Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3821 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3821 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 17697-2010 proposto da:
GIUZIO ANTONIO & RAFFAELE S.R.L. C.F. 00149120768, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonche’
i Sigg.ri GIUZIO RAFFAELE GZIRFL49E14G942R, GIUZIO
ANTONIO GZINTN48A04G942G, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FULCIERI DE’ CALBOLI 44, presso lo Ytudlioh
2013
3718

kdell’avvocatid STUDIO VIGLIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati FERRARA DOMENICO ANTONIO, MANCUSI
CARMELO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 18/02/2014

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA e

giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA S.P.A., (già S.E.M. S.P.A.);
– intimati –

avverso la sentenza n. 271/2010 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 31/03/2010 R.G.N. 305/2009
R.G.N. 305/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato FERRARO GIORGIO per delega FERRARA
DOMENICO;
udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

FRASCONA’ LORELLA, che lo rappresentano e difendono

R.G. n. 17697/10
Ud. 17 dic. 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dalla società Giuzio Antonio e Raffaele s.r.l. e da costoro
personalmente avverso il provvedimento del Dirigente la Sede
INAIL di Potenza e la successiva cartella di pagamento emessa da
S.E.M. S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.), ha ritenuto fondata, per
quanto ancora rileva in questa sede, la pretesa dell’INAIL
limitatamente al pagamento dei contributi concernenti
l’indennità di trasferta corrisposta dalla società ai dipendenti,
condannandola a corrispondere le somme richieste a tale titolo.
L’appello proposto dalla società e da Giuzio Antonio e
Raffaele è stato dichiarato, con sentenza della Corte d’appello di
Potenza del 25 – 31 marzo 2010, in parte inammissibile ed in
parte infondato. Inammissibile laddove la sentenza di primo
grado è stata impugnata con il mero richiamo per relationem alle
argomentazioni sostenute in primo grado ed introducendo
questioni sollevate per la prima volta nel giudizio di appello.
Infondato perché correttamente l’INAIL aveva richiesto alla
società il pagamento dei contributi sulle indennità di trasferta,
dopo aver escluso le quote a titolo di rimborso spese.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione la società
e i signori Giuzio Antonio e Raffaele sulla base di due motivi.
L’INAIL resiste con controricorso, illustrato da successiva
memoria. La società concessionaria del servizio di riscossione è
rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso è denunziata violazione e
falsa applicazione degli artt. 434 e 437 cod. proc. civ.

Il Tribunale di Potenza, a seguito di opposizione proposta

2

Si deduce che la Corte di merito ha errato nel ritenere, per
talune questioni, inammissibile l’appello: da un lato infatti erano
state ribadite in quel ricorso le considerazioni svolte in primo
grado, integrandole con altre argomentazioni; dall’altro erano
state riproposte le domande ed eccezioni sollevate in primo
grado, anche qui con argomentazioni integrative che non
2. Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa
applicazione degli artt. 48, c. 4, D.P.R. n. 917/86, 12, punto 1),
L. n. 153/69, del D. Lgs. n. 314/97 nonché errata valutazione
delle risultanze probatorie.
Si afferma che non sussistono i presupposti per ritenere
che le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta
costituiscano retribuzione imponibile, essendo state esse erogate

“quale ristoro dell’alloggio, nonché incentivo dovuto al disagio per
lo spostamento momentaneo del luogo di lavoro a sostegno delle
spese di carattere personale e non espressamente comprese negli
accordi intervenuti tra le parti in virtù della comandate in
trasferta”; che pertanto non erano state violate le disposizioni,
susseguitesi nel tempo, della legge n. 153/69, art, 12, del D. Lgs.
n. 314/97 nonché del D.P.R. n. 917/86, art. 48, essendo stata
corrisposta “ad ogni singolo dipendente la giusta retribuzione

riveniente dall’applicazione del contratto di appartenenza, nel
rispetto degli accordi intercors?; che, svolgendo la società attività
edile, i lavoratori si avvicendavano nei vari cantieri in funzione
delle esigenze dell’impresa; che gli accertamenti eseguiti dagli
organi ispettivi presentavano “discordanza di dati, atteso che per

uno stesso periodo oggetto di venfica il numero dei dipendenti
rivenienti dai libri matricola e comandati in trasferta non
corrisponde affatto al numero delle persone riportate nelle fatture
o ricevute fiscali esaminate”; che quanto corrisposto dall’azienda
per la trasferta non costituiva “un

trattamento economico

aggiuntivo delle eventuali spese sostenute dal singolo

avevano introdotte nuove questioni.

3

dipendente”, ma un compenso per il rimborso delle “spese di
alloggio, eventuale colazione, nonché ristoro di eventuali disagi”.
3. Il primo motivo è infondato.
La Corte di merito ha dichiarato inammissibile l’appello
nella parte in cui gli appellanti, anziché proporre censure
specifiche avverso la sentenza impugnata, avevano richiamato

introducendo questioni sollevate per la prima volta nel giudizio
di appello, avevano contestato gli accertamenti effettuati dai
funzionari ispettivi, lamentando asseriti errori nella rilevazione
delle somme erogate dalla società ai dipendenti a titolo di
indennità di trasferta.
I ricorrenti hanno censurato tale statuizione, rilevando che,
nel proporre appello, non si erano limitati a richiamare le
argomentazioni svolte in primo grado, ma avevano svolto ampie
ed articolate considerazioni al fine di contestare la sentenza di
primo grado. Inoltre, non avevano introdotto questioni nuove,
essendosi invece limitati a riproporre le domande ed eccezioni
svolte in primo grado, “sebbene con diversa terminologia”.
Senonchè, al fine di contestare efficacemente la declaratoria
di inammissibilità, sul punto, dei motivi di appello, i ricorrenti,
per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
avrebbero dovuto trascrivere le domande ed eccezioni formulate
in primo grado, le argomentazioni del primo giudice che avevano
condotto al rigetto delle stesse e gli specifici rilievi formulati in
sede di gravame, in modo da rappresentare a questa Corte le
vicende processuali e gli esatti termini delle questioni
controverse.
4. Anche il secondo motivo è infondato.
Deve innanzitutto respingersi la censura relativa ai dati
asseritamente “discordanti” forniti dai funzionari verbalizzanti
circa gli importi erogati a titolo di indennità di trasferta.
Sul punto, come sopra evidenziato (v. sub n. 3), la Corte di
merito ha ritenuto nuove, e quindi inammissibili, le relative

per relationem gli scritti difensivi di primo grado, nonché laddove,

questioni, in quanto sollevate per la prima volta in appello e tale
statuizione è stata confermata da questa Corte nel rigettare il
primo motivo del ricorso.
Quanto all’assunto secondo cui non esistevano i
presupposti per ritenere che le erogazioni effettuate a favore dei
dipendenti costituissero retribuzione imponibile, deve rilevarsene

valutazioni di fatto non censurabili in questa sede, che si
trattava di importi corrisposti a titolo di indennità di trasferta
vera e propria, destinati in parte a rimborsare i lavoratori delle
spese sostenute ed in parte a remunerarli del maggior disagio
derivante dalla trasferta. Conseguentemente, attesa la natura
mista dell’indennità in questione, la quota retributiva, in base
alle disposizioni di legge vigenti in materia, a differenza di quella
erogata a titolo di rimborso spese, era onerata degli obblighi
contributivi. E poiché, ha aggiunto la Corte territoriale, non
erano stati contestati i calcoli effettuati dall’INAIL, relativi ai
contributi dovuti, era corretta la pretesa dell’Istituto.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, con la conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo
giudizio a favore dell’INAIL, come in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti di Equitalia S.p.A., rimasta
intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dell’INAIL,
in 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti di Equitalia S.p.A.
Così deciso in Roma in data 17 dicembre 2013.

l’infondatezza avendo la Corte di merito accertato, con

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