Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3821 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3821 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 12804-2013 proposto da:
UBERTI

ATTILIO,

BOMBELLI

DOMENICA

AUGUSTA,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA BORGOGNANA 47,
pre:=,n l

tudio dell’vynnaln GTANLUCA BRANcAnnPn,

rappresentati o ditesi clil l ,i_vv(-)Catc) ANTONIO VINC~I
giusta delega a margine;
– ricorrenti –

2018
75

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 16/02/2018

- controricorrente
avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

132/2012

di BRESCIA,

della

depositata il

12/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
udito per il ricorrente l’Avvocato VINCENZI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
ha chiesto il rigetto.

BELLI PRISCOLI;

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FATTI DI CAUSA
I contribuenti Attilio Uberti e Domenica Bombelli, dopo aver
acquistato dei terreni agricoli in data 24 ottobre 2006, impugnavano
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona un
avviso di liquidazione con il quale l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
di Crema aveva determinato una maggiore imposta di registro per
effetto del mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste

l’arrotondamento della piccola proprietà contadina: i presupposti
della maggiore imposizione sono stati individuati nella successiva
registrazione, in data 21 dicembre 2006, di un contratto di affitto
con cui i terreni oggetto della precedente compravendita sono stati
concessi in locazione a Sergio Locatelli.
I contribuenti

lamentavano

in

particolare di

essersi

immediatamente adoperati per ottenere la liberazione del terreno da
coltivare.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona accoglieva il
ricorso con sentenza n. 21 dell’il. febbraio 2011, affermando che la
denuncia di affitto sarebbe stata presentata al solo scopo di
regolarizzare il versamento dell’imposta e sarebbe stata altresì
estranea agli intendimenti dei ricorrenti e dello stesso affittuario.
Contro tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delle entrate
lamentando la violazione dell’art. 7 della legge n. 604 del 1954 (che
dispone la decadenza delle agevolazioni tributarie qualora
l’acquirente alieni il fondo o i diritti parziali su di essi acquistati
ovvero cessi di coltivarlo direttamente) e affermando che i
contribuenti non solo non avevano mai iniziato la coltivazione diretta
dei fondi, in quanto gravati da un contratto di affitto prorogato ai
sensi della legge n. 203 del 1982, ma avevano concesso in affitto i
medesimi terreni per un’altra annata agricola.

Ric.n.rg. 12804 del 2013 – Adunanza in camera di consiglio dell’il gennaio 2018

per i coltivatori diretti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per

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Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia con la sentenza n. 132/66/12 del 12 novembre
2012, con la quale, premesso che per usufruire dell’agevolazione
tributaria in questione gli acquirenti di un fondo devono dimostrare
di coltivarlo direttamente per non incorrere nella decadenza previsto
dal citato art. 7, si evidenziava che i contribuenti non avevano
iniziato la coltivazione del fondo e che il fondo stesso risultava

dall’affittuario Locatelli; inoltre la tesi dell’erronea presentazione di
denuncia del contratto di affitto da parte dell’affittuario in luogo della
comunicazione della rinuncia anticipata alla conduzione del fondo
non viene ritenuta convincente e non sarebbe suffragata da alcun
elemento probatorio da parte dei ricorrenti.
I contribuenti proponevano allora ricorso per Cassazione
mediante due motivi di ricorso; resisteva con controricorso l’Agenzia
delle entrate.
Con memoria depositata a ridosso dell’udienza, i contribuenti
contestavano le argomentazioni svolte dall’Agenzia delle entrate nel
controricorso, ribadiva le ragioni già illustrate nel ricorso proposto e
insisteva per il suo accoglimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente denuncia un vizio
di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 604 del
1954, in quanto tale norma non comprenderebbe, quale condizione
necessaria per ottenere l’agevolazione, la materiale disponibilità del
fondo acquistato da coltivare al momento della stipula dell’atto di
acquisto e che il ritardo nell’inizio della diretta coltivazione non
poteva loro imputarsi in quanto avevano tempestivamente esercitato
l’azione per ottenere la liberazione del terreno da coltivare.

Ric.n.rg. 12804 del 2013 – Adunanza in camera di consiglio dell’il gennaio 2018

concesso in affitto come comprovato dalla denuncia presentata

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Sostengono i ricorrenti che la denuncia unilaterale del contratto di
affitto da parte dell’affittuario Locatelli sarebbe stata fatta al fine di
regolarizzare il versamento d’imposta da parte dello stesso
affittuario in seguito al cambio di proprietà dei terreni, ma con la
finalità effettiva di ottenere il rilascio anticipato dei fondi comprati,
che all’atto di acquisto erano già condotti dal Locatelli.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360

cod. proc. civ., comma 1, n. 5, il contribuente ricorrente denuncia
l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo della causa, in quanto nell’impugnata sentenza si sarebbe
argomentata la decadenza dei contribuenti dai benefici statali sulla
base della sola circostanza fattuale della mancata disdetta del
contratto di affitto e della nuova concessione in affitto a favore del
Locatelli, senza considerare che vi era stato un atto di rinuncia
dell’affittuario: posto che il fatto controverso sarebbe rappresentato
dalla tempestività della reazione da parte dell’acquirente del fondo
per liberarlo dalla presenza dell’affittuario, non sarebbe logica la
motivazione che perviene a conclusioni diverse dalla acquisizioni
documentali senza motivare sul punto.
Nel suo controricorso, l’Agenzia delle entrate evidenzia che la
sentenza impugnata ha fatto discendere la decadenza
dell’agevolazione fiscale dalla circostanza oggettiva della proroga del
contratto di affitto concessa al Locatelli da parte dei ricorrenti, a
prescindere dalla finalità che detta proroga aveva nelle intenzioni
delle parti.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo la sentenza impugnata ha svolto una
corretta applicazione dell’art. 7 della legge n. 604 del 1954.
In effetti, secondo l’art. 7 della legge n. 604 del 1954 «Decade
dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta

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i)

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il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a
norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti
parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo
direttamente. Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative
all’acquisto di case, di cui all’ultimo comma dell’art. 1, l’acquirente il
quale prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, aliena
volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad

contemplate dai due commi precedenti, l’acquirente, il permutante o
l’enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari. L’accertamento
delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal
presente articolo è fatto su invito dell’Amministrazione finanziaria o
anche direttamente dall’Ispettorato provinciale agrario, il quale deve
comunicare all’Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a
tale fine effettuati. L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il
recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto
della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il
decorso di venti anni dalla data di registrazione dell’atto».
Inoltre, secondo l’art. 2 della stessa legge «Le agevolazioni
tributarie previste dall’art. 1 sono applicabili quando: 1) l’acquirente,
il permutante o l’enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la
propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo
venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla
formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e,
in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di
proprietà od enfiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti
al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie
corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del
nucleo familiare stesso; 3) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta
nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in

Ric.n.rg. 12804 del 2013 – Adunanza in camera di consiglio dell’il gennaio 2018

uso diverso da quello stabilito da detta disposizione. Nelle ipotesi

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enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto
appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia
superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi
particolari da esaminarsi dall’ispettore provinciale dell’agricoltura in
modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende
agricole familiari».
Ebbene, in un caso simile a quello del presente giudizio questa

prevede la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino
direttamente il fondo ha rigettato il ricorso del contribuente e ne ha
confermato la decadenza dall’agevolazione, risultando il fondo
concesso in affitto a terzi alla data dell’atto, con ciò dimostrando di
voler dare alla norma un’interpretazione restrittiva, perché ha
escluso il diritto all’agevolazione per coloro che non coltivavano il
fondo al momento dell’atto. Tale interpretazione restrittiva è
coerente con le natura di norme speciali, e quindi di stretta
interpretazione, delle disposizioni che stabiliscono agevolazioni
fiscali, in quanto trattasi di norme che derogano, in ragione della
particolare meritevolezza delle ragioni dell’acquisto, al principio di
uguaglianza e di capacità contributiva. Ora è evidente, come
correttamente posto in luce dal ricorrente, che l’agevolazione possa
in alcuni casi riconoscersi anche al contribuente che, pur non
essendo coltivatore al momento dell’acquisto e pur avendo
acquistato un fondo affittato sia però in grado di iniziarlo a coltivare
entro un termine ragionevole da tale acquisto; è altrettanto evidente
però che, proprio perché le norme agevolative sono di stretta
interpretazione (cfr. da ultimo Corte cost. n. 264 del 2017, secondo
cui ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici,
agevolazioni o esenzioni, è di stretta interpretazione, anche in
ragione della sua natura eccezionale, la quale implica che essa non

Ric.n.rg. 12804 del 2013 – Adunanza in camera di consiglio dell’il gennaio 2018

Corte (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21609), rilevando che l’art. 7

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può trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente previste
dalla legge), occorre che il contribuente ponga in essere dopo
l’acquisto una attività univocamente diretta a coltivare il fondo. Tale
attività dovrà essere improntata alla massima diligenza (come
affermato nella sentenza 10 febbraio 2001, n. 1927, prodotta dallo
stesso ricorrente nella memoria depositata a ridosso dell’udienza in
Cassazione) e dovrà essere altresì diretta a non ingenerare equivoci

diretto a dimostrare tale diligenza. Nel caso di specie invece – anche
a voler accedere alla tesi del contribuente che la denuncia
dell’affittuario fosse dovuta ad un errore che avrebbe ingenerato
nell’amministrazione l’erronea convinzione che il contribuente non
volesse coltivare direttamente il fondo – è evidente che tale
denuncia, pur se proveniente non dai ricorrenti ma dall’affittuario è
frutto di una condotta negligente dei primi dato che tale denuncia è
avvenuta dopo l’atto di acquisto e dunque essi ben avrebbero potuto

prevederne gli effetti negativi invitando l’affittuario a chiarire meglio
la sua situazione agli uffici competenti e facendo immediatamente
anche loro altrettanto).
Inoltre la sentenza impugnata conclude affermando che la tesi
dell’erronea presentazione di denuncia del contratto di affitto da
parte dell’affittuario in luogo della comunicazione della rinuncia
anticipata alla conduzione del fondo non sarebbe suffragata da alcun
elemento probatorio da parte dei ricorrenti mentre il ricorrente
pretenderebbe, mediante la denuncia di un vizio di violazione di
legge, una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così
da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità
in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 4 aprile
2017, n. 8758).

Ric.n.rg. 12804 del 2013 – Adunanza in camera di consiglio dell’Il gennaio 2018

nell’amministrazione e ad acquisire un idoneo materiale probatorio

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Peraltro, la sentenza di questa Corte citata dal ricorrente (Cass.
7 settembre 2007, n. 18849), secondo cui ai sensi dell’art. 7, primo
comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, la decadenza dalla
agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà
contadina, nell’ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del
fondo da parte dell’acquirente, prima del decorso di cinque anni
dall’acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti

soggettivo, stante il principio di trasparenza e conoscibilità degli
oneri fiscali, per il quale non possono essere poste a carico di un
soggetto le conseguenze di fatti sopravvenuti a lui non imputabili si

riferiva ad un caso
ben diverso – in quanto era stata provata
un’attività diligente da parte del contribuente – da quello oggetto del
presente giudizio in cui il contribuente aveva dedotto, in primo ed in
secondo grado, di aver inviato disdetta agli affittuari ma che in epoca
successiva al suo preliminare d’acquisto, era entrata in vigore la
legge n. 203 del 1982 che prevede la proroga di 15 anni dai contratti
di affitto e che pertanto solo in data 11 novembre 1996 aveva potuto
ottenere la conduzione del podere oggetto della compravendita.
L’esigenza di una condotta diligente in capo al contribuente che
voglia ottenere una agevolazione fiscale è sottolineata anche da
Cass. 19 aprile 2017 n, 9842, secondo cui, in tema di agevolazioni
fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla I. n. 604 del
1954, che il contribuente il quale non adempia l’obbligo di produrre
all’Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di
imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di
tre anni dalla registrazione dell’atto, non perde il diritto ai benefici
ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la
certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli
uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle

Ric.n.rg. 12804 del 2013 – Adunanza in camera di consiglio dell’il gennaio 2018

obiettivi sopravvenuti non riconducibili all’acquirente sotto un profilo

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circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare
tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l'”iter”, fornendo la
documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, in quanto la
sentenza di appello, pur nella sua estrema sinteticità, in realtà
motiva, come spiegato a proposito del primo motivo di ricorso, sulla
tempestività o meno dei ricorrenti nell’attivarsi per coltivare

sono stati tempestivi in quanto hanno riaffittato il fondo e che la
rinuncia anticipata dell’affittuario alla conduzione del fondo non è
suffragata da alcun elemento probatorio.
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente,
soccombente, alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,
in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle
entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.000,
oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.
13, comma 1-bis.

direttamente il fondo acquistato, spiegando che i contribuenti non

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 gennaio
2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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