Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38211 del 03/12/2021

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 03/12/2021), n.38211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15773/2016 R.G. proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Roca, del

foro di Avellino, con domicilio eletto in Roma, via G. Galati n.

100/C, presso lo studio dell’avv. Enzo Giardiello;

– ricorrente –

contro

GU.AL., GU.PA., e GU.TE.,

rappresentati e difesi dall’avv. Ilaria Rocco, con domicilio eletto

in Roma, via Albalonga n. 30, presso l’abitazione della Dott.ssa

Antonella Rocco;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 42 depositata

l’8 gennaio 2016, notificata in data 3 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 aprile

2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Giudice Unico del Tribunale di Avellino, con sentenza n. 810/2010, rigettava la domanda proposta da G.A. nei confronti di Gu.Pa., Al. e Te., volta all’accertamento del suo diritto di proprietà in qualità di erede testamentario di D.G.L. (per testamento olografo dell’8.6.1989) del fondo sito in (OMISSIS), che questa già possedeva e aveva acquistato per usucapione, nel possesso del convenuto il quale lo aveva ceduto con atto di donazione del 30.1.1984 ai figli, Gu.Al. e Te., riservandosi l’usufrutto, rilevando che dalla visura ipocatastale versata in atti la D.G. risultava comproprietaria e non esclusiva titolare del fondo; accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dai germani Gu., dichiarandoli proprietari per usucapione abbreviata ex art. 1159 bis c.c., del fondo in oggetto, per averlo acquistato in buona fede dal padre in forza dell’atto di donazione; rigettava la riconvenzionale di Gu.Pa., ritenendo non raggiunta la prova del possesso ad usucapionem;

– sul gravame interposto da G.A., la Corte d’appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, rigettava l’appello, ritenendo, in primo luogo, generiche e non decisive le prove documentali addotte e le deposizioni testimoniali, le quali davano atto di un rapporto di affitto in capo a tal F.L. per deposito dei materiali edili, senza alcuna prova del rapporto tra quest’ultimo e il G., a fronte della scrittura privata del 1977 attestante un rapporto di affitto del fondo tra Gu.Pa. e Gu.Lu.; in secondo luogo, in ordine all’accoglimento in primo grado della domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata in favore dei germani Gu., rilevava che la circostanza che non era stata raggiunta la prova del possesso e del conseguente acquisto per usucapione da parte del donante, Gu.Pa., non escludeva l’operatività dell’art. 1159 bis c.c., configurante una situazione di acquisto in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo idoneo; dichiarava, infine, inammissibile perché formulata solo in grado d’appello l’eccezione relativa alla mancata prova del possesso in capo ai donatari, osservando che essi erano minori all’epoca dei fatti, sicché il possesso era esercitato per loro conto dai genitori ( Gu.Pa. e I.S.);

– per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso G.A. sulla base di quattro motivi, cui resistono Gu.Pa., Al. e Te. con controricorso;

– in prossimità dell’adunanza di Camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Atteso che:

– i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente dallo stesso ricorrente, deducono rispettivamente la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1159 bis c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata a favore di Gu.Al. e Te..

Sotto il primo profilo si contesta l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi sia il Tribunale e, successivamente, anche la Corte d’appello nel ritenere maturata l’usucapione sulla base di soli tre requisiti l’appartenenza del cespite a territorio di comune montano, l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e il decorso del quinquennio dalla trascrizione del titolo senza alcun riferimento al requisito del possesso; relativamente al secondo profilo, viene rilevata l’incongruenza tra il mancato accertamento dell’intervenuta usucapione in favore del padre ( Gu.Pa.) per difetto della prova del possesso e il riconoscimento della stessa a favore dei figli, che non hanno mai dedotto un autonomo possesso, valendo ciò a superare anche la statuizione di inammissibilità per violazione del divieto di ius novorum, trattandosi del medesimo possesso.

I motivi – unitariamente esaminati per la evidente connessione teleologica – sono fondati.

Ai fini dell’applicazione dell’usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico e che sia destinato all’attività agraria, occorrendo altresì i presupposti tradizionalmente richiesti per l’usucapione ordinaria, in primo luogo il possesso del bene protratto nel tempo (così Cass. n. 20451 del 2017 e Cass. n. 8778 del 2010).

L’applicazione della norma, infatti, postula il possesso e l’identità tra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede a non domino, corrispondenza che va accertata in base a una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’altro (Cass. n. 16152 del 2019; Cass. n. 10873 del 2018; Cass. n. 874 del 2014; Cass. n. 866 del 2000).

Nel caso di specie, non avendo i germani Gu. dedotto un possesso autonomo rispetto a quello del genitore, la circostanza che la domanda riconvenzionale proposta da quest’ultimo sia stata rigettata per mancanza di prova del possesso ad usucapionem collide con il riconoscimento dell’usucapione speciale in favore dei figli, i quali, essendo minori all’epoca, non potevano possedere direttamente il bene. E’ vero, dunque, che l’istituto dell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale postula, come afferma la Corte d’appello (v. pag. 5 della sentenza impugnata), l’acquisto in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà debitamente trascritto, sicché la circostanza che il dante causa non sia proprietario del bene non preclude l’acquisto per usucapione, ma il presupposto è che vi sia il possesso in buona fede, inteso come potere di fatto sulla cosa, che ai sensi dell’art. 1159 bis c.c., comma 2, deve essere continuato per cinque anni.

Di converso il possesso di Gu.Al. e Te., che si deve assumere mediato in quanto esercitato per il tramite del padre, non può essere ritenuto di buona fede per non essere stato riconosciuto giudizialmente tale il potere sulla cosa esercitato dal genitore, per cui non è possesso ad usucapionem. In altri termini, i Gu. pur potendo vantare un titolo derivativo del bene dal padre, gli stessi avendo avuto il possesso dell’immobile esclusivamente attraverso il genitore, ritenuto soggetto non in buona fede dai giudici del merito, non possono essere considerati possessori mediati del fondo mancando l’esercizio consapevole – anche se in via mediata – di una signoria di fatto sulla cosa, in cui si sostanzia il corpus possessionis, per cui agli stessi non poteva essere attribuita – per il solo fatto del possesso del padre – la qualità di “dominus” nel senso precisato di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione.

Le censure vanno pertanto accolte per non avere la Corte di merito fatto buon governo dei principi in tema di possesso di buona fede e di trasmissione dello stesso;

– con il terzo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, ossia che il giudice di primo grado, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze catastali, aveva riconosciuto espressamente il diritto di proprietà della testatrice, D.G.L., dante causa dell’attore, con la sola precisazione che trattavasi non di una proprietà esclusiva ma di una comunione tra più comproprietari. Considerando che anche in appello è stata riproposta la domanda di accertamento della proprietà del G. in forza del titolo, ossia il testamento, questa avrebbe dovuto essere accolta quanto meno nei limiti della quota di proprietà della D.G..

Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., art. 1140 c.c., comma 2 e art. 2909 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che sul punto della mancata prova del possesso ad usucapionem da parte di Gu.Pa. si è formato il giudicato, non essendo stato proposto in appello né da quest’ultimo né dai figli alcun gravame incidentale; la sentenza impugnata avrebbe dovuto prendere atto della statuizione di prime cure che riconosceva il possesso attoreo ai sensi dell’art. 1140 c.c., comma 2 e su questa base ritenere assolto l’onere probatorio.

La terza e la quarta doglianza devono ritenersi assorbite in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, essendo necessaria una pregiudiziale nuova valutazione da parte del giudice di rinvio della situazione possessoria e – in conseguenza dei titoli addotti a fondamento dell’usucapione abbreviata, ove si terrà conto della circostanza che l’odierno ricorrente non avrebbe mai formulato una domanda volta all’accertamento del diritto di comproprietà ma sempre e solo di proprietà esclusiva.

Conclusivamente, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà all’esame della controversia alla luce dei principi sopra illustrati.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385 c.p.c., u.c..

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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