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01, nonché – quali sentenze “capostipite” Sez. 3, Sentenze n. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 17/05/2011).

2.2. Incuranti di questo consolidato orientamento, i ricorrenti vorrebbero sostenere – questo, infatti, è il cuore della loro censura che essi per trent’anni, dal 1982 al 2011, non potevano sapere né a quale giudice rivolgersi per ottenere tutela dei propri diritti, né quale domanda proporre, né nei confronti di chi, e che tale incertezza rendeva per essi impossibile esercitare il diritto al risarcimento del danno.

E’ una allegazione che rasenta la temerarietà, in quanto anche a prescindere da qualsiasi valutazione circa l’effettiva sussistenza della suddetta “incertezza”, in ogni caso tale incertezza mai avrebbe potuto rendere impossibile l’esercizio del diritto, e di conseguenza impedire il decorso della prescrizione, giacché:

-) l’incertezza sulla giurisdizione non impedisce l’esercizio del diritto, in quanto nel caso di errore nell’individuazione del giudice competente sopperisce il rimedio della translatio iudicii, ex art. 50 c.p.c.;

-) l’incertezza sulla “natura dell’adone” non impedisce l’esercizio del diritto, in quanto da un lato l’attore nel giudizio di merito non ha alcun onere di qualificare sub specie iuris la natura della propria domanda (art. 163 c.c.); dall’altro quella pretesa “incertezza” poteva essere superata, come pacificamente avviene formulando domande subordinate od alternative;

-) quanto, infine, alla pretesa incertezza sul “soggetto da convenire in giudizio”, essa è giuridicamente irrilevante in un ordinamento come il nostro, nel quale qualsiasi eventuale errore nell’individuazione della pubblica amministrazione da convenire in giudizio è sanabile in virtù della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, a norma del quale quando l’Avvocatura dello Stato eccepisca “errore di identificazione” della persona giuridica convenuta in giudizio, ha l’onere di indicare anche l’amministrazione competente, cui la parte attrice può indirizzare una nuova notificazione con effetto sanante ex tunc.

2.3. Sia nel ricorso, sia nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”.

L’istanza è infondata per le ragioni già esposte: ovvero che a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA