Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38213 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 03/12/2021), n.38213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23739/2016 R.G. proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

C.M., c.f. (OMISSIS), R.G., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cosseria, n. 5, presso

lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli, che

disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Cesare Piozzo di

Rosignano, li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso.

– ricorrenti –

contro

T.F., c.f. (OMISSIS), B.D., c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Tacito, n. 23, presso lo

studio dell’avvocato Cinzia De Micheli, che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Gabriele Bruyere, li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 393/2016 della Corte d’Appello di Torino, dep.

9/3/2016;

udita la relazione nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 1137 c.c., i coniugi T.F. e B.D. convenivano dinanzi al Tribunale di Torino il condominio (OMISSIS).

Premettevano che erano condomini del condominio convenuto e comproprietari, in regime di comunione legale, di tre posti-auto nell’autorimessa condominiale.

Premettevano che il 6.4.2000 l’assemblea condominiale aveva deliberato di dar mandato ad un ingegnere ai fini della presentazione ai vigili del fuoco, per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, del progetto – dallo stesso professionista realizzato – di predisposizione dei posti-auto, delle uscite di sicurezza, delle corsie di manovra e delle vie di fuga all’interno dell’autorimessa condominiale, progetto che contemplava i 74 posti-auto e le 5 uscite di sicurezza da sempre esistenti nell’autorimessa del condominio.

Indi esponevano che la via di fuga connessa all’uscita di sicurezza n. 1 prevista in progetto attraversava illegittimamente uno dei tre posti-auto di loro esclusiva proprietà.

Chiedevano dichiararsi la nullità delle delibere assembleari del 6.4.2000 e del 7.5.2001 nei punti relativi all’approvazione del progetto.

2. Si costituiva il condominio (OMISSIS).

Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi l’esistenza in suo favore, siccome risultante dagli atti ovvero costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di servitù di passaggio pedonale attraverso il posto-auto di spettanza dei coniugi T. – B..

3. Con sentenza n. 34049/2004 il tribunale dichiarava la nullità delle delibere impugnate e non si pronunciava in ordine alla riconvenzionale.

4. Il condominio (OMISSIS) proponeva appello. Resistevano T.F. e B.D..

Intervenivano i condomini R.G. e C.M..

Chiedevano accertarsi la servitù di passaggio invocata dal condominio.

5. Con sentenza n. 1234/2005 la Corte d’Appello di Torino dichiarava il gravame inammissibile siccome tardivamente proposto.

6. Con sentenza n. 18117/2013 questa Corte di legittimità cassava la sentenza n. 1234/2005 della Corte di Torino.

7. Il condominio (OMISSIS) riassumeva il giudizio.

Si costituivano T.F. e B.D..

Si costituivano R.G. e C.M..

8. Con sentenza n. 393/2016 la Corte d’Appello di Torino dichiarava la nullità delle delibere assembleari del 6.4.2000 e del 7.5.2001, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal condominio, condannava il condominio a rimborsare ai coniugi T. – B. le spese dei gradi tutti di giudizio; condannava R.G. e C.M., in solido con il condominio, a rimborsare ai coniugi T. – B. le spese del pregresso grado d’appello e del giudizio di rinvio.

Evidenziava la corte, in ordine al preteso acquisto della servitù di passaggio pedonale per destinazione del padre di famiglia, che il condominio, nell’atto di riassunzione, non aveva approfondito tale aspetto; che in pari tempo il rogito per notar O. del 17.2.1978 per nulla dava conto dell’acquisto di una servitù di passaggio pedonale attraverso il posto-auto dei coniugi T. B..

Evidenziava altresì che il regolamento condominiale, nell’osservanza del quale era stato stipulato l’atto d’acquisto – datato 12.12.1990 – dei coniugi T. – B., prevedeva, nella pianta del piano seminterrato, gravate in favore del condominio da servitù di passaggio pedonale e carraio le zone di disimpegno, ossia le zone di transito e manovra, dei posti-auto e da servitù di passaggio pedonale le zone di collegamento pedonale con le scale; che del resto nelle zone di collegamento pedonale con le scale era vietato l’ingombro e la sosta di autovetture, sicché evidentemente dette zone non potevano coincidere con alcun posto-auto.

Evidenziava, in ordine al preteso acquisto della servitù di passaggio pedonale per usucapione, che in assenza di precise dichiarazioni testimoniali circa l’esatto luogo di esercizio del passaggio pedonale erroneamente il tribunale aveva reputato che il passaggio fosse esercitato attraverso il posto-auto di proprietà degli originari attori; che invero la conformazione dei luoghi desumibile dalle planimetrie allegate era tale da consentire il passaggio pedonale in direzione dell’uscita lungo la striscia di delimitazione del posto-auto dei coniugi T. – B..

9. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il condominio (OMISSIS), R.G. e C.M.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

T.F. e B.D. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

10. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

11. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che corte d’appello per nulla ha tenuto conto, nemmeno al fine di escluderne la rilevanza, della sentenza che ha definito il giudizio possessorio intrapreso da R.G. e C.M. nei confronti di T.F. e B.D..

Deducono che tale sentenza, allegata all’atto di intervento e passata in giudicato, con conseguente indubbia efficacia riflessa nel presente giudizio, ha accertato l’esercizio del passaggio pedonale attraverso il posto-auto n. (OMISSIS) di proprietà dei coniugi T. – B..

12. Il primo motivo di ricorso va respinto.

13. Si prescinde dal rilievo dei controricorrenti secondo cui i coniugi R.G. e C.M. hanno fatto riferimento alla sentenza che ha definito il giudizio possessorio, esclusivamente nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di rinvio (cfr. controricorso, pag. 15, ove si soggiunge che il condominio, dal canto suo, ne ha fatto cenno nella memoria di replica).

E si prescinde pur dal conseguente rilievo per cui non è ammissibile “nel giudizio di rinvio la trattazione di nuovi argomenti mai trattati in precedenza” (così controricorso, pag. 15).

14. E’ sufficiente rimarcare che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati (cfr. Cass. (ord.) 2.12.2020, n. 27513; Cass. 5.10.2009, n. 21233; Cass. 20.7.1999, n. 7747, secondo cui le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell’eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall’assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (“causa petendi” e “petitum”); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull’esito del giudizio petitorio. Cfr. anche Cass. 16.12.1986, n. 7557, secondo cui le prove acquisite nel giudizio possessorio non possono (salvo che non siano state preordinate a tale utilizzazione) essere richiamate nel giudizio petitorio, in favore dell’una o dell’altra parte).

15. Va rimarcato, in pari tempo, che la corte d’appello ha – lo si è premesso – disconosciuto l’intervenuto acquisto per usucapione della pretesa servitù di passaggio attraverso il posto-auto n. (OMISSIS) propriamente in dipendenza dell'”assenza di precise deposizioni testimoniali sul sito in cui era stato esercitato il passaggio” (così sentenza impugnata, pag. 14).

Cosicché concorre semplicemente a corroborare siffatta affermazione l’ulteriore argomento della corte di merito secondo cui non si era acquisito riscontro di contestazioni da parte dei condomini circa l’impossibilità di transitare attraverso il posto-auto di proprietà dei coniugi T. – B., allorché l’auto di costoro fosse stata in sosta all’interno del loro posto-auto (cfr. sentenza impugnata, pag. 14).

Su tale scorta non ha precipua valenza – giacché, appunto, non si correla alla ratio, in parte qua, decidendi dell’impugnato dictum – la prospettazione dei ricorrenti secondo cui l’intrapreso giudizio possessorio ed il suo esito danno ragione, viceversa, delle contestazioni in ordine all’impossibilità di esercitare la servitù di passaggio pedonale, allorché l’auto degli originari attori è parcheggiata entro il posto-auto di loro proprietà (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11).

16. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata.

Deducono che corte di merito ha disconosciuto la servitù di passaggio pedonale con motivazione “apparente” e comunque sulla scorta di affermazioni inconciliabili.

Deducono che la circostanza per cui le zone di collegamento pedonale con le scale debbano a norma di regolamento rimanere libere da ogni ingombro, non è incompatibile con l’esistenza di servitù di passaggio attraverso i posti-auto; che invero la previsione del regolamento importa unicamente la necessità che i proprietari dei posti-auto parcheggino in modo da non ostacolare il passaggio pedonale in direzione delle scale.

Deducono ulteriormente che nell’autorimessa condominiale le uniche porzioni di proprietà esclusiva sono costituite dai posti-auto, sicché, qualora la servitù di passaggio non gravasse su tali porzioni, non sarebbe neppure possibile parlare di servitù.

Deducono, in ordine al denegato acquisto della servitù per usucapione, che la corte territoriale ha del tutto contraddittoriamente prefigurato una servitù condominiale su parti condominiali.

Deducono ancora che la Corte di Torino ha assunto che il passaggio pedonale in direzione delle scale avvenisse lungo la striscia di delimitazione del posto-auto e nondimeno la Corte piemontese non ha indicato gli elementi da cui ha desunto tale convincimento.

17. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

18. Innegabilmente, con il secondo mezzo di impugnazione, i ricorrenti censurano il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte d’appello ha disconosciuto l’invocata servitù (“come emerge chiaramente nella foto allegata (…) è ben possibile (…) parcheggiare le auto e nel contempo lasciare uno spazio che consenta un comodo passaggio pedonale di accesso all’uscita di sicurezza del vano scala”: così memoria dei ricorrenti, pag. 14).

Il motivo quindi si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

19. Su tale scorta è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha – così come si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In pari tempo, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Ne’, ben vero, nella specie si prospetta l’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

20. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

D’altronde, è vero che per la valida costituzione di una servitù non è necessario che il titolo contenga la specifica descrizione del fondo dominante e del fondo servente e però devono comunque questi ultimi desumersi dal contenuto dell’atto (cfr. Cass. (ord.) 19.10.2018, n. 26516).

Cosicché inappuntabilmente la corte di seconde cure ha reputato che nessuna servitù di passaggio pedonale era indicata dal regolamento condominiale come insistente sui posti-auto dei coniugi T. – B. ovvero sui posti-auto di qualsivoglia altro condomino.

21. Il rigetto dell’actio confessoria servitutis esperita in via riconvenzionale dal condominio, rende vana qualsivoglia puntualizzazione in ordine alla legittimazione dell’amministratore, legittimazione di cui i ricorrenti danno conto in memoria (cfr. pagg. 5 – 6. Nel senso della sussistenza della legittimazione attiva, cfr. Cass. 14.5.1990, n. 4117. In ordine alla legittimazione passiva dell’amministratore rispetto all’actio negatoria servitutis esperita dai coniugi T. – B., cfr. Cass. 26.2.1996, n. 1485).

22. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Non sussiste infatti, anche ai fini di cui dell’art. 96 c.p.c., comma 3, il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912).

Ne’ in pari tempo la proposizione dell’esperito ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).

23. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

24. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; rigetta l’istanza ex art. 96 c.p.c.; condanna in solido i ricorrenti, condominio (OMISSIS), R.G. e C.M., a rimborsare ai controricorrenti, T.F. e B.D., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

 

 

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